LA SOMMINISTRAZIONE Clausole campione

LA SOMMINISTRAZIONE. 1. Premessa. 352
LA SOMMINISTRAZIONE. Sulla possibilità di ricorrere alla certificazione del rapporto di somministrazione di lavoro, o meglio – visto che il contratto di lavoro tra lavoratore e somministratore è stato dai più ritenuto certificabile fin dalle prime formulazioni normative a riguardo – del contratto commerciale di somministrazione, ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, è intervenuto l’Interpello 22 dicembre 2009, n. 81, che, su iniziativa dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, ha chiarito che “la somministrazione di lavoro si realizza, di fatto, attraverso un evidente “collegamento negoziale” tra i due contratti (contratto di lavoro e contratto commerciale fra agenzia e utilizzatore) singolarmente considerati. Conseguentemente, trattandosi di una unica fattispecie relativa a un contratto di lavoro a formazione progressiva e struttura complessa (…), sembra potersi argomentare che anche per la somministrazione di lavoro, complessivamente intesa, si versi in una delle ipotesi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto secondo quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 276 del 2003 in virtù del quale “[a]l fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto”.” Su tale posizione sono poi intervenute, come noto, le disposizioni di cui alla l. n. 183 del 2010, che, aggiornando l’art. 75, hanno reso evidente che possono essere sottoposti alla procedura di certificazione anche i contratti commerciali di somministrazione, posto che risultano ora certificabili tutti i contratti “in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”. L’attività delle commissioni di certificazione non si limita, come già visto, alla qualificazione dei contratti di lavoro. Nonostante questa costituisca chiaramente l’impegno caratterizzante per le commissioni, il d.lgs. n. 276 del 2003 prevede altre importanti competenze per gli enti certificatori. L’art. 82 stabiliva, nella sua originaria formulazione, che le commissioni costituite presso gli enti bilaterali – e soltanto queste – sarebbero state competenti a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti; in seguito, la legge n. 183/2010 ha attribuito tale competenza anche a tutte le altre sedi certificatorie. Le rinunzie e transazioni, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2113 c.c., sono generalmente invalid...
LA SOMMINISTRAZIONE. Artt. 1559 – 1570:
LA SOMMINISTRAZIONE. La somministrazione rappresenta un ulteriore servizio dell’Agricoltura Sociale e si declina in diversi modi, dall’agriturismo al ristorante, dal catering fino alla gestione di mense. Anche l’attività di somministrazione viene svolta contestualmente ad altre attività e persegue le stesse finalità inclusive. Costituisce un importante fattore di finanziamento delle attività sociali, grazie alle marginalità di gran lunga superiori rispetto alla commercializzazione dei prodotti agricoli freschi o trasformati, ed è comune a molte cooperative, prevalentemente in forma di agriturismo/fattoria. Allo stesso tempo rappresenta un canale di sbocco per le produzioni agricole, sia fresche che trasformate, dall’ortofrutta al vino, dai sughi e conserve all’olio.
LA SOMMINISTRAZIONE. La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.). È un tipico contratto di durata, avente per oggetto una pluralità di prestazioni che si dispiegano nel tempo per il soddisfacimento di un bisogno durevole, in base a un unico contratto e a un unico rapporto, con causa unica. La somministrazione va tenuta distinta dalla vendita a consegne ripartite, volta al soddisfacimento frazionato di un bisogno non già durevole, ma istantaneo. Pertanto il frazionamento è solo una modalità agevolativa di esecuzione della unica prestazione. Perché si abbia contratto di somministrazione, deve trattarsi di prestazioni di cose (ad es. fornitura di acqua, gas, energia elettrica) in proprietà o in uso, mentre la prestazione di servizi, ancorché caratterizzata dai requisiti della periodicità o della continuità, rimane sempre appalto o contratto d’opera. La durata relativamente lunga del contratto comporta la possibilità che varino le esigenze del somministrato, sì che le parti usano indicare i minimi che il somministrato deve prelevare e, in ogni caso, pagare (il c.d. minimo garantito) e i massimi oltre i quali il somministratore non è tenuto ad eseguire la fornitura. Se nulla è detto nel contratto, s’intende pattuita quell’entità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto (art. 1560 c.c. co. 1). Il contratto può anche concedere al somministrato la facoltà discrezionale sul se e il quantum, determinando l’entità delle prestazioni (somministrazione a piacere, o a richiesta). L’inadempimento di una delle parti di singole prestazioni non giustifica la risoluzione automatica per inadempimento, che può chiedersi solo se l’inadempimento ha notevole importanza, ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Pertanto, se l’inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza darne congruo preavviso (artt. 1564, 1565). Se nel contratto è prevista la clausola d’esclusiva a favore del somministrante, il somministrato non può ricevere da altri prestazioni della stessa natura, né curarsele con mezzi propri e, se prevista a favore del somministrato, il somministrante non può erogare ad altri, nella zona interessata, forniture della stessa natura. Nei contratti di somministrazione può essere inseri...
LA SOMMINISTRAZIONE. 1La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1559 del Codice Civile , è il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose.

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: