Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui ai singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’artsoggetto alle norme stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016D.Lvo 50/2016 e smi, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativovalore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto specifico - e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento30% dell’importo del singolo contratto - deve obbligatoriamente avere prodotto, e che l'esecuzione al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la stazione appaltante, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara D.Lvo. 50/2016 e dalla normativa vigente, nonché smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lvo. 50/2016 e smi. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016 e smi Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016D.Lvo. 50/2016 e smi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ed alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché che regola la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artmateria. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all’Aggiudicatario di trasmettere all’Azienda procedente, alla Stazione Appaltante entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoOve ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in quanto compatibilideroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R: 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.lgs n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le altre disposizioni prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui all’artal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 105 del D. Lgs 50/2016.L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:

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Samples: Accordo Quadro Triennale Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria Su Edifici Pubblici Di Competenza O in Uso Al Municipio Roma Vii, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, cottimo nei limiti del 3040% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto, in conformità a quanto previsto dall’art. Il 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateè vietato. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni quelle di cui all’art. 105 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016Codice. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Costituisce sub-contratto qualsiasi rapporto contrattuale stipulato per l’esecuzione dell’appalto che non rientri nella definizione di subappalto né in quella di contratto per prestazioni continuative. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice si precisa, inoltre, che è ammesso l’affidamento in subappalto, nei limiti di cui al punto precedente e previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; - all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

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Samples: Bando Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto, l’ESTAR ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subìti. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’appalto specifico. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 105,, del D.Lgs n. 50/2016, 50/2016 di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’art. 105 soggetto alle norme stabilite dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016D.Lvo 50/2016 e smi, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativovalore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto specifico - e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento30% dell’importo del contratto - deve obbligatoriamente avere prodotto, e che l'esecuzione al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la stazione appaltante, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara D.Lvo. 50/2016 e dalla normativa vigente, nonché smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lvo. 50/2016 e smi. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016D.Lvo. 50/2016 e smi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

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Samples: www.amga.it, www.amga.it, www.amga.it

SUBAPPALTO. Il È ammesso il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti D. Lgs n. 50/2016 e nel limite massimo del 30% dell’importo del valore del contratto. In particolare il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 per le opere di cui all’art. 89, comma 11 del citato decreto. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareè tenuto a comunicare a LepidaSpA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate a LepidaSpA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 D. Lgs n. 50/2016. Il Partecipante alla presente procedura di selezione deve indicare, nell’Allegato A, i lavori o le prestazioni affidate parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso LepidaSpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso LepidaSpA, il Contraente trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016. Il contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionecorredato della documentazione tecnica, con ribasso non superiore al venti per centoamministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che l'esecuzione economici. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoLe condizioni sopra riportate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare quando le attività e/imprese riunite o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseconsorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che alle associazioni in partecipazione quando l'associante non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artintende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario Per quanto non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre indicato nel presente paragrafo si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.. La modulistica che dovrà essere prodotta ed inoltrata a LepidaSpA ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto è disponibile al seguente link xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx

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Samples: Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Una Soluzione Per La Protezione Di End Point, Richiesta Di Offerta Per La Manutenzione Di Tratte Di Rete in Fibra Ottica in Ambito Urbano E Extraurbano, Richiesta Di Offerta Per Accordo Quadro Relativo Alla Progettazione Esecutiva E Realizzazione Di Reti Ottiche Bul In

SUBAPPALTO. Il Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è ammesso in conformità all’artfatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, nei limiti ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e che l'esecuzione delle prestazioni affidate del subappaltatore in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostomerito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai sensi del richiamato artfini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016n.50/2016. Inoltre, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso l’Azienda o ESTAR copia autentica la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Sull'importo del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 79, del D.Lgslett.a) D.lgs.81/2008. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno A tal fine al momento della richiesta di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore autorizzazione deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.essere presentata:

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Economico Di Esecuzione Lavori Relativi Alla Manuten , Contratto Di Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Economico Di Esecuzione Lavori Relativi Alla Manuten Zione Ordinaria E Straordinaria Verde Verticale E Oriz Zontale Per Miglioramento Dei Livelli Di Sicurezza E Fruibilità Zona 5, Quartiere 5 Repubblica Italiana, Accordo Quadro Per Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Del Verde Verticale E Orizzontale Finalizzati Al Miglioramento Dei Livelli Di Sicurezza E Fruibilita’

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’appalto specifico . Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore50/2016 e ss.mm.ii; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, 50/2016 e ss.mm.ii di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016n. 50/2016 e ss.mm.ii.

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Samples: www.estar.toscana.it, www.estar.toscana.it, www.estar.toscana.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto Codice e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Impresa affidataria che rimane unico unica e solo sola responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve L’Impresa affidataria dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016Codice, alle seguenti condizioni: - il ▪ l’Impresa concorrente deve indicare dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) ▪ l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ▪ dopo la stipula del contratto, l’Impresa affidataria dovrà depositare presso l’Azienda Coni Servizi l’originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ l’Impresa affidataria, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016Codice, dovrà produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’Impresa affidataria sia un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l’Impresa affidataria dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con il deposito la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, l’Impresa affidataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Coni Servizi. L’Impresa affidataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioCodice. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’artsede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’Autorità provvederà, ai sensi dell’art. 105 118, del D.Lgs. 50/2016163/2006 e smi, nei limiti a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 30% dell’importo complessivo relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo): 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante (o di un suo procuratore), con la quale il subappaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Tale dichiarazione dovrà contenere i riferimenti INPS (matricola azienda e sede Inps competente), INAIL (numero PAT e sede Inail competente), il CCNL applicato e l’indicazione dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’ Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione cento (20%). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L’Autorità, in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105all’articolo 118, comma 73, ultimo periodo del D.Lgscodice, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanol’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. 163/2006. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.

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Samples: www.anticorruzione.it, www.anticorruzione.it

SUBAPPALTO. Il L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti co- munque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Affidatario si impegna a depositare presso l’Amministrazione , almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contrat- to di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da par- te del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la docu- mentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente norma- tiva e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un ter- mine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedi- mento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico dell’Affidatario, il quale ri- mane l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di ter- zi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecu- zione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimen- to dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L’Amministrazione, in subappalto è sottopostocaso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l’Affidatario contesti la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Affidatario sia ac- certato dal direttore dell’esecuzione, ai sensi sospende i pagamenti in favore del richiamato artsubappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, ai sensi dell’articolo 105l’Ammini- strazione può risolvere il Contratto, comma 7, salvo il diritto al risarcimento del D.Lgsdanno. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanol’Amministrazione revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è ammesso necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in conformità mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico e solo pienamente responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 imputabili al contratto subappaltatore e ai suoi ausiliari. Il rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle 22 norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsben conoscere. 50/2016Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereprevalenza, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.documenti stessi:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artTutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 30% dell’importo complessivo concorrente, nel limite del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto30 %. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopraxxxxxxxxxx, redatto ai sensi dell’articolo dell'art. 105, comma 7, 7 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Amministrazione Comunale, altresì, trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatorecodice; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 105 del D.Lgs n. 50/2016Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il predetto medesimo termine, l’Azienda sospende eventualmente prorogato, senza che la Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariorilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti del 50 %. Si applicanoL’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: - l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in quanto compatibilisolido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le altre prestazioni rese nell’ambito del subappalto; - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Lucca, assicurativi ed antinfortunistici; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di suappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 105 30, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016codice degli appalti. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

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SUBAPPALTO. Il E’ ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artnei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente di quanto subappaltato. In ogni caso, l’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni: - il concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, deve indicare specificamente la/e parte/i delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare, il cui valore economico non deve in ogni caso essere superiore al 30% del valore contrattuale. Tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto; - l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizio subappaltati; - con il deposito del contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionel’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con ribasso non superiore al venti per centodicitura antimafia, e che l'esecuzione dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016); - l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato (art. 105 del comma 19 D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il ). Il subappalto deve comunque essere autorizzato con formale atto della stazione appaltante. Il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, produrre dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocollegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con il titolare del subappalto (art. 105 comma 18 D.Lgs. 50/2016). In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del D.Lgs n. subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016. In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, l’aggiudicatario deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data qualsiasi infrazione alle norme del disciplinare di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuategara compiute dal subappaltatore. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016contratto stipulato.

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SUBAPPALTO. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’art. secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti di cui al comma 7 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e agli oneri dell’aggiudicatario contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del servizio che rimane unico decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e solo c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dell’Azienda Contraente dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e/o ESTAR , per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni subappaltaterese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il concorrente direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto l’appaltatore deve trasmettereraggruppamento temporaneo, altresìsocietà o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, la certificazione attestante ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il possesso rilascio dell'autorizzazione da parte del subappaltatore, della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di la partecipazione e la qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 all'articolo 83, comma 1, e 81 del D. Lgs 50/2016all'articolo 84, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. Per quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui espressamente richiamato si demanda all’art. 105 del D. Lgs Lgs. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il E' consentito il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, nei limiti limite del 30% dell’importo dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario La Ditta partecipante dovrà dare indicazione, in sede di offerta sul servizio o parte del servizio che rimane unico intende subappaltare e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatela relativa misura percentuale. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L'affidamento in subappalto è sottopostosottoposto alle condizioni, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto prescrizioni e modalità di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsall'art. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 118 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione Lgs. 163/2006 e all'art. 35 del DGUE D.L. 223/2006 convertito in Legge n° 248 del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art4/08/2006. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre E' fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, al soggetto aggiudicatario di trasmettere all’Azienda procedenteall'AUSL di Pescara, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti questo corrisposto al subappaltatore. La Ditta aggiudicataria non può applicare alla Ditta subappaltatrice un ribasso superiore al 20%; il ribasso applicato dovrà essere espressamente indicato nel contratto di subappalto. E' vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell'AUSL di Pescara. L'eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell'AUSL di Pescara di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l'AUSL di Pescara. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato. L'affidatario, il subappaltatore con l’indicazione delle ritenute ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136. L'AUSL di garanzia effettuatePescara non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del L'esecutore, il subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’artall'art. 105 118, comma 8) ultimo periodo del D. Lgs 50/2016Lgs. 163/02006 sono tenuti all'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1) del Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010. Nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8) del medesimo Regolamento (DURC negativo per due volte consecutive), l'autorizzazione al subappalto sarà da intendersi decaduta e ne verrà data segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nei casellario informatica.

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SUBAPPALTO. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al …. % (…..percento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ………………….. ………………….. Il subappalto Ministero provvederà, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016 a corrispondere direttamente al sub-appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore qualora ricorrano le condizioni di ci all’articolo sopra citato. L’Appaltatore è ammesso responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili al soggetto cui sono state affidate le suddette attività. Il Subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in conformità all’artmateria, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 105 del D.Lgs. 50/2016L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, nei limiti del 30% dell’importo complessivo almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del Contratto Attuativodi subappalto. Con il deposito del Contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Ministero, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. L’ Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’ Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. L’ Appaltatore si obbliga, ai sensi del già citato articolo 105, comma 14, del D. lgs. 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione cento (20%). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, ai sensi dell’articolo 105il Ministero può risolvere il Contratto, comma 7, salvo il diritto al risarcimento del D.Lgsdanno. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impresecapo al Subappaltatore, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanoMinistero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto; analoga determinazione assumerà, in presenza di motivata rinuncia dell’Appaltatore al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO. E' eliminato l'obbligo di indicare la terna dei sub-appaltatori in sede d'offerta; si prevede che il concorrente non sia obbligato a dimostrare l'assenza in capo al subappaltatore di motivi di esclusione di cui all'articolo 80; è previsto che un operatore economico che ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto possa essere titolare di contratto di subappalto; si prevede che il subappalto non possa superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture; viene cancellata la norma che obbliga l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede d'offerta per le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. L’innalzamento della quota massima di subappalto dal 30 al 50% è particolarmente negativa per il settore delle costruzioni in quanto estende la filiera delle imprese nell’ambito del cantiere e favorisce la diffusione di lavoro nero, grigio e scarsamente qualitativo in termini di regole e di sicurezza delle maestranze oltre ad alimentare il cd fenomeno del dumping contrattuale e della riduzione del costo del lavoro attraverso evasione ed elusione retributiva e contributiva. La possibilità di affidamento di subappalti ad operatori economici che hanno partecipato alla gara è misura contraria a qualsiasi logica di trasparenza e regolarità nella gestione dei procedimenti e favorisce le c.d. operazioni di “cartello” tra imprese offerenti a danno del libero accesso delle imprese più virtuose al mercato degli appalti pubblici. A ciò si aggiunga che l’abrogazione della misura che prevede la dimostrazione da parte dell’affidatario dell’assenza di motivi di esclusione in capo al subappaltatore favorisce l’indicazione di imprese non virtuose sotto il profilo delle regole alimentando la concorrenza sleale tra operatori economici. Anche l’abrogazione dell’obbligo di indicazione della terna appare una misura negativa ed in contrasto con le misure di lotta alle infiltrazione mafiosa. Si chiede: - Il ripristino della quota massima di ricorso al subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs30% sull’importo complessivo del contratto -Il ripristino della lettera a comma 4 -Il ripristino della lettera d comma 4 -Il ripristino del comma 6 E’ stato eliminato la lettera a) del ex comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi che prevedeva la subordinazione della partecipazione, l’affidamento di subappalti e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso stipulazione dei relativi contratti da parte del subappaltatoredell’Anac, per lo svolgimento delle attività a lui affidatesentito il giudice delegato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa di una impresa in materia concordato qualora si avvalesse di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il un altro operatore in possesso dei requisiti di requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui agli articoli 80 e 81 questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del D. Lgs 50/2016contratto, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistasia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è E’ ammesso in conformità all’artil subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 105 d del D.Lgsdecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 50/2016L’importo complessivo del subappalto, nei limiti del ove concesso dalla Stazione appaltante, non potrà comunque superare il 30% dell’importo complessivo totale del Contratto Attuativocontratto di appalto. Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto dell’Amministrazione di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal richiamato art. 105 105. Nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi il subappalto, l’Aggiudicatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del D.Lgsdeposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 50/2016Il contratto di subappalto, alle seguenti condizioni: - il concorrente corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto l’appaltatore deve trasmettereraggruppamento temporaneo, altresìsocietà o consorzio. In ogni caso la Stazione appaltante pagherà i corrispettivi all’Aggiudicatario, la certificazione attestante il possesso da parte del restando escluso ogni rapporto economico diretto con l’impresa subappaltatrice. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoContratto. Il Ai fini del presente articolo non sono considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non sia superiore al venti 50 per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in cento dell'importo del Contratto di subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in del subappalto è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; ANAS può, a suo insindacabile giudizio tecnico, indicare nel Contratto e nell’ambito della quota di esecuzione diretta a carico dell’Appaltatore – nel rispetto dell’art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 – che alcune componenti o attività siano eseguite direttamente dall’Appaltatore, con esclusione della possibilità di subappalto; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto (ben circostanziato e dettagliato in merito ai termini economici e prestazionali dell’ambito operativo del subappalto) presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatrice; - con alla quale è affidato il deposito del subappalto. Il contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereriportare, altresìa pena di nullità, un’apposita clausola con la certificazione quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - che l’Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno all’importo dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 lavori da realizzare in subappalto e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate la dichiarazione del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 105 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo allo stesso. L’Appaltatore provvederà a sostituire i subappaltatori per i quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Qualora l’oggetto o l’importo del D. Lgs 50/2016.subappalto subiscano variazioni l’Appaltatore ha l’obbligo di acquisire una autorizzazione integrativa dall’ANAS. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso Si chiede di confermare che sia sufficiente, in conformità all’art. 105 caso di ricorso al subappalto, indicare nella parte II, sezione D, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi DGUE la sola attività principale ad esempio per il Lotto 1 'servizi applicativi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateaccessori' CPV 72000000-5. Si precisa peraltro conferma che, se il concorrente intende affidare in subappalto quota parte di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro, potrà riportare la dicitura riportata a titolo esemplificativo nel quesito. Si veda in ogni caso la risposta alla Domanda n. 149. Capitolato D'Oneri – 23 - Par. 9 – Subappalto "In caso di risposta negativa alla domanda precedente, si chiede di confermare che l’aggiudicatario deve praticaresia corretto inserire, per le prestazioni affidate in caso di ricorso al subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionenella parte II, con ribasso non superiore al venti per centosezione D, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostodel DGUE, ai sensi fini della partecipazione del richiamato artLotto 1, una o più delle seguenti attività: • Servizi realizzativi • Servizi di manutenzione • Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) • Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)" Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 201. 105 del D.Lgs. 50/2016In particolare, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve dovrà indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; , tra quelle previste nell’Accordo Quadro relativo al lotto di partecipazione. Capitolato d'Oneri - l’aggiudicatario Paragrafo 7.2 Con riferimento al combinato disposto tra quanto previsto al paragrafo 7.2. lettera b1 del capitolato d’oneri e quanto disciplinato al paragrafo 7.5 del medesimo capitolato d’oneri, si chiede di confermare che, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese orizzontale, fermo restando il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria da parte della mandataria in misura maggioritaria, tale requisito è soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso e che non sia quindi prevista una quota minima di fatturato in capo alle Mandanti. Si conferma che il requisito è soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso, ma si veda altresì la prima rettifica al Capitolato d’Oneri. Capitolato d'Oneri - Paragrafo 7.3 Con riferimento al combinato disposto tra quanto previsto al paragrafo 7.3 c1) del capitolato d’oneri e quanto disciplinato al paragrafo 7.5. del medesimo capitolato d’oneri, si chiede di confermare che, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese orizzontale, il requisito di capacità tecnica e professionale debba essere posseduto da ciascuna azienda del suddetto RTI. Come previsto al paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri tale requisito deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i. Si rammenta altresì che la struttura della gara prevede la partecipazione di RTI orizzontali, fermo restando quanto previsto al medesimo paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica “la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerato”). Capitolato d'Oneri - art. 9 Considerando che in virtù del DL 77/2021, come convertito in Legge 29 Luglio 2021 n. 108, con decorrenza dal 1 novembre 2021, non è più operante il limite del 50% della quota di subappalto, si chiede conferma che, fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; appalto, sia possibile indicare in offerta qualsivoglia percentuale purché la stessa sia inferiore al 100%. Si conferma e si veda la risposta alla Domanda n. 35. Capitolato Tecnico - l’appaltatore deve allegare art. 6.3.2 Ai sensi di quanto previsto all’art. 6.3.2. del Capitolato Tecnico, in virtù del quale unitamente al Piano Operativo dovrà essere trasmessa all’Amministrazione la garanzia definitiva relativa al contratto Esecutivo, si chiede di subappalto confermare che tale garanzia dovrà essere emessa e consegnata dal Fornitore solo ed esclusivamente dopo l'accettazione del Piano Operativo da parte della Amministrazione, stante l'assenza di un obbligo per l'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto esecutivo in virtù di quanto disciplinato dall'art. 6.3.1 del Capitolato Tecnico. Si vedano le risposte alla Domanda n. 26 e alla Domanda n. 32. Capitolato d'Oneri - paragrafo 6 pagina 18 Si chiede di confermare che, con riferimento ai requisiti generali di cui sopraal paragrafo 6, ai sensi dell’articolo 105pag. 18 del capitolato d’oneri, l’impegno per il concorrente, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile ed una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile si riferisca solo alle assunzioni successive alla stipula dell’Accordo Quadro, laddove ciò si renda necessario per l’erogazione dei servizi a favore della Stazione Appaltante e che tale impegno vada inserito in offerta tecnica. Si conferma che l’impegno è limitato alle nuove eventuali assunzioni necessarie all'esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e che lo stesso deve essere inserito nell’offerta tecnica. A tal fine si veda la sezione “C” dell’Allegato 5 – Schema di Offerta Tecnica, dove è riportato il testo della dichiarazione di impegno. Schema di Accordo Quadro - art. 5 commi 4 e 5 dello Schema di Accordo Quadro. In considerazione di quanto disposto dal Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) convertito in Legge 28 Marzo 2022 n. 25, che ha previsto l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara, di una clausola di revisione dei prezzi, per variazioni superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta al fine di ridurre gli aumenti inflattivi che hanno interessato diversi settori merceologici, si chiede di confermare che il riferimento alle variazioni superiori al 10% riportato all’art. 5, commi 4 e 5 dello Schema di Accordo Quadro sia un mero refuso e che in realtà la soglia di riferimento correttamente applicabile sia il 5% come previsto dalla citata normativa. Non si tratta di un refuso. Il comma 73, dell’art. 29, del D.LgsD.L. 4/2022, convertito in l. 25/2022, che effettivamente menziona una soglia del 5%, si riferisce in realtà alla lettera b), del precedente comma 1, che riguarda esclusivamente i contratti relativi ai lavori e non è quindi pertinente con la presente iniziativa. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento Con riferimento a norma dell’articolo 2359 codquanto previsto al paragrafo 7.2 lett. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito b) del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei Capitolato d’Oneri REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: I requisiti di cui agli articoli 80 capacità economica e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.finanziaria sono:

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SUBAPPALTO. Il L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del 30in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… . Per i servizi resi in subappalto, l’ASST appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Contratto AttuativoCodice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ASST appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’ASST appaltante il contratto di xxxxxxxxxx, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ASST appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ASST appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del servizio affidato. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’ASST appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ASST appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 c. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’ASST appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che Codice. Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.Codice e s.m.i..

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% (trenta) dell’importo complessivo del Contratto Attuativosingolo contratto ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto È fatto obbligo all’Aggiudicatario di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostotrasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. comma 3 dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, Codice dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteContratti Pubblici, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoOve ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in quanto compatibilideroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R: 207/2010 ( tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. U) del Codice dei Contratti Pubblici), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le altre disposizioni prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui all’artal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 105 del D. Lgs 50/2016.L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:

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SUBAPPALTO. Il L'affidamento in subappalto o a cottimo è ammesso sottoposto alle condizioni indicate all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto dai documenti di gara (bando e disciplinare di gara). L'Assuntore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza, come previsto dalla vigente normativa. La stazione appaltante provvede, in conformità all’artvia preliminare, alla verifica della preliminare dichiarazione sottoscritta dall’Assuntore in sede di gara e, successivamente, al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, fatta salva la regolarità della documentazione presentata. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il L'affidamento di servizi/lavori in subappalto non o in cottimo comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario i seguenti obblighi: − l'Assuntore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso unitari risul- tanti dall'aggiudicazione definitiva ribassati in misura non superiore al venti 20 %. − l'Assuntore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per cento, il settore e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare per la zona nella quale si eseguono le attività e/o i servizi che intende subappaltareprestazioni; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereè, altresì, la certificazione attestante il possesso responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltatoresubappalto; − l'Assuntore e, per lo svolgimento delle attività a lui affidatesuo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'i- nizio dei requisiti lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza; − l'Assuntore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente al Committente o en- te committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impresecontrattazione collettiva. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche con- sortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigentealle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che si rimanda alla vigente normativa. Il Committente non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artcorrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni effettuate. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all'Assuntore di trasmettere all’Azienda procedenteal Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corri- sposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Assuntore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subap- paltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di la- vori subappaltati. Il Responsabile del procedimento provvederà a verificare, per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Qualora l’aggiudicatario il Responsabile del procedimento dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere il subap- paltatore non trasmetta più idoneo allo svolgimento dell'attività subappaltata, ne darà comunicazione scritta all'Assuntore. In tal caso l'Assuntore dovrà provvedere immediatamente all'allontanamento del su- bappaltatore e all'adozione di tutte le fatture quietanziate misure necessarie per lo svolgimento delle attività. La risoluzione del subappaltatore entro il predetto terminesubappalto non darà diritto all'Assuntore di pretendere indennizzi, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanorisarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in quanto compatibilispecie nel rapporto fra Assuntore e subappaltatore, le altre disposizioni di cui all’artsarà a carico dell' Assuntore stesso. 105 del D. Lgs 50/2016L'Assuntore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

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SUBAPPALTO. Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000 Il subappalto Fornitore è ammesso in conformità all’artpienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo46 e 50). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del servizio codice civile, che rimane unico pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al"). Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte. Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centorevocata, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non può formare oggetto veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi del richiamato artdell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 1456 cod. civ. con l’Impresa subappaltatricePer quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, al Contratto sarà in ogni caso applicabile la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Fornitore dichiara che non sussiste la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti causa interdittiva di cui agli articoli 80 e 81 all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; Il Fornitore ha preso piena conoscenza del subappaltatore"Patto di Integrità", alcuno dei divieti previsti dall’arteventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni; Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 10 della Legge n. 575/1965 6 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario., ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data Fornitura della Richiesta di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Offerta.

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SUBAPPALTO. [1] Il subappalto è ammesso in conformità all’artil contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgsd.lgs. 50/201650/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, nei limiti l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di lavori, servizi o forniture. Il Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni subappaltateaffidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Si precisa peraltro [2] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che l’aggiudicatario non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. [3] Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; [4] La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. [5] L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. [6] I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso Si chiede di esplicitare che l’indicazione di un numero di subappaltatori pari a tre sia inderogabile. Qualora vi sia l’indicazione di un numero inferiore si chiede di precisare quali siano le conseguenze. Si chiede di chiarire se il subappaltatore, in conformità all’artsede di partecipazione, debba essere in possesso anche del requisito di cui al comma 4 dell’art. 80. Tale richiesta scaturisce dal fatto che la formulazione di tale comma, a differenza degli altri, non menziona il subappaltatore. Si chiede, inoltre, di chiarire se la necessità di adottare il provvedimento di esclusione, qualora non si posseggano i relativi requisiti del 80, presuppone il fatto che debbano essere effettuati, preliminarmente all’aggiudicazione, tutti i necessari controlli sul possesso dei detti requisiti anche sui subappaltatori. Occorre richiamare la previsione dell’art. 105 del D.Lgscomma 3 lett. 50/2016c bis) per cui non si configurano come attività affidate in subappalto: c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatefornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Si chiede di precisare che, in caso di gara suddivisa in lotti, il divieto di autorizzazione al subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare a coloro che hanno presentato offerta nella medesima iniziativa sia da riconnettere alla partecipazione al contratto lotto e non alla gara. Si chiede di precisare inoltre che l’indicazione di “tre subappaltatori” sia da ricondurre, esclusivamente, a Operatori Economici singoli e non in forma associata o consortile. Si chiede di chiarire meglio cosa si intenda per “subappalto qualificante” (richiamato anche al paragrafo 7.3), indicandone gli eventuali rapporti con l’istituto dell’avvalimento. Si chiede se nella documentazione di gara si debbano inserire le seguenti previsioni (indicate nella nota illustrativa a pag. 22): è “legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di affidamento di appalti pubblici, che preveda l’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, ma solo concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’art. 38 (ora 80) del D.LgsCodice dei contratti pubblici” o “in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 50/2016, Per tale ipotesi la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterestazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la certificazione attestante mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato”. Rispetto a tali fattispecie il codice attuale nulla dice e l’escussione in caso di mendacio sul possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa è prevista dall’art. 89 solo per l’ausiliaria. Si chiede inoltre di confermare che la mancanza delle clausole obbligatorie della garanzia (rinuncia ai termini dell’art. 1957 cc oppure nel caso di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale) o dell’Impegno al rilascio della definitiva siano sanabili con integrazione postuma. Si chiede inoltre di confermare che possa essere sanata ex art. 83 co. 9 la produzione di una garanzia resa da soggetto non legittimato. Rispetto alla possibilità prevista nel bando tipo per cui i Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice possono godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in materia cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, si rileva che con parere reso su istanza congiunta (delibera 227 del 1.3.2017) l’Autorità (sia pur alla luce di qualificazione delle impresequanto previsto dal d. lgs. 163/06) ha chiarito che la riduzione è possibile sia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal Consorzio, nonché la certificazione comprovante sia da una Consorziata esecutrice sia da una non esecutrice (stante quanto previsto dall’art. 36 del vecchio Codice); Consip ha modificato il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando suo standard di gara per adeguarsi alle indicazioni rese con il citato parare. Si veda inoltre quanto proposto in sede di consultazione dell’Autorità (relativa alla Proposta al MIT finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, co. 2, del d.lgs. 50/2016 nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione SOA) all’art. 23 co. 2. Nel caso in cui pertanto per gli operatori di cui all’art. 47, co. 2, lett. b) e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante c) si dovesse ritenere che per le riduzioni della garanzia fosse sufficiente il possesso dei requisiti dell’art. 93 co. 7 in capo ad una consorziata esecutrice o non esecutrice, si chiede di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - chiarire se i suddetti requisiti debbano essere tutti posseduti (per garantire il cumulo delle riduzioni) da un solo soggetto o se possano essere posseduti ciascuno da un’impresa consorziata diversa. Si chiede di confermare che non sussistasia necessario indicare nel Disciplinare l’importo del contributo che viene identificato presso le ricevitorie e sul sito dell’Autorità tramite l’inserimento del CIG della specifica iniziativa, nei confronti al fine di evitare errori di trascrizione e/o modifiche agli importi stessi. Si chiede di chiarire cosa debba avvenire in caso di produzione di documentazione amministrativa priva di traduzione giurata. Al fine di non rendere eccessivamente onerosa per gli operatori economici la partecipazione alle procedure di affidamento, si suggerisce di consentire alle stazioni appaltanti di stabilire quali documenti debbano essere prodotti in copia semplice e quali in originale, copia autentica o conforme. In particolare, si chiede di precisare che non sia necessaria la copia conforme della procura speciale, nel caso in cui i poteri del subappaltatoresottoscrittore siano indicati nella visura della CCIAA. Si chiede di inserire tra le cause di esclusione altre previsioni del Codice (art. 59) chiarendo pertanto che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino a titolo esemplificativo: offerte incomplete e/o parziali; offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; le offerte che non hanno la qualificazione necessaria, alcuno dei divieti previsti dall’artchiarendo se con tale espressione si intenda un’offerta che in sede di “verifica tecnica” non provi le caratteristiche promesse. 10 Si chiede inoltre di fornire maggiori indicazioni in merito alle modalità di individuazione delle irregolarità essenziali non sanabili (ad es. nel caso di contratto di avvalimento che non indichi in modo chiaro mezzi e risorse prestate al concorrente, oppure nel caso di indicazione di requisiti non pertinenti quali una certificazione ISO diversa da quella richiesta o un valore di fatturato dichiarato inferiore rispetto a quello richiesto – che potrebbe essere stato indicato in modo errato dal concorrente). Si chiede inoltre di confermare che sia possibile sanare la produzione di un DGUE perfettamente compilato, ma privo della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosottoscrizione originale olografa o privo della firma digitale. Si chiede di precisare che, nel caso di soccorso istruttorio, ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione possa inoltrare ulteriore richiesta di precisazioni fissando un termine perentorio a pena di esclusione nel caso in cui quanto ulteriormente prodotto non soddisfi la richiesta. Si chiede di confermare che resta salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016della 241/1990, non riconducibili a situazioni di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanoirregolarità o carenze gravi, in linea con quanto compatibilirilevato nel parere n. 782/2017 del Consiglio di Stato, le altre disposizioni secondo cui “si deve ribadire la persistente opportunità di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016prevedere una forma di “richiesta procedimentale di chiarimenti”, riferito agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”.

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SUBAPPALTO. ENEL deve autorizzare il subappalto. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo stabilito nel Contratto; in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016difetto di detta indicazione, nei limiti del 30% dell’importo complessivo le attività oggetto del Contratto Attuativopotranno essere subappaltate entro il limite del 49%. Nei contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, il subappalto è specificamente disciplinato dal Codice Appalti. L’Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo essere stato autorizzato da ENEL che avrà verificato la sussistenza dei requisiti di idoneità morale, di natura tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria, richiesti per l’esecuzione del Contratto, e dei parametri sulla sicurezza. Ove previsto dal Contratto, l’autorizzazione al subappalto, a discrezione di Enel, sarà anche vincolata alla verifica preventiva dei requisiti in materia di salvaguardia ambientale. Qualora subiscano variazioni l'oggetto del contratto di subappalto, l'importo dello stesso nonché i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività subappaltata, l’Appaltatore dovrà acquisire un’autorizzazione integrativa da parte del gestore del Contratto. Il lavoro autonomo non costituisce subappalto; tuttavia, il titolare del contratto dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativi e economico-finanziari. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente ad ENEL l'elenco dei potenziali Subappaltatori e la pianificazione della loro attivazione; tale elenco e la relativa pianificazione di attivazione potranno essere periodicamente aggiornati. L'Appaltatore non può stipulare alcun subappalto con nessun Subappaltatore non incluso in tale elenco e non autorizzato. ENEL dovrà ricevere la richiesta di autorizzazione almeno venti (20) giorni solari prima dell’inizio delle attività da subappaltare. La richiesta di autorizzazione deve contenere: (i) i dati societari del Subappaltatore, (ii) data di inizio / fine della prestazione da subappaltare e (iii) parte dell'Oggetto del Contratto da subappaltare (tipo, volume, Paesi). L'Appaltatore, ai fini della predetta autorizzazione, si impegna a garantire che ogni Subappaltatore sia registrato sul Portale ENEL, prima dell’autorizzazione. Il subappalto non comporta alcuna modificazione è disciplinato come segue: • durante la fase di offerta, i concorrenti devono indicare, anche in caso di variazioni, le opere/parti di opere, i servizi, le forniture o parti di servizi e forniture da subappaltare; • il contratto di subappalto viene presentato a ENEL prima della data di efficacia e contestualmente alla certificazione attestante la conformità del Subappaltatore a tutti i requisiti necessari all'esecuzione delle attività subappaltate nonché una dichiarazione che attesti la conformità agli obblighi generali previsti dalla Legge; • è ammesso un solo livello di subappalto, pertanto le attività subappaltate non possono essere eseguite a livelli di subappalto successivi. L'Appaltatore si obbliga a pagare i costi per la sicurezza2 associati alle attività affidate in subappalto3 al Subappaltatore, senza alcuna riduzione. ENEL verifica l'effettiva applicazione di queste disposizioni tramite un proprio responsabile per la gestione e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico la supervisione dell'Appaltatore. L'Appaltatore agisce in conformità alle norme salariali contenute nei “contratti collettivi di lavoro” e solo responsabile risponde in solido con i Subappaltatori per la conformità a tali leggi e norme e, a titolo indicativo e non esaustivo, a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, salari, contribuzione e assicurazione verso i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività subappaltate. L’Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione subappalto. In relazione al Subappalto, l’Appaltatore deve produrre: ⮚ Evidenza della corretta registrazione sul Portale Enel o della qualificazione se richiesto nel Contratto; ⮚ autocertificazione del Subappaltatore attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente; ⮚ DURC; ⮚ Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti; ⮚ Dichiarazione rilasciata dal Subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate; - l’appaltatore , di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate. Per i contratti regolati dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. l’Appaltatore deve allegare al altresì produrre: ⮚ copia autenticata del contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la Subappalto sottoscritto dalle parti; ⮚ dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento collegamento, a norma dell’articolo dell’art. 2359 codcc, con l’impresa subappaltatrice, nonché analoga dichiarazione effettuata da ciascuna impresa partecipante nel caso di R.T.I. o Consorzio; ⮚ dichiarazione del Subappaltatore di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto in qualsiasi forma (sia in forma singola che associata); ⮚ dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore (Es c.d. civDGUE) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici nonché dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti; ⮚ dichiarazione/i rilasciata/e dalla/e impresa/e subappaltatrice/i qualora la/e stessa/e abbia/no forma societaria rientrante tra quelle previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; ⮚ il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del Subappaltatore per attività attinenti a quelle oggetto del Subappalto; per i Subappaltatori esteri si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia; ⮚ autocertificazione del Subappaltatore attestante la regolarità degli adempimenti di legge e di contratto in materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti specificando: • Codice Impresa e Sede INAIL; • Matricola Impresa e Sede INPS; • Matricola Impresa, Sede e, eventualmente, Tipo Cassa Edile; • Contratto Collettivo Nazionale applicato; L’Appaltatore dovrà conservare tutta la suddetta documentazione nonché ogni altra documentazione attinente al Subappaltatore per tutta la durata del Contratto e per almeno sei (6) mesi dopo la scadenza del Contratto, al fine di consentire a ENEL di effettuare verifiche in conformità con quanto previsto all’art. con l’Impresa subappaltatrice; - con 1667 cc. In ogni caso, il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteredovrà essere depositato, altresìin 2 Costi delle misure adottate per eliminare o, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatoreove ciò non sia possibile, per lo svolgimento delle ridurre i rischi la salute e la sicurezza causati da diverse attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016interferiscono tra loro.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Basic Italia

SUBAPPALTO. Il subappalto ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs.n.50/2016 e s. m. e i. è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltocontratto dei lavori. L’affidamento in subappalto è sottopostoconsentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare a)che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b)che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’Azienda o ESTAR la Stazione appaltante: 1)di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: -se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui sopraal punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; -l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; -l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; -l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); -l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 714, del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti; 2)di una dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatricel’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; - con il in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; c)che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1)la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la certificazione attestante il possesso partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da parte realizzare in subappalto o in cottimo; 2)una o più dichiarazioni del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidaterilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreCodice dei contratti; - che d)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 1)se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 2)il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 10 0.Xx subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: a)l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariorichiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro ove ricorrano giustificati motivi; b)trascorso il predetto medesimo termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a favore dell’aggiudicatario. Si applicanotutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; c)per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, in quanto compatibili, le altre disposizioni i termini di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

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SUBAPPALTO. Il L’istituto del subappalto è ammesso in conformità all’artdisciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., nei limiti alcuni stralci del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoquale di seguito vengono per comodità riportati. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) dello stesso Xxxxxx. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni subappaltateo lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Si precisa peraltro Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che l’aggiudicatario deve praticarerichiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’articolo 105 comma 7 del Codice. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le prestazioni loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.:

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Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Straordinaria/Pronto Intervento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Gestiti in Economia Dal Comune Di Finale Ligure Per L’annualita’ 2019/2020

SUBAPPALTO. Il subappalto è E’ ammesso in conformità all’artil subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.LgsDecreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 50/2016, nei limiti L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per le prestazioni affidate in subappaltotutti i sub-contratti che non sono subappalti, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionestipulati per l'esecuzione dell'appalto, con ribasso non superiore il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al venti per centocomma 7 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, e che l'esecuzione delle prestazioni n. 50. Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto le subforniture a catalogo di ulteriore subappaltoprodotti informatici. L’affidamento I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto è sottopostole prestazioni oggetto del contratto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioniprevia autorizzazione della stazione appaltante purché: - ⮚ all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo e la terna dei subappaltori; ⮚ il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdella stazione appaltante. 10 della Legge n. 575/1965 L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocontributivi, ai sensi dell’artdell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 105 Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs n. 50/2016menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di trasmettere all’Azienda procedentecui al primo periodo. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', entro 20 giorni dalla data altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di ciascun avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento effettuato nei suoi confrontidelle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, copia la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti retribuzioni dovute al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore entro il predetto termineo dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanononché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, in quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni di cui all’artall'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 105 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del D. Lgs 50/2016.procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artall'art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 così come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativon. 55 . Il Xxxxxxxx partecipante che intenda avvalersi del subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dovrà produrre apposita dichiarazione nel DGUE con la quale indichi le parti del servizio che rimane unico intende eventualmente subappaltare, rientranti nel limite del 40% dell’importo contrattuale. Il subappaltatore dovrà compilare il proprio DGUE, fornendo le informazioni richieste dalla sezione A e solo B della PARTE II, dalla PARTE III e dalla PARTE VI. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui innanzi, l’Amministrazione non potrà concedere l’autorizzazione al subappalto. Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedella Stazione Appaltante. L’aggiudicatario, fatte salve le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del ridetto art. 105, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L'appaltatore può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta (DGUE) siano state indicate le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare; • il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato artdell'art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario • l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del la Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltaterelative prestazioni; - l’appaltatore • l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa l'Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 e 81 all’art.80 del D. Lgs Lgs. n. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’artSi applicano le altre disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell' art. 47 comma 2 del Codice, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia l'affidamento delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni prestazioni di cui all’artall'art. 105 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016.Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto

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Samples: www.comune.napoli.it

SUBAPPALTO. Il Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato: a)è vietato il subappalto è ammesso o il subaffidamento in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non una quota superiore al venti 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; b)fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; c)ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e che l'esecuzione opere speciali, di cui all’articolo all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; d)i lavori delle prestazioni affidate in subappalto categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato A al D.P.R. n° 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non può formare oggetto di ulteriore subappaltoabbia i requisiti per la loro esecuzione. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare a)che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b)che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il c)che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), la certificazione trasmetta alla stessa Stazione appaltante: 1)la documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanolavori pubblici, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

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Samples: www.provincia.pc.it

SUBAPPALTO. Il L’esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto. Oppure L’esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappaltol’esecuzione delle attività di seguito indicate:……………... L’affidamento in subappalto è ammesso subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni. L’esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatticomunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiestidalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in conformità materia per lo svolgimento delle attivitàagli stessi affidate. L’esecutore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari primadell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto disubappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa ladocumentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede digara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stessoaffidate. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto assumono gli obblighi ditracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazioneappaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazioneappaltante procederà a richiedere all’esecutore l’integrazione della suddetta documentazione,assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verràautorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione delprocedimento di autorizzazione del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativosubappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico dell’esecutore, il quale rimanel’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/della Stazione appaltante della perfetta esecuzione del presenteatto anche per la parte subappaltata. L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa diterzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi collaboratori. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareNel caso in cui il subesecutore coincida con un’impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigentidisposizioni, la responsabilità solidale dell’avvalente e dell’ausiliario subesecutore. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizied al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle eseguite nei seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.casi:

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Samples: Accordo Quadro Per

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. Il 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori non comporta devono incorrere in alcuna modificazione agli obblighi delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle debbono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareAi sensi di quanto previsto dall’art. 105, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del comma 7 D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare l'operatore economico aggiudicatario che abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto (ed abbia correttamente indicato le attività e/o i servizi prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del “il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE subappalto sia in termini prestazionali che economici”. - Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall’aggiudicatario e dal subappaltatore; - che non sussista, nei confronti Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, Non si configurano come attività affidate in quanto compatibili, le altre disposizioni subappalto quelle di cui all’art. 105 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso concessionario, qualora in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di negoziazione si sia riservato la facoltà di subappaltare, indica alla stazione concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativolavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il subappalto concessionario in ogni caso comunica alla Stazione Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non comporta alcuna modificazione si applica ai fornitori. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatecontributivi previsti dalla legislazione vigente. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in subappalto caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è sottopostocomunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5. Si applicano, ai sensi del richiamato art. altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016. I subappaltatori dovranno mantenere, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve agli stessi affidate. L’aggiudicatario si impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto la Stazione Concedente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016attività, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito copia autentica del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappalto, altresì, la corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l’esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Concedente ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l’obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 80 e 81 ai precedenti comma, la Stazione Concedente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del D. Lgs 50/2016danno. La Stazione Concedente rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subappalto realmente eseguite.

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Samples: Contratto Di Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Del Bar Interno Al Presidio Ospedaliero “A. Murri” Di Fermo – Gara N° 8583712 – Cig: 9252267c41 Tra Azienda Sanitaria Unica Regionale Delle Marche, Con Sede Ad Ancona, via Caduti Del Lavoro N. 40, (Di Seguito Denominate Azienda}, Codice Fiscale E Partita Lva. 02175860424, Rappresentata Dal Dott. Fulvio De Cicco, Nato a Roma Il 27.01.1972, Codice Fiscale Dccflv72a28h501b, Domiciliato Per La Carica in Fermo, via Zeppilli N. 18, Che Interviene Nel Presente Contratto in Qualità Di Direttore Pro Tempore Della Unita Operativa Complessa Supporto All’area Acquisti E Logistica Dell'articolazione Aziendale Denominata Area Vasta 4 E L’operatore Economico

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Sport e salute delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve Il fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il ▪ l’Impresa concorrente deve indicare dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) ▪ l’Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura di gara; ▪ dopo la stipula del contratto, il Fornitore dovrà depositare presso l’Azienda Sport e salute l’originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ il fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il fornitore sia un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del Consorzio; - con il deposito la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, il fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Sport e salute. Il fornitore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. 50/2016 e nello Schema di contratto.

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Samples: www.coni.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e ed agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Appaltatore, che rimane unico l’unico e il solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR dell’Amministrazione di quanto subappaltato. L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltatesubappaltate esclusivamente al soggetto Appaltatore al quale competerà l’onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall’art. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare105, per le prestazioni affidate in subappaltocomma 13, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto; • in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) • l’Appaltatore deve depositare presso l’Azienda o ESTAR inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di subappalto qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ; • alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio. L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto l’appaltatore deve trasmettereentro 30 giorni dalla relativa richiesta. Si precisa, altresìinoltre, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento che: • l’esecuzione delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia subappaltate non può essere oggetto di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreulteriore subappalto; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre • è fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all’Appaltatore di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario ; • l’amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l’Appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni sopra riportato le fatture quietanziate quietanzate del sub-Appaltatore; • prima dell’inizio delle attività il subappaltatore entro trasmette all’Amministrazione, per il predetto terminetramite dell’Appaltatore, l’Azienda sospende la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanodocumento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti; • l’Appaltatore è, altresì, responsabile in quanto compatibilisolido con il subappaltatore degli adempimenti, le altre disposizioni da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; • in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà l’autorizzazione al subappalto; • è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’Art. 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che: • tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori; • nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente Art. 14. L’Appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’Appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

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SUBAPPALTO. Il È ammesso il subappalto è ammesso in conformità nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR del Comune di BELVEDERE MARITTIMO delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, n. 50/2016 alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare indicare, all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatoreFornitore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR il Comune di BELVEDERE MARITTIMO copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore l’aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice; nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dei requisiti, richiesti dal Bando di gara Gara e dalla normativa vigente, nonché per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 83 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdal D.Lgs. 10 della Legge n. 575/1965 159/2011. Nella contrattazione e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 stipula del D.Lgs n. 50/2016, contratto di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariostabiliti nel Capitolato tecnico d’appalto. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’arted ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del 118 D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, nei limiti nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontrattuale. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli degli obblighi e agli ed oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedella ASL Cagliari per l’esecuzione di quanto eventualmente subappaltato. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione . L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento Si precisa che, in subappalto è sottopostoipotesi di subappalto, ai sensi del richiamato artal pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dal subappaltatore provvederà l’aggiudicatario. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016118, comma 3 D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere all’Azienda procedentetrasmettere, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende le stazioni appaltanti sospendono il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’aggiudicatario stesso. Si applicanoL’affidamento in subappalto è sottoposto, altresì ed ai sensi di quanto disposto dalle norme dianzi richiamate, alle seguenti condizioni: - l’affidamento in quanto compatibilisubappalto di parte delle prestazioni affidate all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti è subordinato al rilascio di espressa autorizzazione per iscritto da parte della ASL, nei modi, termini e condizioni previsti dalla vigente normativa; - il concorrente deve indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, le altre disposizioni attività e/o i servizi e prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la Stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; - al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 105 38 D.Lgs 163/2006; - non sussistenza, nei confronti dell’affidatario del D. Lgs 50/2016subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n.575/1965 e successive modifiche ed integrazioni. Si rinvia, per quanto sopra non specificato, alle altre disposizioni dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti Tutte le lavorazioni sono della categoria prevalente OG2 e sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto%. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare ▪ che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; ▪ che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 15 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il ▪ che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione Appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 lavori pubblici, in relazione alla categoria e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreall’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 105 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del D.Lgs n. 50/2016subappalto. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: ▪ l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; ▪ nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; ▪ le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; ▪ le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiavvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di riferimento, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Macerata; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore con l’indicazione delle ritenute non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 105 all’articolo 107 del D. Lgs 50/2016D.P.R. n. 207/2010.

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SUBAPPALTO. Il Dipartimento provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto è ammesso in conformità entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. É fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoCodice. Il Contraente che si avvale del subappalto non comporta alcuna modificazione o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso il Dipartimento almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Contraente trasmette, altresì, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 Codice. Al ricorrere della fattispecie di cui all’art. 105, comma 15, lett. a) del Codice e in mancanza di un’espressa rinuncia scritta al diritto al pagamento diretto trasmessa a mezzo pec al Dipartimento dai subappaltatori, ai fini del pagamento diretto di questi ultimi, il Contrente presenta, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, il piano dei pagamenti relativo ai subappaltatori, ripartito su base trimestrale, unitamente ad una dichiarazione del subappaltatore recante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il Contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Dipartimento in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in relazione agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico obblighi retributivi e solo contributivi. Il Contraente è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, dei loro dipendenti per le prestazioni affidate in rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e che l'esecuzione a tutti i subappaltatori. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in Il subappalto è sottopostonon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contrente, ai sensi che rimane responsabile nei confronti del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016Dipartimento, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in via esclusiva nei confronti del Dipartimento dei danni diretti che dovessero derivare al Dipartimento o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da qualsivoglia pretesa di subappalto almeno venti giorni terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi anche a seguito di violazioni del Regolamento n. 679/2016. Il Contraente si impegna a comunicare al Dipartimento, prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopradell'inizio della prestazione, ai sensi dell’articolo 105per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, comma 7stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del D.Lgssub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereSono, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sub-contratto. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016Codice. Nel caso in cui il Contraente intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere consegnati al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateDipartimento prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Qualora l’aggiudicatario Per tutto quanto non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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Samples: Contratto Relativo Al Servizio Di Manutenzione E Sviluppo Evolutivo (Cd. “Sm”) Della Rete Radar Meteorologica Nazionale (Rrn) Del Dipartimento Della Protezione Civile

SUBAPPALTO. Il Non può essere affidata in subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 l’integrale esecuzione del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che rimane unico intende subappaltare o concedere in cottimo (infra Punto A.2, Parte II). In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e solo responsabile il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Si ricorda quanto previsto dalla norma ex art. 105, comma 7: L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 80 83 e 81 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del D. Lgs 50/2016presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, con apposita presentazione corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del DGUE contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussistaeconomici. L’Aggiudicatario, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi nel termine indicato dal citato comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016Codice, deve trasmettere a questa Stazione appaltante, all’indirizzo di trasmettere all’Azienda procedentePEC xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx: ● Copia del contratto di subappalto, entro 20 giorni dalla data sottoscritto dall’Aggiudicatario e dal subappaltatore; ● Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore. Alternativamente, il contratto e la dichiarazione (o le dichiarazioni) sopra indicati possono essere trasmesse a mezzo di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiposta raccomandata (o consegnate a mano) presso la Sede Legale di FST, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa sita in via via corrisposti Duca d’Aosta, 9 – 00000 Xxxxxxx. In caso di ricorso al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatesubappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il proprio PASSOE. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termineL’aggiudicatario, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 105 al comma 7 del D. Lgs 50/2016succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è ammesso necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in conformità mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico e solo pienamente responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o ESTAR spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 co. 2 imputabili al subAppaltatore e ai suoi ausiliari. Il rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere. Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi: • Contratto d’Appalto; • Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati; • Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’Appaltatore in fase di gara. La risoluzione di eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareclausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per le prestazioni affidate in subappalto, ogni altra evenienza trovano applicazione gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi articolo da 1362 a 1369 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.Codice

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il contratto di subappalto consente al subappaltatore di sostituirsi all'appaltatore al fme di eseguire l'oggetto del contratto, ferma restando la responsabilità dell'originario appaltatore nei confronti del committente per l'esecuzione della fornitura o del serVizio (art. 1656 Codice Civile). L'art. 118, comma I, del Codice sancisce il principio dell'esecuzione in proprio delle prestazioni oggetto dell'appalto da parte dell'affidatario, tuttavia, in tale direttiva generale, il comma 2 del suddetto articolo ammette il ricorso all'istituto in presenza di una serie di condizioni: 26 di Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo • 00 12.10.2015 Servizi l . 34 •• 094:)5 l'A.O. è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016tenuta ad indicare nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi e delle forniture, le singole prestazioni di cui si compone l'appalto; i servizi e le forniture, e le prestazioni di cui si compongono i relativi appalti sono subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto; il concorrente, all'atto dell'offerta, o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conforrnità a quanto previsto dall'art. Il 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tale indicazione deve essere specifica, non essendo sufficiente una generica dichiarazione di volere ricorrere al subappalto; l'aggiudicatario, che intende avvalersi del subappalto o cottimo, deve presentare all' A.O. apposita istanza scritta di autorizzazione al subappalto con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del Codice. L'esecutore non potrà cedere a terzi il contratto o comunque dare in subappalto parte dell'esecuzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell' A.O.; le modalità di richiesta e di autorizzazione al contratto in oggetto saranno esplicitate nei singoli regolamenti di gara. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario possono forrnare oggetto di ulteriore subappalto. L'A.O. può risolvere il contratto (art. 29, lettera f), del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente presente capitolato) nelle ipotesi di cessione del contratto e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedi subappalto non autorizzati. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi prezzI risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato 20% (art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105118, comma 74, del D.LgsCodice). 50/2016La partecipazione alla gara comporta, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereregola, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatorel'esclusione della possibilità, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L'A.O. non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltarore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all’Azienda procedenteall' A.O., entro 20 quindici giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontidal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto terminequietanzate, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016emesse dal subappaltatore.

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Samples: www.asst-vimercate.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legge, ai sensi della vigente normativa in conformità materia. L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante sarà sottoposto alla normativa di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi 50/2016 e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016s.m.i., alle seguenti condizioni: - □ che il concorrente deve indicare le attività e/o abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto □ che l’Appaltatore provveda, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare della data di effettivo inizio del servizio, al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione Appaltante, altresì, la certificazione corredato della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseper l’esecuzione del servizio oggetto del subcontratto, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artD.Lgs. 10 della Legge n. 575/1965 50/2016 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario. e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Appaltatore il quale è obbligato a trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via a sua volta corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto terminequietanzate, l’Azienda la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’Appaltatore. Si applicanoL'Affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’eventuale subappaltatore è tenuto all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. L’Impresa affidataria risponde in solido dell’osservanza di quanto compatibilisopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le altre disposizioni prestazioni nell’ambito dei servizi eseguiti, ai sensi di legge. L'Impresa affidataria è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Impresa appaltatrice, anche se autorizzata, resta comunque unica e sola responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., esonerando questo da qualsiasi pretesa della Ditta subappaltatrice o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dell'esecuzione di quanto subappaltato. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

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Samples: www.ioveneto.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità Tutti i lavori e servizi oggetto delle categorie di cui all’art. 105 8 del D.Lgspresente Capitolato speciale di appalto sono subappaltabili, anche a più imprese subappaltatrici ma il lavoro /servizio oggetto di ogni specifico ordinativo ex art. 50/2016, nei limiti 42 del presente Capitolato speciale potrà essere affidato ad una sola impresa (ogni ordinativo sarà intestato ad un unico operatore economico). I lavori afferenti alla categoria prevalente non potranno essere subappaltati per importi eccedenti il 30% dell’importo complessivo dell’ammontare globale riferibile ai lavori medesimi (il montante dei lavori subappaltabili è definito in base all’incidenza quantitativa di cui all’art. 9 del Contratto Attuativopresente capitolato). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente I lavori afferenti alle altre categorie di lavorazioni risultanti scorporabili e/o ESTAR subappaltabili e le attività contrattuali aventi natura di servizio sono interamente subappaltabili. Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle prestazioni subappaltateattività avente natura di lavori (meglio definite nell’art. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare8 del presente Capitolato speciale) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - imprese componenti il concorrente deve indicare le attività raggruppamento temporaneo e/o i servizi che intende subappaltareper le consorziate esecutrici, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario; - l’aggiudicatario vale per l’intero consorzio, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano. All’atto della trasmissione dell’ordine di intervento viene chiesto all’Appaltatore di segnalare l’esecutore materiale dell’opera commissionata (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda Appaltatore stesso o ESTAR copia autentica subappaltatore autorizzato); l’Appaltatore provvede a comunicare l’esecutore entro 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo e comunque prima dell’inizio del contratto di subappalto almeno lavoro o servizio. Entro venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto da ciascun pagamento ricevuto relativamente ad un ordinativo subappaltato, l’Appaltatore dovrà provvedere a trasmettere a Publiacqua le pertinenti fatture del subappaltatore debitamente quietanzate, corredate da dichiarazione di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso esclusività da parte del subappaltatore, per lo svolgimento in assenza delle attività quali saranno sospesi i successivi pagamenti all’Appaltatore fino a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante integrale regolarizzazione. Con periodicità quadrimestrale Publiacqua verifica che il possesso montante cumulato degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016ordinativi subappaltati non superi, con apposita presentazione tolleranza del DGUE 5%, il valore del subappaltatore; - 30% rispetto al totale dei lavori / servizi fino a quel momento contabilizzato. L’Appaltatore prende atto ed espressamente accetta che non sussistaqualora il montante contabilizzato di subappalto dei lavori ecceda il limite del 30%, nei confronti con un margine di tolleranza del subappaltatore5%, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.si procederà come segue:

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Samples: www.publiacqua.it

SUBAPPALTO. 1 Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto Codice e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Impresa affidataria che rimane unico unica e solo sola responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve L’Impresa affidataria dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016Codice, alle seguenti condizioni: - il ▪ l’Impresa concorrente deve indicare dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) ▪ l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ▪ dopo la stipula del contratto, l’Impresa affidataria dovrà depositare presso l’Azienda Coni Servizi l’originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ l’Impresa affidataria, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016Codice, dovrà produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’Impresa affidataria sia un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l’Impresa affidataria dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con il deposito la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, l’Impresa affidataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi. L’Impresa affidataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioCodice. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. Si applica quanto previsto dall’art 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art.49 del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoDL77/2021. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Appaltatore provveda: • nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, a indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere a cottimo parte delle lavorazioni; • a non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/subappaltare o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; • a indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto parti di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi lavoro che intende subappaltare; - l’aggiudicatario • a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (appaltatore) deve termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa); • a depositare presso l’Azienda o ESTAR il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016subappalto, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito l’impresa affidataria del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappalto, altresì, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; • a individuare quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da parte del subappaltatorerealizzare in subappalto o in cottimo, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché salvo i casi in cui, secondo la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa legislazione vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 dalla normativa vigente; • a inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; • a garantire che da parte dei subappaltatori e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; • a comunicare il "codice univoco di congruità" del cantiere e il "codice di autorizzazione" per la verifica dell'attestazione di congruità - MOCOA; Una volta autorizzato il subappalto l’Appaltatore dovrà: • trasmettere alla stessa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; • curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Appaltatore; • esporre i cartelli di cantiere a proprie spese e a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate • trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Appaltatore e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni piano di cui all’artal comma 17 dell’art. 105 del D. Lgs Lgs. 50/2016. Il sub-appalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso L'appaltatore di norma esegue in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016proprio le opere o i lavori, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio i servizi, le forniture compresi nel contratto, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto essere ceduto a pena di ulteriore subappaltonullità. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla data Stazione appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia parte delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di garanzia effettuateappalto. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariocontratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Si applicano, in Fatto salvo quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artprevisto dal comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs DLgs 50/2016., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

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Samples: www.agenziademanio.it

SUBAPPALTO. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il subappalto è contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'ari 105, D. Lgs. n.50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto. La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, é regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. N. 50/2016. Ai sensi dell'art.105 del D.L.vo n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d). E' ammesso in conformità all’artil subappalto, secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativon. 50/2016 s.m.i. (specificare se dichiarato in sede di gara). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi contraente principale e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile il subappaltatore, sono responsabili in solido nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante, la quale provvede al rilascio della stessa entro tempistiche compatibili con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione la situazione emergenziale in essere. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoAi sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, servizi e alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica forniture inerenti l'esecuzione del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore cui alla presente procedura deve allegare al contratto essere inserita, a pena di subappalto nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopraalla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, ai sensi dell’articolo 105pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente a questa Azienda e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 78, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016L. 136/2010).

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Samples: www.aocz.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto Codice e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve L’Impresa affidataria dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel Contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016Codice, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare Concorrente dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) deve ▪ dopo la stipula del Contratto, l’Impresa affidataria dovrà depositare presso l’Azienda Coni Servizi l’originale o ESTAR copia autentica del contratto Contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ l’Impresa affidataria, unitamente al contratto Contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016Codice, dovrà produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’Impresa affidataria sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio; - la dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, a corrispondere direttamente all’Impresa subappaltatrice, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dalle/gli stesse/i eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l’Impresa affidataria dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dall’Impresa subappaltatrice, con il deposito la specificazione del contratto relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del Contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, l’Impresa affidataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi. L’Impresa affidataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioCodice. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso E' assolutamente vietato all'aggiudicatario di subappaltare e comunque cedere il contratto in conformità all’arttutto o in parte, pena l' immediata risoluzione dello stesso. 105 del D.Lgs. 50/2016Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto l'Amministrazione Comunale non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareassumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso l'aggiudicazione definitiva da parte del subappaltatoreDirigente competente. Pertanto, per lo svolgimento delle attività l'aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false; non ottemperi a lui affidatequanto previsto dal Capitolato d’Oneri, dei requisiti ovvero negli altri casi previsti dalla vigente normativa legge, fatto salvo ogni diritto del Comune. Sono a carico dell'Istituto concedente tutte le spese inerenti e conseguenti ad eccezione delle eventuali spese notarili per la stipula del contratto. Il Comune di Ascoli Xxxxxx è impegnato nella lotta alla corruzione in materia ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di qualificazione delle impreseevitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, nonché la certificazione comprovante lavori e servizi, il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016Comune ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, di trasmettere all’Azienda procedentesottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, entro 20 giorni dalla data il “Patto di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiIntegrità”, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti il cui modello viene messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara. Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Ascoli Xxxxxx verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Patto di Integrità, sia da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti. Il patto di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della concorrente; in caso di R.T.I../consorzio, lo stesso dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante di tutte le fatture quietanziate imprese raggruppate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016consorzio).

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Samples: www.comune.ap.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli contratti con i subappaltatori gli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsprecedenti punti. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’AggiudicatarioL’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 105 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori. L’Appaltatore si obbliga a consegnare, a richiesta di ENEL e fermo restando quanto già previsto al precedente punto 37.3., tutta la documentazione idonea ad attestare la regolarità del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato trattamento dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice nonché a comunicare a ENEL tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del subappaltatore. L’Appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevata ENEL da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronticonfronti dai suoi dipendenti e da quelli dell’impresa subappaltatrice conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, copia assicurativi e previdenziali. Fermo restando quanto previsto dalla clausola sul trattamento dei dati personali al precedente art.17 “Tutela dei dati personali” e ad integrazione della stessa, ENEL informa l’Appaltatore che il trattamento dei dati personali inerenti i dipendenti delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore imprese appaltatrici ed eventualmente subappaltatrici (ivi compreso il controllo degli accessi nei cantieri) è effettuato esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto e con l’indicazione la disciplina legale in materia di misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché del lavoro nero e per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali dati che sono trattati in forma cartacea ed automatizzata sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi di conservazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni scritture contabili di cui all’artalle leggi presenti e future. 105 Sarà cura dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice provvedere ad informare gli interessati ed ottenere, ove dovuti e/o richiesti dalla società del D. Lgs 50/2016Gruppo ENEL Committente, i consensi necessari per il trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui sopra. In caso di eventuale subappalto l’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui al presente punto 17 ”Tutela dei dati personali”. L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori.

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SUBAPPALTO. L'Aggiudicatario del presente appalto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni previste. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato disciplinato dall’ art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. (come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, alle seguenti condizionin. 32 convertito nella Legge n.55/2019), che ivi integralmente si richiama. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il subappalto non può superare la quota indicata nell’articolo sopra citato al comma 13; pertanto stante la rilevanza delle prestazioni l'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di parte del servizio è consentito nella misura del 40%. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione subappaltatore sia qualificato nella relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa categoria e sia in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoredello stesso Xxxxxx dei contratti; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artsi intende subappaltare. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016medesimo Codice La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di trasmettere all’Azienda procedenteservizi ed al fornitore di beni o lavori, entro 20 giorni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; b) su richiesta del subappaltatore. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovrà essere inserita a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di che trattasi. Il Direttore Tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore è responsabile del rispetto dei documenti della sicurezza da parte di tutte le imprese impiegate nell’esecuzione dei servizi. Le opere specialistiche ammesse possono essere ad esempio: le potature mediante tree climbing; abbattimenti mediante arrampicatori in aree in cui il cestello non può accedere; rimozioni specialistiche del verde su murature vincolate dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative soprintendenza ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Beni Culturali o similari.

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SUBAPPALTO. Il Ove dichiarato dal fornitore in sede di offerta nel DGUE, è consentito il ricorso al subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti imposti dalla normativa vigente. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. Tutti i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore. L’Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/l’originale o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività subappaltateallo stesso affidate; - l’appaltatore deve allegare la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al contratto subappaltatore dei motivi di subappalto esclusione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’articolo 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, la ; - dichiarazione dell’Impresa relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, la certificazione documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento l’esecuzione delle attività affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Committente procederà a lui affidaterichiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia la Committente revocherà l’autorizzazione. L’Impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione delle impreseo le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Ai sensi dell’art. 105, nonché la certificazione comprovante comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara . Per le prestazioni affidate in subappalto devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’Agenzia, sentito il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti di Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti di Agenzia dei danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad Agenzia prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Agenzia deve acquisire e/o ricevere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli articoli 80 obblighi retributivi e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocontributivi, ai sensi dell’art. 105 29 del D.Lgs D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’Impresa nei confronti della subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte di Agenzia, è onere dell’Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteil Fornitore si obbliga a comunicare ad Agenzia il nome del subcontraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontil’importo del contratto, copia l’oggetto delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateprestazioni affidate. Qualora l’aggiudicatario Il Fornitore si impegna a comunicare ad Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non trasmetta sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. Per tutto quanto non previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artsubordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e deve essere sempre espressamente e autorizzato dall’Anconambiente Spa. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: • le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del D.Lgssubappalto; • le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 50/2016I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, nei limiti sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L’Appaltatore ha l’obbligo di procedere all’immediata risoluzione del 30% dell’importo complessivo contratto di subappalto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l’appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell’avvenuta rescissione alla S.A. ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Contratto AttuativoGoverno territorialmente competente. Il subappalto non autorizzato comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticarele sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, per le prestazioni affidate in subappalton. 139, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneconvertito dalla L. 28 giugno 1995, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016246.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta, nei limiti del 30affida, in subappalto, in misura non superiore al % dell’importo complessivo del Contratto Attuativopresente contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’AUSL non autorizzerà il subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Fornitore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’AUSL della Romagna, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto Fuori dai casi di cui sopra, ai sensi dell’articolo all’articolo 105, comma 713, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento il Fornitore si obbliga a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteal Committente, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate quietanzate del subappaltatore entro nel termine di cui al comma precedente, il predetto termine, l’Azienda Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodel Fornitore. Si applicanoIn caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, in l’AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 105, del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. (ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Dispositivi Medici Per Allestimento E Somministrazione Di Farmaci Antiblastici Per Le Esigenze Di Ausl Della Romagna E Istituto Irst Di Meldola . Gara

SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, consentito nei limiti del 3040% dell’importo complessivo ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appal- tante purché: - l’affidatario del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per oggetto di subappalto; - all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto esclusione di cui sopraall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs d.lgs. n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 en- tro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappal- tatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoCon riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, in quanto compatibiliil direttore dei lavori provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle impre- se subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono su- bappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le altre disposizioni contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare; - la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contesta- zione; - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla se- gnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposi- zioni di cui all’articolo 105 del codice. Salvi i casi di cui all’art. 105 comma 13 del D. Lgs 50/2016Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento econo- mico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 regolamentato dal disposto dell’articolo 16 del D.Lgs. 50/2016358/92, nei limiti fermo restando il richiamo del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, presente articolo alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 18 della Legge 55/1990, come modificato dall’art. 34 della Legge n. 109/1994 coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 415/1998. E’ vietato all’impresa aggiudicataria, senza il consenso scritto dell’Amministrazione, cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura/servizi. Le cessioni senza consenso o qualsiasi altro atto diretto a nasconderle, faranno sorgere nell’Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e ad effettuare l’esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione prevista. Per potersi avvalere dell’istituto del D. Lgs 50/2016subappalto, l’impresa deve comunque avere indicato in sede di gara le parti dell’offerta che intende eventualmente subappaltare a terzi. Qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere concessa all’aggiudicatario. L’autorizzazione per l’affidamento in subappalto, potrà essere concessa dall’Amministrazione fatte salve le altre condizioni previste dall’art. 18 della Legge 55/1990. In ogni caso la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo del contratto. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme stabilite dal suindicato art. 18 della Legge n. 55/1990 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi il pagamento all'impresa non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti citati l'aggiudicatario non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha diritto a risarcimento danni. Si ricorda che: - il contratto tra l'Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione entro venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative forniture/servizi, corredato della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei medesimi requisiti già accertati in capo all’aggiudicatario; - i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'appaltatore; - l’Amministrazione regionale resterà completamente estranea ai rapporti tra aggiudicataria e subappaltatore, così come a quelli tra aggiudicataria e suoi fornitori; qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall’aggiudicataria per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. Durante il rapporto contrattuale, qualora l’Amministrazione regionale, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore incompetente o inaffidabile, provvederà a comunicarlo per iscritto all’aggiudicataria, la quale dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà diritto alcuno all’aggiudicataria di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l’ultimazione delle prestazioni.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere necessarie per il montaggio e l’ assistenza alla messa in servizio dei quadri, prestazioni accessorie comprese nel contratto di cui al presente documento, è sottopostoautorizzato dall’Amministrazione nei modi, nei termini ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti in materia: legge 19.03.90 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. L’autorizzazione da parte del Committente non comporta, comunque, alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Committente stesso e dei terzi. L’affidamento, da parte dell’Impresa, di commesse non autorizzate, darà luogo, oltre all’allontanamento del Subappaltatore non autorizzato, alla penalità di € 5.000,00 per ogni infrazione e, nei casi di particolare gravità, alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore stesso ed al risarcimento di ogni danno, fermo restando le eventuali responsabilità penali. Allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto, completa della natura dei lavori e dell’importo massimo l’Appaltatore trasmetterà al Committente i seguenti documenti relativi al Subappaltatore: • Certificati rilasciati da INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) in data non anteriore a un mese dalla data di presentazione al Committente, a dimostrazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori; • Copia del certificato della Camera di Commercio Industria ed Artigianato in piena validità temporale; • Posizione INPS, INAIL e Cassa Edile comprensivi degli indirizzi degli uffici di riferimento; • Elenco del personale che sarà impiegato in cantiere; • Fotocopia autenticata del Libro Unico ai sensi del richiamato art. 105 Decreto del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - Ministero del Lavoro del 9/7/2008 compilato e conservato secondo la norma di legge; • Dichiarazione dell’organico medio annuo suddiviso tra impiegati ed operai ed il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltatelavoro applicato; - l’appaltatore deve allegare al contratto • Modello F24; • Dichiarazione dell’inesistenza di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con tra l’Appaltatore ed il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, Subappaltatore ai sensi dell’art. 105 2359 del D.Lgs n. 50/2016Codice Civile; • Contratto di subappalto con indicazione dell’importo e con la presenza della clausola di non validità in caso di non accettazione del subappalto da parte del committente. Il contratto di subappalto dovrà essere conforme alle prescrizioni legislative in materia e dovrà essere in linea con le clausole contrattuali dell’appalto principale, per quanto applicabili al singolo subappalto. I pagamenti dovranno avere la stessa cadenza temporale dell’appalto, nella misura fissa o percentuale indicata nel contratto di trasmettere all’Azienda procedentesubappalto o, entro 20 giorni dalla data in difetto, previo accordo scritto tra Appaltatore e Subappaltatore. In particolare, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente la/e parte/i dei lavori eseguiti dal/i Subappaltatore/i, con la specificazione del relativo importo, in corrispondenza di ciascun ogni rata di pagamento. L’Appaltatore trasmetterà al Committente tutti i documenti contabili relativi ad ogni rata di pagamento effettuato nei suoi confrontiquietanziata dal Subappaltatore. In ogni caso, copia delle fatture quietanzate relative ai l’ammontare complessivo dei pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore singolo Subappaltatore dovrà coincidere con l’indicazione delle ritenute l’importo previsto nel relativo contratto di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subappalto.

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SUBAPPALTO. Il E' consentito il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 3040% dell’importo complessivo in quanto le lavorazioni oggetto di appalto sono connaturate da specificità tecniche ed organizzative tali da non consentire una percentuale di subappalto superiore a quanto definito al fine della celere e buona esecuzione dei lavori, anche vista la necessità di manodopera qualificata. Eventuali subappalti e cottimi sono disciplinati dall’art.105 D.Lgs. 50/2016 e dalla restante normativa in materia. Per tutto ciò che riguarda il subappalto e i pagamenti relativi a lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, si rimanda al capo 9 del Contratto AttuativoCSA. Il subappalto I pagamenti relativi a lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, ricorrendo le condizioni di cui all'art.105 D.Lgs. n.50/2016, verranno effettuati dalla stazione appaltante, previo espletamento di tutti gli incombenti di legge e di cui all'art.50 del Capitolato Speciale di Appalto. Ai fini di consentire alla stazione appaltante l'effettuazione di tutte le verifiche di legge, l'appaltatore è tenuto a comunicare e ad aggiornare tempestivamente l'elenco di tutti i subcontratti di qualunque natura stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed a trasmettere copia dei predetti subcontratti ad Arezzo Casa entro sette giorni dalla sottoscrizione; nel caso in cui venga appurato che tutti o alcuni dei contratti stipulati siano stati omessi dal- l'elenco, le relative prestazioni si intenderanno non comporta alcuna modificazione agli obblighi autorizzate dalla stazione appaltante ed i corrispondenti importi saranno detratti dai pagamenti dovuti all'appaltatore, senza che questo dia diritto a rimborsi o risarcimenti di alcun genere. All'atto della maturazione di ogni stato di avanzamento lavori l'appaltatore, contestual - mente alla segnalazione scritta al direttore dei lavori del raggiungimento dell'importo pre - visto per l'emissione del s.a.l. di cui all'art.29 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto, dovrà fare alla stazione appaltante una comunicazione scritta con specificazione dell'im- porto e agli oneri dell’aggiudicatario proposta motivata di pagamento debitamente controfirmata per presa visione, conferma ed accettazione da parte di tutti i subappaltatori e subcontraenti autorizzati; nello stesso momento dovranno inoltre essere comunicati i dati necessari all'acquisizione del servizio documento unico di regolarità contributiva relativo all'appaltatore ed ai soggetti che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, hanno effettivamente lavorato e che l'esecuzione delle prestazioni affidate devono essere pagati dalla stazione appaltante; nel caso in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare cui l'appaltatore ometta o ritardi le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto comunicazioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105la stazione appal- tante sospenderà il pagamento dell'intero stato di avanzamento, salva se possibile l'ap- plicazione delle disposizioni di cui all'art.170, comma 7, del D.Lgs. 50/2016D.P.R. n.207/2010 nella mi - sura che sarà accertata dal direttore dei lavori; in ogni caso, la dichiarazione relativa alla sussistenza sospensione del paga- mento per i motivi sopraddetti produrrà automaticamente ed in deroga a qualunque altra disposizione contraria la sospensione dei termini per il pagamento dello stato di avanza- mento senza alcun diritto a rimborsi, risarcimenti o meno maturazione di eventuali forme interessi in favore del- l'appaltatore. Ai fini del pagamento degli stati di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con avanzamento e dello stato finale dei lavori, Xxxxxx Xxxx richiederà agli enti competenti il deposito rilascio del contratto documento unico di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, regolarità contribu- tiva nonché copia dei requisiti versamenti agli organismi paritetici previsti dalla vigente normativa contrattazione col - lettiva, se dovuti, relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori; in materia caso di qualificazione delle impreseesito negativo di tali verifiche, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; i pagamenti saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizza - che non sussista, zione nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti limiti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 4, c. 2 del DPR 207/10 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016ss.mm.ii.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artsubordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e smi e deve essere sempre espressamente e autorizzato dall’Anconambiente Spa. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: • le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del D.Lgssubappalto; • le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 50/2016I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, nei limiti sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L’Appaltatore ha l’obbligo di procedere all’immediata risoluzione del 30% dell’importo complessivo contratto di subappalto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l’appaltatore dovra altresì dare contestuale informazione dell’avvenuta rescissione alla S.A. ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Contratto AttuativoGoverno territorialmente competente. Il subappalto non autorizzato comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticarele sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, per le prestazioni affidate in subappalton. 139, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneconvertito dalla L. 28 giugno 1995, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016246.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 Nell'eventualità che l'offerente intenda avvalersi dell'istituto del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, l’Impresa dovrà indicare, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, al quale l’art. 58 comma 1° della L.R. n° 5/2007 fa rinvio, i lavori o le parti delle opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, ivi compresi gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneimpianti, con ribasso i lavori speciali, i noli a caldo e i contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera. Qualora tale indicazione non superiore al venti venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, o non venga presentata la documentazione richiesta, nessuna autorizzazione di Xxxxxxxxxx o di cottimo potrà essere concessa all'aggiudicatario. In ogni caso l'autorizzazione per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate l’affidamento in subappalto non può formare oggetto o in cottimo potrà essere concessa dall'Amministrazione fatte salve le altre condizioni previste dal citato art. 118 e successive modifiche ed integrazioni. La percentuale di ulteriore subappaltolavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, risulta subordinato alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o • che i servizi che intende concorrenti abbiano indicato i lavori da subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del • che il contratto di subappalto venga depositato almeno venti giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltaterelative lavorazioni; - l’appaltatore deve allegare al contratto • che l’affidatario del subappalto possegga i requisiti di subappalto legge richiesti dalla vigente normativa; • che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, alla Legge n. 575/1965. I controlli per la verifica del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 capacità tecnico-organizzativa, economico-finanziaria e 81 del D. Lgs 50/2016generali, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, verranno effettuati altresì nei confronti delle imprese subappaltatrici di parti di lavori, antecedentemente all’autorizzazione del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subappalto.

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Samples: Bando Di Gara D’appalto

SUBAPPALTO. Il L’indicazione dello stesso soggetto in più terne di diversi concorrenti, comporta che, se il medesimo deve rendere sempre e comunque la dichiarazione relativa all'art. 80 e, nel caso di subappalto è ammesso "qualificante" (che pare coincidere con il precedente "subappalto necessario"), anche la dichiarazione sul possesso delle capacità tecniche di cui all'art. 83, egli sarà necessariamente a conoscenza della partecipazione di una molteplicità di concorrenti. Ciò contrasta con l'intento di prevenire gli accordi tra più imprese concorrenti che in conformità all’artaltre parti della nota illustrativa e dello schema di disciplinare si rende espresso (si pensi al caso dei sopralluoghi da svolgere individualmente da parte di soggetti incaricati sempre diversi), né con la stessa previsione del comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio Codice dopo il correttivo che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, esclude la possibilità per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi di essere poi subappaltatore. E' inoltre eccessivo che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento il mancato possesso in capo a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, UNO dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatori della terna dei requisiti di cui agli articoli all'art. 80 comporti l'esclusione del concorrente dalla gara, in contrasto anche con la disciplina prevista per l'avvalimento (art. 89, comma 3) dove c'è un semplice obbligo di sostituzione. A pag. 20 della nota illustrativa si afferma che il comma 12 dell'art. 105 (che prevede l'obbligo di sostituzione) si riferisce all'affidatario e 81 del D. Lgs 50/2016non al concorrente. Si potrebbe obiettare che se la norma parla di affidatario ciò dovrebbe valere anche per il concorrente a meno di non pregiudicare il principio di concorrenza. Non si comprende inoltre quale sarebbe il senso della terna se la mancanza dei requisiti di uno solo fa escludere tutti. Il contratto continuativo di cooperazione di cui al comma 3 dell'art. 105 lettera c-bis potrebbe costituire uno strumento per eludere i vincoli e i controlli previsti per il subappalto, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - non essendo previsto un limite percentuale né un sistema di controlli (cfr. articolo avv. Vittorio Miniero pubblicato sulla rivista on line appalti&contratti) paragrafo 11, pag. 25: contrariamente a quanto esplicitato nella nota illustrativa, al fine di garantire l'anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, si ritiene opportuno prevedere che il soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo sia necessariamente un dipendente dell'impresa concorrente e non un semplice delegato. paragrafo 14, pag. 28: i simboli utilizzati per evidenziare le carenze sanabili da quelle insanabili generano confusione. Si viene portati a ritenere che anche mancanze assolute (es. una cauzione provvisoria che non sussistaè stata costituita per nulla può essere sanata). Discutibile l'obbligo di comunicare anche la volontà di non avvalersi del subappalto. Genera dubbi sul momento dell'esclusione. Sarebbe preferibile prevedere un termine perentorio per produrre la documentazione carente, nei confronti specificando che il decorso del subappaltatoretermine senza aver sanato comporta automaticamente l'esclusione. paragrafo 15.2, alcuno dei divieti previsti dall’artpag. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento 31: si ritiene che la dichiarazione relativa a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, tutti i soggetti (in quanto compatibili, le altre disposizioni carica o cessati) di cui all’art. 105 80, comma 3, del D. Lgs 50/2016.Codice dovrebbe essere resa con la precisa indicazione del nominativo dei singoli soggetti, tenuto conto dell'orientamento in tal senso del Consiglio di Stato e al fine di tutelare le stazioni appaltanti in caso di contestazioni da parte dei concorrenti; paragrafo 15.2, pag. 31: confusione tra la dichiarazione relativa ai soggetti cessati e la dichiarazione relativa all'incorporazione, fusione.... Quest'ultima deve considerare i sogg. di cui all'art. 80, comma 3, della società fusasi, incorporata... se l'operazione di fusione, incorporazione è stata effettuata nell'anno antecedente... paragrafo 15.3, pag. 32: il rinvio al Codice di Comportamento andrebbe operato al suo complesso "per quanto applicabile" e non a singoli articoli che non garantiscono adeguatamente (dimenticanze, rinvii non operabili, aggiornamenti...). paragrafo 15.3.2: errore di stesura del documento. Il PASSOE è richiesto per tutti i subappaltatori, non solo per il subappaltatore qualificante (vedi pag. 30). paragrafo 22, pag. 45: non sembra opportuno escludere a priori la possibilità di un'audizione orale, di cui dovrebbe comunque essere redatto un verbale sottoscritto da entrambe le parti; nella nota illustrativa si afferma che tale possibilità sembrerebbe intenzionalmente esclusa dal Codice il quale però non prevede neppure la possibilità di chiedere ulteriori precisazioni scritte; paragrafo 22, pag. 45: in relazione a quanto esplicitato nella nota illustrativa alle pagg. 33 e 34 il fatto di calcolare la soglia di anomalia dopo aver eseguito la seconda, eventuale, riparametrazione non pare molto logico e neppure coerente con quanto affermato invece a proposito del calcolo della soglia di sbarramento

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SUBAPPALTO. L’Appaltatore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto dell’A.S.L. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’appalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR dell’A.S.L. delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR l’A.S.L. copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs D.Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteall’A.S.L., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende l’Amministrazione Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il ▪ l’Impresa concorrente deve indicare aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) ▪ dopo la stipula del contratto, il Fornitore deve depositare presso l’Azienda Coni Servizi l’originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ il Fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, deve produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, analoga dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore deve comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con il deposito la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’appaltatore il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi. Il Fornitore deve trasmettere, altresì, provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il L'appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente i servizi ed è ad esso fatto divieto di cedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, il servizio medesimo, o la stipula di qualsiasi contrat- to avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali noli a caldo, se di importo superiore al 2% del servizio affidati oppure di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del perso- nale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare, senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante. La richiesta di autorizzazione al subappalto e sub affidamento, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata specificando oggetto, importo da affidare e nominativo dell’impresa. L’intenzione di avvalersi del subappalto deve essere indicata all’atto di presentazione dell’offerta, con contestuale menzione dei servizi che si intendono subappaltare, e dovrà esse- re preventivamente autorizzata da Aimag spa. In difetto della predetta autorizzazione è ammesso in conformità all’artfatto divieto all’impresa di ricorrere al subappalto. 105 del D.Lgs. 50/2016L’autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei limiti confronti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocommittente e dei ter- zi, dei servizi affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell’offerta di gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio A tale fine si precisa che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareXxxxx spa manterrà esclusivamente rapporti contrattuali con l’appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioniivi compresi i pagamenti L’aggiudicatario dovrà consegnare: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dell’inesistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatriceC.C.; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreidoneità tecnico-professionale; - • la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappaltatoresubappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575/1965 575, e s.m.i.. È successive modificazioni ed integrazioni. • la dichiarazione di aver trasmesso l’informativa sui rischi legati alla sicurezza relativa agli impianti di compostaggio e alle discariche, comprensiva di piano delle emergenze e di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale in modo equivalente a quanto effettuato da Aimag con l’appaltatore. I Subappaltatori ai quali è stata affidata l’esecuzione di servizi hanno l’obbligo di applicare al proprio personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano generale ap- plicazione nei settori ai quali si riferiscono i lavori medesimi. Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla Stazione Appaltante (SA), danno a quest’ultima il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'ap- paltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori. Il fornitore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag, si impe- gna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell’impresa destinataria del sub- affidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l’impresa ha destinato al subappalto. Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag e il fornitore, quest’ultimo è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l’automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al D.lgs.159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adot- tate ex D.lgs. 231/2001 da Aimag nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al co- dice etico di Aimag L’Appaltatore, in conformità all’operato di Aimag si riserva, nei contratti stipulati con i subap- paltatori, la facoltà di sospendere l’efficacia del contratto in qualunque momento, con eventua- le applicazione di penali, nell’ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anti- corruzione. Per ciascun servizio che intende affidare in subappalto o a cottimo, l’appaltatore dovrà deposi- tare copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (ven- ti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio relativo, unitamente alla documentazio- ne attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti. Fermo restando quanto sopra, è fatto inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all’appaltatore di trasmettere all’Azienda procedente, alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiagli eventuali su- bappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate quietanziate relative ai pagamenti da essa esso via via corrisposti al subappaltatore ai medesimi con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate AIMAG S.p.A. si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell’impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto. L’autorizzazione all’esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da AIMAG S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. Eventuali inadempienze del subappaltatore entro subappaltatore, comunque accertate dal committente, danno a quest'ultimo il predetto terminediritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, l’Azienda sospende il successivo pagamento per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei servizi. È obbligo dell’appaltatore di inserire nel contratto di sub affidamento la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica qualora emergano informazioni interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011 a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 carico del D. Lgs 50/2016subcontraente.

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SUBAPPALTO. Il L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del 30in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Per le prestazioni rese in subappalto, l’Istituto provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Contratto AttuativoCodice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Istituto sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deve depositare presso l’Istituto il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: _ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; _ la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Istituto non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Istituto procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Istituto, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: _ il nome del sub-contraente; _ l'importo del sub-contratto; _ l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Istituto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Istituto inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Istituto. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Istituto, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’Istituto può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 174 del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici,recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoservizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Concessionario, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/della Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o ESTAR delle prestazioni subappaltatea terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, per le prestazioni affidate in subappaltoai sensi dell’art. 174, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionecomma 5, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione del Codice. Il Concessionario si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte del subappaltatoreConcessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per lo svolgimento tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è comunque tenuto a lui affidatecomunicare alla Concedente, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseprima dell’inizio della prestazione, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - per tutti i sub-contratti che non sussistasono subappalti, nei confronti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappaltatorecontratto, alcuno dei divieti previsti dall’artil nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016sub- contratto.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento in Concessione, Ai Sensi Dell’art. 164 Del d.lgs. N. 50/2016, Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande Calde, Fredde E Snack, a Ridotto Impatto Ambientale Per Le Sedi Di Potenza E Matera Dell’università Degli Studi Della Basilicata. Cig: 9335035a92.

SUBAPPALTO. Il Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato speciale, e come di seguito specificato: è vietato il subappalto è ammesso o il subaffidamento in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non una quota superiore al venti 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e che l'esecuzione opere speciali, di cui all’articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; i lavori delle prestazioni affidate in subappalto categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non può formare oggetto di ulteriore subappaltoabbia i requisiti per la loro esecuzione. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 lavori pubblici, in relazione alla categoria e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreall’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998. 105 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del D.Lgs n. 50/2016subappalto. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;  nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiavvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con l’indicazione delle ritenute posa in opera di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni sussista alcuno dei divieti di cui all’artal secondo comma del presente articolo, lettera d). 105 È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del D. Lgs 50/2016sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

SUBAPPALTO. Il L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni - L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - Per le prestazioni rese in subappalto, l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Contratto AttuativoCodice. - In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Autorità, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. - Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Autorità sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. - L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. - I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. - L’Appaltatore deposita presso l’Autorità il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. - Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. - In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. - In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. - Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. - L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. - Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. - L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Autorità le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. - Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. - L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. - L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare- L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. - L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. - L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. - L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; Codice. - che Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice. - Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. - L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. - L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. - Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. - L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. - Xxx non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice. - Art. 15– Cessione del contratto e del credito - Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. - Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. - L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. - E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. - Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo - fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno - il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.garanteprivacy.it

SUBAPPALTO. L’affidatario del contratto per l’esecuzione dei lavori di cui al presente documento, esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artsecondo le disposizioni del presente articolo. E’ consentito ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016, nei limiti cui si rinvia; fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del 30% dell’importo citato art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di lavori; Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- Appaltatore, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi subisca variazioni e agli oneri dell’aggiudicatario l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 in parola. L’Aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Nel caso specifico tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del servizio che rimane unico D.lgs. 50/2016. Per quanto attiene le modalità di presentazione della richiesta di subappalto e solo della sua successiva autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in opere oggetto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in subappalto non può formare oggetto conseguenza all’esecuzione di ulteriore subappaltolavori subappaltati. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’affidatario abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto relative lavorazioni subappaltate (nel quale saranno indicati distintamente l’importo dei lavori e l’importo relativo agli oneri di subappalto di cui soprasicurezza), ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 coddi collegamento, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché vigente in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (da realizzare in subappalto o in cottimo e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 81 all’art.80 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreD.lgs. n.50/2016; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdagli articoli 67 , 84 co.3 e 91 co.6 del D.lgs. 10 6 Settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 575/1965 L. 13 Agosto 2010 n.136) come modificato dal D.lgs. n.218/2012; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 150.000 l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariolotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n.159/2011. Resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 94, comma 1, dello stesso D.lgs. 105 n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 91 del D.Lgs citato D.lgs. n.159/2011. l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. In caso di subappalti o cottimi di importo inferiore a € 100.000 o di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, mentre gli oneri di sicurezza devono essere corrisposti senza alcun ribasso sul costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; l’affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piani di sicurezza di cui al Capo 8 del presente capitolato; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. l’affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuateeffettuate (le fatture quietanzate dal subappaltatore dovranno evidenziare la voce relativa agli oneri di sicurezza). Qualora l’aggiudicatario gli affidatari non trasmetta trasmettano le fatture quietanziate quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Azienda la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodegli affidatari. Si applicano, La stazione appaltante si riserva di pagare direttamente i subappaltatori in quanto compatibili, le caso di violazione da parte dell’appaltatore delle condizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 43 o di violazione delle altre disposizioni di cui all’artlegge in materia di regolarità degli appalti. 105 del D. Lgs 50/2016I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ affidatario. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli affidamenti con procedura negoziata. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

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SUBAPPALTO. Il E’ assolutamente vietato alla D.A. cedere o dare in subappalto è ammesso in conformità all’artl’esecuzione di tutto o di parte del servizio senza preventivo consenso di ciascun Ente. 105 L’inosservanza di tale divieto comporterà l’incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. E’ consentito il subappalto dell’attività oggetto del presente appalto, nei modi previsti dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio della D.A. che rimane unico e solo responsabile nei dei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltociascun ente di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottopostodeve essere espressamente autorizzato dall'Ente, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016citato art.105, comma 4.. Tale autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare indicare, all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) • la D.A. deve depositare presso l’Azienda o ESTAR l'Ente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al si precisa che il contratto di subappalto deve contenere l’impegno espresso della ditta subappaltatrice ad eseguire il servizio oggetto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno subappalto in conformità al progetto presentato in sede di eventuali forme gara dalla D.A. (subappaltante) e l’accettazione di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatricetutte le prescrizioni contenute negli atti di gara; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dei requisiti, richiesti dal Bando bando di gara e dalla normativa vigentevigente per lo svolgimento delle attività a lui affidate (Iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti certificati o dichiarazioni sostitutive di: Casellario Giudiziale, regolarità contributiva, ottemperanza ex art. 17 Legge n. 68/99 e s.m.i., inesistenza cause di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreesclusione; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 575/65 e s.m.i.. È inoltre • alla produzione di ogni altra documentazione che l'Ente ritenga necessario acquisire. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, alla D.A. di trasmettere all’Azienda procedenteall'Ente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo condizioni ed i termini di pagamento a favore dell’aggiudicatariostabiliti nel presente capitolato. Si applicanoprecisa, in caso di subappalto, che tutti i rapporti contrattuali che scaturiranno dalla esecuzione del presente servizio (es. pagamenti, fatturazioni, contestazioni di penali ecc.) saranno intrattenuti dall'Ente con la D.A. (subappaltante). Si applicano in quanto compatibilicompatibili le disposizioni nel caso di subappalto occulto, le altre disposizioni indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la D.A. risponderà verso l'Ente ed eventualmente verso i terzi di cui all’art. 105 qualsiasi infrazione alle norme del D. Lgs 50/2016presente Capitolato speciale, compiuta dalla ditta subappaltatrice.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artAi fini del presente affidamento, il subappalto, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2, del D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii. I lavori in appalto, nei limiti infatti, sono riferiti ad un complesso di prestazioni da effettuarsi in maniera continuativa da operatore qualificato. È necessario, quindi, che l’operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e si confronti (secondo le modalità e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) costantemente con le peculiarità del 30complesso di prestazioni da svolgere, in modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività oggetto dell’appalto, al fine di garantire l’ottimale gestione del contratto nel suo complesso. Poiché il subappalto è un istituto che consente sostanzialmente all’appaltatore di delegare a terzi l’esecuzione di una parte dell’appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente l’intero appalto), si ritiene che detta “delega” a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 40% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi L’aggiudicatario, nel rispetto comunque della propria autonomia organizzativa, sarà chiamato, pertanto, ad espletare in maniera prevalente le prestazioni in appalto. Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire: • che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato know-how specialistico delle prestazioni) sia raggiunto attraverso una preminente e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio continua attività dell’impresa aggiudicataria che rimane unico determini uniformità e solo tempestività nei livelli delle prestazioni (secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici di gara); • un appropriato controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 105, comma 78, del D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii.), avendo anch’essa un interesse diretto e concreto a realizzare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereparte prevalente delle prestazioni dedotte in appalto, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sulla base dei requisiti previsti dalla di partecipazione fissati nel presente Disciplinare di gara; • l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, che potrà decidere le prestazioni da affidare in subappalto. Il soggetto affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato ai sensi della normativa vigente normativa per la esecuzione della prestazione subappaltata e sia in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli all’articolo 80 del Codice e 81 del D. Lgs 50/2016b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistaaltresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltatoresubappalto. L'affidatario e, alcuno per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei divieti previsti dall’artlavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. 10 della Legge n. 575/1965 Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioa tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a lavori, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016servizi e forniture, in caso di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun ritardo nel pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti retribuzioni dovute al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore entro il predetto termineo dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanononché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, in quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni di cui all’artall'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. 105 del D. Lgs 50/2016.L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare o lavorazioni oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai appalto. Ai sensi dell’articolo 105, comma 72, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016Codice, la dichiarazione relativa alla sussistenza costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o meno di eventuali forme di controllo o collegamento importo superiore a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd Sbloccantieri), nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto l’appaltatore deve trasmetterenon può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105. L'affidatario comunica alla Sport e salute, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte comunicate alla Sport e salute eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di qualificazione delle imprese, acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei siano variati i requisiti di cui agli articoli 80 al comma 7. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Sport e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.salute purché:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016consentito, solo ed esclusivamente con riferimento ai lavori, con riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto È fatto obbligo all’appaltatore di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostotrasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del richiamato artcomma 3 dell’articolo 118 del d.lgs. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 163/2006 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente., entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoOve ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in quanto compatibilicorso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le altre disposizioni prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui all’artal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 105 del D. Lgs 50/2016.L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria Della Segnaletica Orizzontale E Verticale Nel Territorio

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto L’affidamento della fornitura non può formare oggetto di ulteriore subappaltoessere subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica L’affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto almeno venti soltanto per le attività di trasporto e scarico. Rimane invariata la responsabilità dell’aggiudicatario che, anche per la eventuale parte di servizi affidati a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali. L’autorizzazione all’esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da AIMAG S.p.A. entro 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. AIMAG S.p.A. non si assumerà alcuna responsabilità qualora il prolungamento di detto termine dovesse comportare la riprogrammazione della data di una consegna già ordinata dalla S.A. con conseguente applicazione di penali. AIMAG S.p.A. comunque manterrà esclusivamente rapporti con l’appaltatore, ivi compresi i pagamenti. L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell’offerta di gara. L’aggiudicatario si impegna inoltre a esibire la quietanza dei pagamenti effettuate nei confronti dei subaffidatari in concomitanza alla presentazione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsfatture legate alle forniture. 50/2016, L’aggiudicatario dovrà consegnare: • la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dell’inesistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatriceC.C.; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreidoneità tecnico-professionale; - • la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappaltatoresubappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575/1965 575, e s.m.i.. È successive modificazioni ed integrazioni. L'affidamento in subappalto o in cottimo è inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 subordinato alla condizione che i concorrenti ne facciano espressa dichiarazione all'atto dell'offerta L’appaltatore dovrà depositare copia autentica del D.Lgs n. 50/2016, contratto di trasmettere all’Azienda procedente, entro subappalto presso AIMAG S.p.A. almeno 20 (Venti) giorni dalla prima della data di ciascun pagamento effettuato effettivo inizio dei lavori/forniture relativi, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti. I Subappaltatori ai quali è stata affidata l’esecuzione di lavorazioni hanno l’obbligo di applicare al proprio personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano generale applicazione nei suoi confrontisettori ai quali si riferiscono i lavori medesimi. Eventuali inadempienze del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti comunque accertate dalla Stazione Appaltante (SA), danno a quest’ultima il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori. Il fornitore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappaltatore subappalto ad AIMAG S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell’impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l’impresa ha destinato al subappalto. Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra AIMAG S.p.A. e il fornitore, quest’ultimo è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con l’indicazione delle ritenute i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanopenali, in quanto compatibili, le altre disposizioni virtù della quale disporre l’automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui all’artal D.Lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di XXXXX S.p.A. pubblicato sul sito internet xxx.xxxxx.xx. 105 L’Appaltatore, in conformità all’operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l’efficacia del D. Lgs 50/2016contratto in qualunque momento, con eventuale applicazione di penali, nell’ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione. Il subappalto di attività indicate nell’art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla “White List” istituita presso le Prefetture.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in conformità sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti forniture: A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere a San Donnino Multiservizi srl la documentazione di cui all’art. 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e s.m.i. 50/2016nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoconfronti di San Donnino Multiservizi srl per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Fornitore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/di San Donnino Multiservizi srl della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni subappaltateattività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, per le prestazioni affidate qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da San Donnino Multiservizi srl inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso ; in tal caso il Fornitore non superiore avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di San Donnino Multiservizi srl né al venti per cento, e che l'esecuzione differimento dei termini di esecuzione del Contratto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, San Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artdisciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoa cui espressamente si rinvia. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioconcorrente, ai sensi dell’art. 105 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs Codice deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto. Senza tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, di la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Azienda procedentealla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, entro 20 xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontidal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateaffidare. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanoL'appaltatore, in quanto compatibiliquesti casi, le altre disposizioni di cui all’artdeve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 105 del D. Lgs 50/2016Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel xxxxx xxx xxx-xxxxxxxxx.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente Capitolato Speciale, l’osservanza dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/201650 del 2016 nonché dell’art. 35, nei limiti commi 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.L. n. 223 del 2006, e come di seguito specificato: - ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50 del 2016, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72 del Regolamento Generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale dei lavori in appalto; - è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente; - i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72 del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareRegolamento Generale, di importo superiore al 10% (dieci per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso cento) dell’importo totale dei lavori ma non superiore al venti 15% (quindici per cento) dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e che l'esecuzione autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; - fermo restando il divieto di cui alla lettera a) del presente comma, i lavori delle prestazioni affidate categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente Capitolato Speciale possono essere subappaltati o subaffidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltocottimo per la loro totalità. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatricel’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, GEIE o consorzio di " Lavori di adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei corpi di fabbrica destinati a servizi necroscopici e uffici all'interno del Cimitero Comunale” 20/35 concorrenti, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; - con il che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione Appaltante, altresìai sensi della lettera b) del presente comma, trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 lavori pubblici, in relazione alla categoria e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreall’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’art. 105 dell’articolo 12, comma 4, del D.Lgs D.P.R. n. 50/2016252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trasmettere all’Azienda procedente30 (trenta) giorni, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il predetto medesimo termine, l’Azienda sospende eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale i termini per il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariorilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. Si applicanoL’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in quanto compatibilisolido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le altre disposizioni prestazioni rese nell’ambito del subappalto; - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105 100 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. 81 del 2008; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese, GEIE e consorzi di concorrenti, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori affidati e " Lavori di adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei corpi di fabbrica destinati a servizi necroscopici e uffici all'interno del Cimitero Comunale” 21/35 qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, del presente articolo. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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SUBAPPALTO. Il Stante l’infungibilità dell’appalto, ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016 l’aggiudicatario può affidare in subappalto è ammesso nel limite del 40% le sole prestazioni accessorie oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in conformità capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest’ultimo o del concorrente, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 105 del D.Lgs80 D. Lgv. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per nonché all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni affidate che intende subappaltare. Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione al subappalto si richiama quanto previsto dall’art.105, comma 18, del Codice, precisando che il termine per l’eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in subappaltocui l’Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l’istanza, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per cento, considerare esistente il procedimento autorizzatorio e che l'esecuzione delle prestazioni la maturazione del silenzio assenso. Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. L’affidamento 105, comma 3, del Codice. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato artmateria per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve L’aggiudicatario si impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016attività, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito copia autentica del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappalto, altresì, la corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l’esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l’obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 80 e 81 ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del D. Lgs 50/2016danno. La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subappalto realmente eseguite.

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SUBAPPALTO. Al subappalto si applicano le disposizioni dell’art. 118 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., alle quali si rinvia per quanto qui non previsto. Il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni: - che l’appaltatore all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in conformità cottimo; - che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; - che, unitamente al deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla vigente normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 105 38 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto D.lgs.163/2006 e s.m.i.; - che non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile sussista nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dalla legislazione antimafia; - che l’aggiudicatario deve praticarel’appaltatore pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, e ; - che l'esecuzione delle l’appaltatore corrisponda gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoai subappaltatori senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto L’appaltatore è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - solidalmente responsabile con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappaltatore degli adempimenti, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatoredi questo ultimo, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, l’appaltatore osservi integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltatoresubappalto; - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariopertanto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Azienda procedentealla stessa stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore ottemperi a quanto sopra, la stazione appaltante può imporgli di adempiere entro il predetto termine10 (dieci) giorni, l’Azienda sospende il successivo pagamento con diffida scritta, ed in caso di ulteriore inadempimento, comunica la sospensione dell’erogazione delle rate di acconto (o di saldo) allo stesso spettanti fino a favore dell’aggiudicatarioche non provveda. Si applicano, in quanto compatibili, le altre La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 105 questo paragrafo, previste e richiamate, può portare all’applicazione del D. Lgs 50/2016.successivo articolo 15.2

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SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni subappaltateo lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Si precisa peraltro Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che l’aggiudicatario deve praticarerichiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per le cento dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al venti 50 per cento, e che cento dell'importo del contratto. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare o dei lavori oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto secondo le disposizioni del presente articolo se ha dichiarato tale volontà in sede di subappalto almeno venti giorni presentazione dell’offerta dell’AQ. Le stazioni appaltanti, non potranno indicare nei documenti di gara alcuna prestazione o lavorazione oggetto del contratto d'appalto che dovrà essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, all'articolo 105 comma 7, del D.Lgsd.lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, la dichiarazione compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: • il subappaltatore sia qualificato nella relativa alla sussistenza o meno categoria e non sussistano a suo carico i motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli 80 all'art. 80; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - le forniture o parti di servizi e forniture che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artsi intende subappaltare. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, Sono definite come maggiormente esposte a rischio di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta infiltrazione mafiosa le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti attività:

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SUBAPPALTO. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni, il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 118, del Contratto AttuativoCodice, a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite: pertanto l’Appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. In tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118 co. 4 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione cento (20%). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L’Amministrazione, in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105all’articolo 118, comma 73, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016Codice, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Amministrazione della proposta motivata di pagamento, con la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione - sospende i pagamenti in favore del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidatelimitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del capo al subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanol’Amministrazione revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è ammesso necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in conformità mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico e solo pienamente responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o ESTAR spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 co. 2 imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari. Il Rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere. Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi: • Contratto d’Appalto; • Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati; • Offerta Economica presentata dall’Assuntore in fase di gara; • La lettera di invito ed allegati. La risoluzione di eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareclausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per le prestazioni affidate in subappalto, ogni altra evenienza trovano applicazione gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi articolo da 1362 a 1369 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice Civile.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il Ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/06 s.m.i. è considerato subappalto è ammesso qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in conformità opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 105 116 del D.Lgsd.lgs. 50/2016163/06 s.m.i. . Tutte le prestazioni del presente appalto sono subappaltabili fino alla misura massima del 30%. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei limiti confronti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi Committente, delle opere e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:  i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che l’aggiudicatario intendono subappaltare;  l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti;  l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneunitari posti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, e 20%;  l’Appaltatore che l'esecuzione delle prestazioni affidate in si avvale del subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito titolare del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte del subappaltatore, per lo svolgimento dei subappaltatori delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa norme in materia di qualificazione delle imprese, nonché trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artzona nella quale si eseguono le prestazioni. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, agli affidatari di trasmettere all’Azienda procedentetrasmettere, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: www4.uninsubria.it

SUBAPPALTO. Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve: ▪ depositare il contratto di subappalto è ammesso in conformità all’artpresso la Direzione del Servizio Musei Civici almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. 105 Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; ▪ trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del D.Lgslegale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate L’esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoLa Direzione che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla della normativa vigente, nonché all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione. L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo della fornitura al Fornitore della gara anche se la dichiarazione attestante fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di Fornitore dovrà trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia favore della ditta subappaltatrice, copia copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatecorrisposti. Qualora l’aggiudicatario gli affidatari non trasmetta trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’aggiudicataria. Si applicanoInoltre l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l’Amministrazione, in quanto compatibiliprevia contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del d.lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico. Sono fatte salve le altre disposizioni diposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/201613 della Legge 180/2011.

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Samples: www.comune.ap.it

SUBAPPALTO. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo contrattuale. L’eventuale subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 disciplinato ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 50/2016163/2006 ed è consentito, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta la prestazione oggetto di subappalto e la percentuale della prestazione che intende subappaltare; l’omissione di tali indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’Appaltatore inoltri apposita istanza alla Stazione Appaltante con allegata la documentazione prevista dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nonché quella attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti generali e speciali secondo la normativa vigente; - che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio delle attività prestazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto, provveda alla consegna di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, una dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto l’appaltatore deve trasmettereraggruppamento temporaneo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoresocietà o consorzio; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdall'articolo 67 del D.Lgs. 10 159/2011. L’Appaltatore resta l’unico responsabile nei confronti della Legge n. 575/1965 Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e s.m.i.. È inoltre degli eventuali subcontratti. Fermo restando che la Stazione Appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 118, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteD. Lgs. 163/2006, entro 20 venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l’Azienda sospende la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’Appaltatore. Si applicanoNel caso di subappalto, in quanto compatibilil’Appaltatore si impegna, le altre disposizioni ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’articolo 3 della legge n.136/2010, ad inserire nel contratto di subappalto l’obbligo, a carico del subappaltatore, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge n.136/2010 richiamata. 105 Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D. Lgs 50/2016Lgs. 163/2006. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www.consiglio.regione.toscana.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artTutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 118, comma 2, del D.Lgs. 50/2016163/2006, nei limiti a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo A4, e come di seguito specificato: è vietato il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non una quota superiore al venti 30 per cento, e in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto superino il 15% dell’importo totale dei lavori ovvero il valore di ulteriore subappalto150.000 Euro come indicato al precedente art. 4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 lavori pubblici, in relazione alla categoria e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreall’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998. 105 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del D.Lgs n. 50/2016subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiavvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore con l’indicazione delle ritenute non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 105 all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D. Lgs 50/2016D.P.R. n. 554/1999.

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Samples: Coibentazione a “Cappotto” Ponti Termici

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 118 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR dell'INVALSI delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 118 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatoreFornitore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR l'INVALSI copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore l’aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105118, comma 78, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs.163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l’aggiudicatario (Fornitore) deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 38 e 81 39 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreD.Lgs. n. 163/2006; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. . È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario (Fornitore), ai sensi dell’art. 105 118, comma 3, del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016163/2006, di trasmettere all’Azienda procedenteall'INVALSI, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario (Fornitore) non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda l'INVALSI sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Nel contratto di subappalto, il subappaltatore si impegna a mantenere ed applicare tutte le condizioni dell’Accordo quadro e dei singoli contratti di affidamento applicate dall’Aggiudicatario. Il contratto di subappalto sarà sottoposto ad autorizzazione da parte della stazione appaltante. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Accordo Quadro allegato. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016D.Lgs 163/2006.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per La Stipula Di Un Accordo Quadro, Con Un Unico Operatore Economico, Avente Ad Oggetto La Successiva Conclusione Di Singoli Contratti Relativi a Servizi Di Supporto Alla Gestione, Certificazione E Rendicontazione Delle Attività Connesse Alla Programmazione Europea 2014 2020

SUBAPPALTO. Il subappalto è È ammesso in conformità all’artil subappalto, alle condizioni e con i limiti previsti dell’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016. L’affidamento di prestazioni in subappalto comporta i seguenti obblighi: - ai sensi dell’articolo 105, nei limiti comma 14, del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Codice dei contratti, l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto; - l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, devono trasmettere alla amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni in subappalto, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. - Le prestazioni affidate in subappalto non può formare possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni. L’affidamento Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'affidatario, nei termini che seguono: - l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; - l'autorizzazione viene rilasciata dall’Amministrazione a seguito della valutazione della complementarietà dei servizi di cui trattasi e della opportunità del relativo esercizio da parte di ulteriori soggetti ed al mantenimento degli standard qualitativi offerti. l'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati. l’Affidatario è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal Capitolato e dalle sue parti integranti, dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subappaltatore. in caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il subappalto è sottopostosenza alcun obbligo da parte dell’Amministrazione. Il D.E.C. e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del richiamato artcodice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell’affidatario. 105 L’Amministrazione provvederà a corrispondere all’Affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. L’Affidatario comunica all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del D.Lgsrelativo importo. 50/2016Ai sensi dell’articolo 105, alle comma 13, del Codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti condizionicasi: - quando il concorrente deve indicare le attività e/subappaltatore è una microimpresa o i servizi che intende subappaltarepiccola impresa; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica in caso di inadempimento da parte dell'affidatario; - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. in tali casi l’affidatario è obbligato a trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante una comunicazione che indichi le prestazioni eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; pagamento. i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopraall’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 105, comma 79, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatriceCodice dei contratti; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso tracciabilità dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatorepagamenti; - se l’affidatario non provvede nei termini agli adempimenti indicati, la Stazione appaltante sospende l’erogazione dei pagamenti fino a che l’affidatario non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento adempie a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016previsto.

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SUBAPPALTO. Il L’istituto del subappalto è ammesso in conformità all’artdisciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., nei limiti alcuni stralci del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoquale di seguito vengono per comodità riportati. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) dello stesso Xxxxxx. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni subappaltateo lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Si precisa peraltro Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che l’aggiudicatario deve praticarerichiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’articolo 105 comma 7 del Codice. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le prestazioni loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. all’articolo 105 del D.Lgs. decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Socio Sanitaria Territoriale di Lodi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si precisa che ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l’ente richiedente le prestazioni ed emittente l’ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. articolo 105 del D.Lgs. decreto legislativo n. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le attività forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare; - il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR Socio Sanitaria Territoriale di Lodi copia autentica del contratto di subappalto almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, 105 del D.Lgs. decreto legislativo n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. Codice Civile con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l’affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs decreto legislativo n. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistanella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

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SUBAPPALTO. Il L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affi- dare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subap- palto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle se- guenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i re- quisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in ma- teria, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Affidatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti ge- nerali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione compro- vante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comune procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la defi- nizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Affida- xxxxx, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Comune, della per- fetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pre- tesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto ri- guardo all’interesse del Comune; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun in- dennizzo da parte del Comune né al differimento dei termini di esecuzione del con- tratto. L’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subap- palto. Il Comune, in caso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l’Affidatario con- testi la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto conte- stato dall’Affidatario sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in au- totutela, l’autorizzazione al subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare Per tutto quanto non previsto si applicano le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii..

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SUBAPPALTO. 1, Il subappalto è ammesso in conformità all’art. disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 ed ogni altranormativa vigente in materia. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare lavorazioni appartenenti alle categorie La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticarelavori, l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoeseguite nei casi previsti dall’art. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 713, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno . Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’Appaltatore. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto: -a trasmettere al Committente proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce; -emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione “lavorazioni effettuate dal subappaltatore ”. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.precisa che:

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Manutenzione Ordinaria Programmata Delle Aree Verdi Stradali E Patrimoniali Del Comune Di Scandiano Per La Durata Di Due Anni

SUBAPPALTO. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Oppure L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari (max 50%) dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il subappalto è ammesso in conformità all’artMinistero non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto al subappaltatore solo al verificarsi di una delle tre condizioni indicate al comma 13 dell’art. 105 del D.LgsCodice. 50/2016L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti, nei limiti comunque, imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del 30% dell’importo complessivo presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore s’impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del Contratto Attuativocontratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (RTI, società o consorzio ….). Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore, ai sensi del comma 7 dell’articolo 105 citato, deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, della assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’aggiudicatario, invece, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale solidarietà viene meno solo nel caso di cui al comma 8 dell’articolo 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, con ribasso non superiore al venti per centoinclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. L’esecuzione delle attività subappaltate, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del comma 19 dell’articolo 105 del Codice, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, e in subappalto è sottopostocaso di inadempienza contributiva, si applicano, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi comma 10 dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artai commi 5 e 6 dell’articolo 30 del Codice. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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Samples: Bozza Di Contratto

SUBAPPALTO. Il È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Appalto. È consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, delle opere specialistiche attinenti alle prestazioni di manutenzione ordinaria e non ordinaria nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 118 del 30% dell’importo DLgs 163/06 e s.m.i. L’importo complessivo dei servizi e dei lavori subappaltati dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, pena l’esclusione dalla gara del Contratto AttuativoConcorrente che abbia dichiarato di subappaltare servizi e lavori per importi superiori al limite stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario concorrente dovrà dichiarare l'intenzione di avvalersi del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, indicandone forme e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto modalità all'atto della presentazione dell' offerta. Detta dichiarazione dovrà essere allegata all' offerta economica così come previsto dal Disciplinare di ulteriore subappaltoGara. L’affidamento in subappalto è sottopostoconsentito solo nel caso in cui l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizio o gli eventuali lavori che intende subappaltare. I lavori, forniture e servizi affidati in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori. L’Appaltatore resterà in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell’esecuzione del contratto che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri subappaltatori o subfornitori per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. Alla stessa maniera, l’Appaltatore solleverà la Stazione Appaltante stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. In caso di subappalto regolarmente autorizzato, la Stazione Appaltante rimarrà comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Impresa Subappaltatrice e l’Appaltatore, la quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e della corretta esecuzione dei lavori nonché del rispetto dei programmi. Il subappalto non autorizzato comporterà le sanzioni penali previste dalle norme cogenti nonché la risoluzione dal contratto ai sensi del richiamato artseguente articoli. 105 del D.Lgs. 50/2016Ai sensi delle vigenti normative, alle seguenti condizioninon sono considerati subappalti: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, forniture con posa in opera ai sensi dell’articolo 105dell’art.118 del DLgs 163/06 e s.m.i.; fornitura di materiali; fornitura di manufatti e di impianti prodotti da ditte specializzate. Alla manutenzione, comma 7infine, del D.Lgs. 50/2016di particolari apparecchiature di sicurezza, tra cui quelle cifrate o customizzate, da attuarsi con procedure riservate, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno Stazione Appaltante potrà eventualmente provvedere direttamente, al di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito fuori del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Servizio appaltato.

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Samples: Bando Di Gara Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è ammesso in conformità all’artfatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, nei limiti ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e che l'esecuzione delle prestazioni affidate del subappaltatore in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostomerito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai sensi del richiamato artfini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016n.50/2016. Inoltre, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso l’Azienda o ESTAR copia autentica la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Sull'importo del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto prestazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 79, del D.Lgslett.a) D.lgs.81/2008. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno A tal fine al momento della richiesta di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore autorizzazione deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.essere presentata:

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Fornitura E Posa in Opera Di Attrezzatura E Arredi in Aree Verdi