Rinvio Clausole campione

Rinvio. 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Rinvio. Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente sottoscritti tra le parti, nonché a quanto previsto dall’Allegato A alla DGR n. 1438 del 5/9/2017 recante “Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze, D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e LR n. 22 del 16/8/2002”.
Rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in parola. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Rinvio. 6.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.
Rinvio. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
Rinvio. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
Rinvio. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.
Rinvio. 1. Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Attuativo, rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei documenti ivi allegati e/o richiamati.
Rinvio. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
Rinvio. 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al codice civile e alla normativa vigente.