Norme finali Clausole campione

Norme finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
Norme finali. L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
Norme finali. 1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
Norme finali. Sono due gli Accordi Collettivi in vigore all’interno dell’ordinamento giuridico del giuoco calcio, un nuovo Accordo valevole per i calciatori professionisti militanti in società di Serie A e Serie B, mentre l’altro valido per i calciatori di prima e seconda divisione. Il nuovo accordo collettivo, per i calciatori di serie A e B, è stato firmato il 4 ottobre 2005 tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti (LNP) e l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), con effetti retroattivi dal 1 luglio 2005 sino al 30 giugno 2006. Il precedente accordo, a seguito della disdetta delle parti interessate (FIGC e LNP), era scaduto nel 1992 e da allora aveva operato soltanto in regime di prorogatio76, cioè mediante un tacito rinnovo ogni tre anni. Peraltro, tra le parti firmatarie non è presente la Lega si serie C e, pertanto, ai 76 A. Xx Xxxxxxxxx, il contenzioso tra parasubordinati nella F.I.G.C., in Riv Dir. Sport, 2000, 553. calciatori tesserati con le società ad essa affiliate si continuerà ad applicare lo status normativo precedente. L’Accordo collettivo valido invece per gli altri calciatori, ossia per quelli tesserati a società affiliate alla Lega Pro (prima e seconda divisione), è ancora quello del 1992, dal momento che al sopra citato Accordo del 2005 tale lega non è intervenuta quale parte firmataria del nuovo Accordo77. L’Accordo Collettivo nella sua nuova versione ha sostanzialmente conservato l’impianto del precedente, anche se in alcuni suoi punti sono state apportate delle modifiche. Le più importanti innovazioni introdotte nel nuovo testo sottoscritto tra AIC e LNP, riguardano:
Norme finali. 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge n.146/1990.
Norme finali. 1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Norme finali. Norma finale n.1 Norma finale n. 2 Norma finale n. 3 Norma finale n. 4 Norma finale n. 5 Norma finale n. 6 Norma finale n. 7 Norma finale n. 8 Norma finale n. 9
Norme finali. 1. Per l'anno 2014 le parti convengono di estendere l'applicazione dell'Accordo decentrato integrativo del 5 ottobre 2006 al personale appartente all'Ufficio TASI e Contrasto all'Evasione Erariale (Ufficio impegnato anche nelle attività di contrasto all'evasione ICI e IMU sugli immobili appartenenti al Demanio) ed a quello di supporto al contrasto all'evasione erariale della Polizia Locale con le seguenti specificazioni: - per il Funzionario Responsabile in P.O. l'incentivo è calcolato per la parte fissa e la parte variabile secondo le modalità previste dall'articolo 6 punti da 1 a 6; la quota dell'incentivo per la parte variabile è inserita per il 50% nel gruppo di lavoro ICI (l'incentivo è calcolato secondo le medesime modalità previste per il Funzionario Responsabile in PO dell'Ufficio ICI) e per il 50% nel gruppo di lavoro TARSU (l'incentivo è calcolato secondo le medesime modalità previste per il Funzionario Responsabile in PO dell'Ufficio TARSU); - gli istruttori addetti alle attività di contrasto all'evasione ICI vengono inseriti nel gruppo di lavoro ICI e l'incentivo è calcolato secondo le medesime modalità previste per gli istruttori dell'Ufficio ICI;- - la quota fissa dell'incentivo per il funzionario di supporto e gli istruttori addetti alle attività di contrasto all'evasione erariale verrà determinata con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici tributari; - la quota fissa dell'incentivo per il personale di supporto al contrasto all'evasione erariale della Polizia Locale verrà determinato nella misura di una quota fissa pari a quella del personale degli Uffici tributari ripartita tra i componenti dell'Ufficio; - la quota variabile per il funzionario di supporto e gli istruttori addetti alle attività di contrasto all'evasione erariale e per il personale di supporto al contrasto all'evasione erariale della Polizia Locale verrà determinata suddividendo in pari quota le economie derivanti dagli importi liquidati e non pagati al dirigente con riferimento all'incentivo degli anni 2012 e 2013; - il limite massimo dell'incentivo attribuibile ai singoli dipendenti di tutti i gruppi di lavoro impegnati nelle attività di contrasto all'evasione viene fissato nell'importo di euro 8.000,00 al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell’Ente.
Norme finali. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all’art. 38 del presente contratto.
Norme finali. Il presente documento, inviato al Cliente, intende assolvere anche agli obblighi di informazione ai quali è tenuto il fornitore del Servizio in conformità con le disposizioni normative previste per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Codice del Consumo). Il presente Contratto è soggetto alle modifiche e/o integrazioni imposte con appositi atti e/o provvedimenti di carattere normativo e regolatorio.