Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. Il Ministero dispone la revoca totale o parziale dei benefici concessi in caso di: a) Verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) Fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale; c) Mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; d) Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; e) Mancato avvio del progetto nei termini indicati al precedente punto 4; f) Mancata presentazione del primo stato d’avanzamento entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione; g) Mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 5 per la realizzazione del progetto; h) Mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto; i) Mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso; j) In tutti gli altro casi previsti dal decreto di concessione. Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. Con riferimento al caso di revoca di cui alla lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
Appears in 3 contracts
Samples: Bando Per La Concessione Di Agevolazioni Per Lo Sviluppo Di Progetti Transnazionali Di Sviluppo Sperimentale E Ricerca Industriale Nel Campo Delle Biotecnologie, Bando Per La Concessione Di Agevolazioni Per Lo Sviluppo Di Progetti Transnazionali Di Sviluppo Sperimentale E Ricerca Industriale Nel Campo Delle Biotecnologie, Bando Per La Concessione Di Agevolazioni Per Lo Sviluppo Di Progetti Transnazionali Di Sviluppo Sperimentale E Ricerca Industriale Nel Campo Delle Biotecnologie
Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. Il Ministero dispone la revoca totale o parziale dei benefici concessi in caso di:
a) Verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) Fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
c) Mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) Mancato avvio del progetto nei termini indicati al precedente punto 4;
f) Mancata presentazione del primo stato d’avanzamento entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
g) Mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 5 4 per la realizzazione del progetto;
h) Mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) Mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
j) In tutti gli altro casi previsti dal decreto di concessione. Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. Con riferimento al caso di revoca di cui alla lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
Appears in 1 contract