SUBAPPALTO Clausole campione

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fa...
SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art.33, comma 1 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del contraente, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito specificate. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ed alle catagorie di lavori di cui all’art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, compresa l'incidenza dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente e nelle categorie di cui al precitato art. 28, comma 16. (Il bando di gara o la lettera di invito definiscono le percentuali di quote subappaltabili delle suddette lavorazioni, in misura eventualmente diversificata) . I lavori delle categorie diverse dalla prevalente e da quelle indicate dall’art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, possono essere subappaltate o affidate in cottimo nella loro totalità. II lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non possegga i requisiti di qualificazione necessari per la loro esecuzione. Ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l’affidamento in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo inferiore a 15.000 euro non è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione a condizione che l’affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all’oggetto dei lavori, che il medesimo produca attestazione di regolarità contributiva e che siano apportate dall'appaltatore le necessarie integrazioni ai piani della sicurezza. In tale ipotesi, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo del subappaltore o del cottimista, l’importo dei lavori e l’oggetto del lavoro e, contestualmente, a trasmettere alla stessa idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti di cui al precedente periodo; l'Amministrazione, anche sulla base della documentazione esibita, può esprimere motivato diniego all'affidamento in subappalto o in cottimo. Ai sensi dell’art. 33, comma 3, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l’affidamento dei lavori in subappalto od in ...
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
SUBAPPALTO. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
SUBAPPALTO. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
SUBAPPALTO. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
SUBAPPALTO. Nel caso in cui la Ditta si sia avvalsa, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto prescritto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione scritta della la Stazione appaltante, nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo e solo se il Contraente si è avvalso di tale facoltà in sede di offerta. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante, agli Uffici Giudiziari o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate in subappalto le suddette attività. Il subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti di idoneità professionale oltre che dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e garantire la presenza di personale qualificato, nonché attenersi a tutte le clausole contrattuali previste dal presente Capitolato e dall’ulteriore documentazione di gara. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 19 (Subappalto) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA”.
SUBAPPALTO. Non è ammesso il subappalto.
SUBAPPALTO. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
SUBAPPALTO. L'Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell'INFN, e in conformità all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta.