Recesso in caso di sinistro Clausole campione

Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti dall’articolo “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto: In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
Recesso in caso di sinistro. Dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, attinente una singola adesione, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Assicurato e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di trenta giorni prima. Tuttavia se, nella comunicazione, viene indicata una data di recesso diversa dalla sud- detta scadenza, la Società dovrà rimborsare all’Assicurato il rateo di premio, non consumato; resta inteso che, per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, la società ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certifica (PEC), con preavviso di 30 giorni. In caso di Recesso da parte della società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, al netto dell’imposta.
Recesso in caso di sinistro. Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Compagnia può recedere dalla singola applicazione colpita dal sinistro o dall’intera convenzione con preavviso di giorni 90 da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccomandata. Per tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta la copertura assicurativa cesserà, a tutti gli effetti, 90 giorni dopo la data di recesso. Trascorsi 90 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo il disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo da parte della Compagnia, il Contraente o la Compagnia possono recedere dal Contratto di Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.