Copertura assicurativa Clausole campione

Copertura assicurativa. La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico della Struttura Privata, ai sensi della normativa vigente.
Copertura assicurativa. L’Aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La ditta Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all’inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che la Committenza dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori, l’Aggiudicataria dovrà dimostrare di aver stipulato o di avere in corso polizza assicurativa RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula dell’appalto, per un periodo almeno pari alla durata dell’appalto e per un massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00. Tale polizza dovrà prevedere le seguenti garanzie: – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto...
Copertura assicurativa. Xxxx specializzandi è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica. L’Azienda presso la quale si svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In ogni caso, l’Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti. L’Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza.
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore/CRO dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009). La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione.
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
Copertura assicurativa. Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].
Copertura assicurativa. Il prestatore del servizio dovrà dichiarare attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 445/2000, al momento della sottoscrizione del contratto, il possesso della copertura assicurativa professionale per responsabilità civile per danni arrecati a terzi o all’Ateneo, nonché il possesso della copertura assicurativa per infortuni.
Copertura assicurativa. 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative.
Copertura assicurativa. 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.