Common use of Adempimenti di legge Clause in Contracts

Adempimenti di legge. Il fornitore dichiara e garantisce quanto segue: di dare esecuzione al Contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo al Committente un'elevata qualità in base agli standard tecnici previsti dalla UNI EN ISO 9001:2015 ed il rispetto dei tempi previsti nell’OA, da considerarsi essenziali, obbligandosi ad eseguire le obbligazioni contratte a regola d’arte, secondo gli standard qualitativi applicabili; La Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ed audit in corso di esecuzione dei Servizi ai sensi dell’art. 1662 c.c. che le merci consegnate e/o i servizi eseguiti sono nuovi, idonei alle proprie finalità, esenti da difetti, vizi originari o sopravvenuti, conformi alle specifiche contenute nell’OA, conformi alle leggi ed ai requisiti di licenza e di registrazione e che nell’ipotesi di violazione delle garanzie di cui sopra il Committente potrà richiedere a sua discrezione l’immediata sostituzione delle merci o l’eliminazione dei difetti a spese di esso stesso Fornitore. -di avere attuato gli accorgimenti necessari affinché i suoi mezzi ed apparecchiature siano dotati di sistemi di protezione e siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). In relazione agli obblighi previsti nell'art. 26, commi da 1 a 3, del sopracitato Decreto, il Committente rende disponibili al Fornitore le informazioni sui rischi esistenti nell'ambito delle sedi del Committente. Sarà onere del Fornitore dare ai suoi lavoratori un'idonea informativa sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, fermo restando gli obblighi di legge in materia di cooperazione e coordinamento in capo al Committente. -di produrre tutta la documentazione (o, ove ammessa, un'autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) ad attestazione probatoria di quanto sopra dichiarato e garantito. -di tenere indenne il Committente e i suoi Clienti da ogni danno, costo, onere e responsabilità derivanti dalla violazione delle garanzie di cui al presente accordo nonché da ogni pretesa che i suoi dipendenti e/o collaboratori ovvero terzi titolari di privative intellettuali o industriali dovessero avanzare a qualsiasi titolo nei confronti del Committente e dei suoi Clienti per qualunque causa connessa all'esecuzione del Contratto o per violazione delle garanzie suddette. Resta inteso che in caso di ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni relative al Personale ed agli adempimenti retributivi, contributivi, fiscali ed assicurativi, il Committente, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge e dai documenti contrattuali che regolano i rapporti vigenti, potrà: ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., sospendere il pagamento dei corrispettivi concordati nell’ambito del Contratto sino a quando il Fornitore non avrà consegnato al Committente ogni documentazione atta a comprovare l’integrale soddisfacimento delle pretese del Personale e/o degli enti di previdenza e assistenza e/o dell’erario; liquidare direttamente agli istituti previdenziali e/o assistenziali per gli infortuni sul lavoro e/o all’amministrazione finanziaria gli importi relativi alle pretese del Personale e/o dei predetti istituti e/o dell’erario, effettuando una corrispondente decurtazione dalle somme dovute al Fornitore in relazione alle sue fatture, che verranno, pertanto, liquidate al netto dei suddetti versamenti; risolvere ipso jure il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. -Il Fornitore si impegna ad eseguire l’attività oggetto delle presenti CGA con personale in misura adeguata a garantire la migliore esecuzione del servizio nelle tempistiche concordate tra le parti e ad osservare tutte le disposizioni previste dalla legge, con particolare riferimento alle norme previdenziali, antinfortunistiche e di sicurezza, così come quelle in materia assistenziale e di tutela della salute dei lavoratori dipendenti che, ove non osservate, comporteranno la risoluzione delle presenti condizioni per fatto e colpa del Fornitore. Il Fornitore è tenuto altresì ad impiegare personale direttivo, tecnico ed operaio idoneo e qualificato, anche sotto il profilo antinfortunistico. -di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge; -di applicare al personale trattamenti contrattuali non inferiori a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale o aziendale applicabile; Il Fornitore si obbliga, comunque, a mantenere la Committente indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata, nei confronti di quest’ultima, a qualsiasi titolo, dal personale dipendente, da collaboratori del Fornitore e/o da terzi. In caso di esplicita richiesta da parte della Committente, il Fornitore dovrà esibire in originale ed eventualmente consegnare in copia le denunce agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici; avrà inoltre l’obbligo di esibire alla Committente gli originali dei libri paga, matricola e dei versamenti contributivi e assicurativi effettuati, obbligatori per legge.

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Adempimenti di legge. Il fornitore dichiara e garantisce quanto segue: di dare esecuzione al Contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo al Committente un'elevata qualità in base agli standard tecnici previsti dalla UNI EN ISO 9001:2015 ed il rispetto dei tempi previsti nell’OA, da considerarsi essenziali, obbligandosi ad eseguire le obbligazioni contratte a regola d’arte, secondo gli standard qualitativi applicabili; La Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ed audit in corso di esecuzione dei Servizi ai sensi dell’art. 1662 c.c. che le merci consegnate e/o i servizi eseguiti sono nuovi, idonei alle proprie finalità, esenti da difetti, vizi originari o sopravvenuti, conformi alle specifiche contenute nell’OA, conformi alle leggi ed ai requisiti di licenza e di registrazione e che nell’ipotesi di violazione delle garanzie di cui sopra il Committente potrà richiedere a sua discrezione l’immediata sostituzione delle merci o l’eliminazione dei difetti a spese di esso stesso Fornitore. -di avere attuato gli accorgimenti necessari affinché i suoi mezzi ed apparecchiature siano dotati di sistemi di protezione e siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). In relazione agli obblighi previsti nell'art. 26, commi da 1 a 3, del sopracitato Decreto, il Committente rende disponibili al Fornitore le informazioni sui rischi esistenti nell'ambito delle sedi del Committente. Sarà onere del Fornitore dare ai suoi lavoratori un'idonea informativa sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, fermo restando gli obblighi di legge in materia di cooperazione e coordinamento in capo al Committente. -di produrre tutta la documentazione (o, ove ammessa, un'autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) ad attestazione probatoria di quanto sopra dichiarato e garantito. -di tenere indenne il Committente e i suoi Clienti da ogni danno, costo, onere e responsabilità derivanti dalla violazione delle garanzie di cui al presente accordo nonché da ogni pretesa che i suoi dipendenti e/o collaboratori ovvero terzi titolari di privative intellettuali o industriali dovessero avanzare a qualsiasi titolo nei confronti del Committente e dei suoi Clienti per qualunque causa connessa all'esecuzione del Contratto o per violazione delle garanzie suddette. Resta inteso che in caso di ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni relative al Personale ed agli adempimenti retributivi, contributivi, fiscali ed assicurativi, il Committente, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge e dai documenti contrattuali che regolano i rapporti vigenti, potrà: ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., sospendere il pagamento dei corrispettivi concordati nell’ambito del Contratto sino a quando il Fornitore non avrà consegnato al Committente ogni documentazione atta a comprovare l’integrale soddisfacimento delle pretese del Personale e/o degli enti di previdenza e assistenza e/o dell’erario; liquidare direttamente agli istituti previdenziali e/o assistenziali per gli infortuni sul lavoro e/o all’amministrazione finanziaria gli importi relativi alle pretese del Personale e/o dei predetti istituti e/o dell’erario, effettuando una corrispondente decurtazione dalle somme dovute al Fornitore in relazione alle sue fatture, che verranno, pertanto, liquidate al netto dei suddetti versamenti; risolvere ipso jure il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. -Il Fornitore si impegna ad eseguire l’attività oggetto delle presenti CGA con personale in misura adeguata a garantire la migliore esecuzione del servizio nelle tempistiche concordate tra le parti e ad osservare tutte le disposizioni previste dalla legge, con particolare riferimento alle norme previdenziali, antinfortunistiche e di sicurezza, così come quelle in materia assistenziale e di tutela della salute dei lavoratori dipendenti che, ove non osservate, comporteranno la risoluzione delle presenti condizioni per fatto e colpa del Fornitore. Il Fornitore è tenuto altresì ad impiegare personale direttivo, tecnico ed operaio idoneo e qualificato, anche sotto il profilo antinfortunistico. -di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge; -di applicare al personale trattamenti contrattuali non inferiori a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale o aziendale applicabile; Il Fornitore si obbliga, comunque, a mantenere la Committente indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata, nei confronti di quest’ultima, a qualsiasi titolo, dal personale dipendente, da collaboratori del Fornitore e/o da terzi. In caso di esplicita richiesta da parte della Committente, il Fornitore dovrà esibire in originale ed eventualmente consegnare in copia le denunce agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici; avrà inoltre l’obbligo di esibire alla Committente gli originali dei libri paga, matricola e dei versamenti contributivi e assicurativi effettuati, obbligatori per legge. - Il Fornitore dichiara di non essere soggetto e di non aver subito alcuno dei motivi di esclusione previsti nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che tali motivi di esclusione non sussistano per nessuno dei soggetti previsti dal comma 3 del predetto articolo. Dichiara altresì di non essere stato destinatario come persona giuridica di alcuna sanzione, ancorché provvisoria, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi a dare tempestivo avviso al Committente di ogni eventuale futura variazione in merito. -Nel caso di sublicenza o di servizi con utilizzo di software di terzi di poter liberamente disporre dei beni di proprietà intellettuale o industriale concessi in sublicenza d'uso o in distribuzione al Committente. di avere una piena e lecita disponibilità d’uso dei programmi software installati su computer e su device mobili in dotazione al Fornitore, dotati di adeguate misure di sicurezza informatica (programmi antivirus aggiornati, ecc.) al fine di prevenire danni o perdite anche solo accidentale di dati; di essere dotato di procedure di Business Continuity e Disaster Recovery al fine di garantire la continuità dei servizi ed il ripristino in caso di perdita dei dati. -di adempiere, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa antiriciclaggio (ex L. n.136/2010 e s.m.i) a pena di risoluzione del contratto.

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Adempimenti di legge. Il fornitore dichiara e garantisce quanto segue: di dare esecuzione al Contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo al Committente un'elevata qualità in base bser agli standard tecnici previsti dalla UNI EN ISO 9001:2015 ed il rispetto dei tempi previsti nell’OA, da considerarsi essenziali, obbligandosi ad eseguire le obbligazioni contratte a regola d’arte, secondo gli standard qualitativi applicabili; La Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ed audit in corso di esecuzione dei Servizi ai sensi dell’art. 1662 c.c. che le merci consegnate e/o i servizi eseguiti sono nuovi, idonei alle proprie finalità, esenti da difetti, vizi originari o sopravvenuti, conformi alle specifiche contenute nell’OA, conformi alle leggi ed ai requisiti di licenza e di registrazione e che nell’ipotesi di violazione delle garanzie di cui sopra il Committente potrà richiedere a sua discrezione l’immediata sostituzione delle merci o l’eliminazione dei difetti a spese di esso stesso Fornitore. -di avere attuato gli accorgimenti necessari affinché i suoi mezzi ed apparecchiature siano dotati di sistemi di protezione e siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni (D.lgsDlgs. n. 81/2008 e s.m.i.). In relazione agli obblighi previsti nell'art. 26, commi da 1 a 3, del sopracitato Decreto, il Committente rende disponibili al Fornitore le informazioni sui rischi esistenti nell'ambito delle sedi del Committente. Sarà onere del Fornitore dare ai suoi lavoratori un'idonea informativa sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, fermo restando gli obblighi di legge in materia di cooperazione e coordinamento in capo al Committente. -di produrre tutta la documentazione (o, ove ammessa, un'autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) ad attestazione probatoria di quanto sopra dichiarato e garantito. -di tenere indenne il Committente e i suoi Clienti da ogni danno, costo, onere e responsabilità derivanti dalla violazione delle garanzie di cui al presente accordo nonché da ogni pretesa che i suoi dipendenti e/o collaboratori ovvero terzi titolari di privative intellettuali o industriali dovessero avanzare a qualsiasi titolo nei confronti del Committente e dei suoi Clienti per qualunque causa connessa all'esecuzione del Contratto o per violazione delle garanzie suddette. Resta inteso che in caso di ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni relative al Personale ed agli adempimenti retributivi, contributivi, fiscali ed assicurativi, il Committente, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge e dai documenti contrattuali che regolano i rapporti vigenti, potrà: ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., sospendere il pagamento dei corrispettivi concordati nell’ambito del Contratto sino a quando il Fornitore non avrà consegnato al Committente ogni documentazione atta a comprovare l’integrale soddisfacimento delle pretese del Personale e/o degli enti di previdenza e assistenza e/o dell’erario; liquidare direttamente agli istituti previdenziali e/o assistenziali per gli infortuni sul lavoro e/o all’amministrazione finanziaria gli importi relativi alle pretese del Personale e/o dei predetti istituti e/o dell’erario, effettuando una corrispondente decurtazione dalle somme dovute al Fornitore in relazione alle sue fatture, che verranno, pertanto, liquidate al netto dei suddetti versamenti; risolvere ipso jure il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. -Il Fornitore si impegna ad eseguire l’attività oggetto delle presenti CGA con personale in misura adeguata a garantire la migliore esecuzione del servizio nelle tempistiche concordate tra le parti e ad osservare tutte le disposizioni previste dalla legge, con particolare riferimento alle norme previdenziali, antinfortunistiche e di sicurezza, così come quelle in materia assistenziale e di tutela della salute dei lavoratori dipendenti che, che ,ove non osservate, comporteranno la risoluzione delle presenti condizioni per fatto e colpa del Fornitore. Il Fornitore è tenuto altresì ad impiegare personale direttivo, tecnico ed operaio idoneo e qualificato, anche sotto il profilo antinfortunistico. -di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge; -di applicare al personale trattamenti contrattuali non inferiori a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale o aziendale applicabile; Il Fornitore si obbliga, comunque, a mantenere la Committente indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata, nei confronti di quest’ultima, a qualsiasi titolo, dal personale dipendente, da collaboratori del Fornitore e/o da terzi. In caso di esplicita richiesta da parte della Committente, il Fornitore dovrà esibire in originale ed eventualmente consegnare in copia le denunce agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici; avrà inoltre l’obbligo di esibire alla Committente gli originali dei libri paga, matricola e dei versamenti contributivi e assicurativi effettuati, obbligatori per legge. - Il Fornitore dichiara di non essere soggetto e di non aver subito alcuno dei motivi di esclusione previsti nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica ex art. 80 del DLgs 50/2016 e che tali motivi di esclusione non sussistano per nessuno dei soggetti previsti dal comma 3 del predetto articolo. Dichiara altresì di non essere stato destinatario come persona giuridica di alcuna sanzione, ancorché provvisoria, ai sensi del DLgs. n. 231/2001, impegnandosi a dare tempestivo avviso al Committente di ogni eventuale futura variazione in merito. -Nel caso di sublicenza o di servizi con utilizzo di software di terzi di poter liberamente disporre dei beni di proprietà intellettuale o industriale concessi in sublicenza d'uso o in distribuzione al Committente. di avere una piena e lecita disponibilità d’uso dei programmi software installati su computer e su device mobili in dotazione al Fornitore, dotati di adeguate misure di sicurezza informatica (programmi antivirus aggiornati, ecc.) al fine di prevenire danni o perdite anche solo accidentale di dati; di essere dotato di procedure di Business Continuity e Disaster Recovery al fine di garantire la continuità dei servizi ed il ripristino in caso di perdita dei dati. -di adempiere, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa antiriciclaggio (ex L. n.136/2010 e s.m.i) a pena di risoluzione del contratto.

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Il fornitore dichiara e garantisce quanto segue: di dare esecuzione al Contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo al Committente un'elevata qualità in base bser agli standard tecnici previsti dalla UNI EN ISO 9001:2015 ed il rispetto dei tempi previsti nell’OA, da considerarsi essenziali, obbligandosi ad eseguire le obbligazioni contratte a regola d’arte, secondo gli standard qualitativi applicabili; La Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ed audit in corso di esecuzione dei Servizi ai sensi dell’art. 1662 c.c. che le merci consegnate e/o i servizi eseguiti sono nuovi, idonei alle proprie finalità, esenti da difetti, vizi originari o sopravvenuti, conformi alle specifiche contenute nell’OA, conformi alle leggi ed ai requisiti di licenza e di registrazione e che nell’ipotesi di violazione delle garanzie di cui sopra il Committente potrà richiedere a sua discrezione l’immediata sostituzione delle merci o l’eliminazione dei difetti a spese di esso stesso Fornitore. -di avere attuato gli accorgimenti necessari affinché i suoi mezzi ed apparecchiature siano dotati di sistemi di protezione e siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni (D.lgsDlgs. n. 81/2008 e s.m.i.). In relazione agli obblighi previsti nell'art. 26, commi da 1 a 3, del sopracitato Decreto, il Committente rende disponibili al Fornitore le informazioni sui rischi esistenti nell'ambito delle sedi del Committente. Sarà onere del Fornitore dare ai suoi lavoratori un'idonea informativa sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, fermo restando gli obblighi di legge in materia di cooperazione e coordinamento in capo al Committente. -di produrre tutta la documentazione (o, ove ammessa, un'autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) ad attestazione probatoria di quanto sopra dichiarato e garantito. -di tenere indenne il Committente e i suoi Clienti da ogni danno, costo, onere e responsabilità derivanti dalla violazione delle garanzie di cui al presente accordo nonché da ogni pretesa che i suoi dipendenti e/o collaboratori ovvero terzi titolari di privative intellettuali o industriali dovessero avanzare a qualsiasi titolo nei confronti del Committente e dei suoi Clienti per qualunque causa connessa all'esecuzione del Contratto o per violazione delle garanzie suddette. Resta inteso che in caso di ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni relative al Personale ed agli adempimenti retributivi, contributivi, fiscali ed assicurativi, il Committente, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge e dai documenti contrattuali che regolano i rapporti vigenti, potrà: ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., sospendere il pagamento dei corrispettivi concordati nell’ambito del Contratto sino a quando il Fornitore non avrà consegnato al Committente ogni documentazione atta a comprovare l’integrale soddisfacimento delle pretese del Personale e/o degli enti di previdenza e assistenza e/o dell’erario; liquidare direttamente agli istituti previdenziali e/o assistenziali per gli infortuni sul lavoro e/o all’amministrazione finanziaria gli importi relativi alle pretese del Personale e/o dei predetti istituti e/o dell’erario, effettuando una corrispondente decurtazione dalle somme dovute al Fornitore in relazione alle sue fatture, che verranno, pertanto, liquidate al netto dei suddetti versamenti; risolvere ipso jure il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. -Il Fornitore si impegna ad eseguire l’attività oggetto delle presenti CGA con personale in misura adeguata a garantire la migliore esecuzione del servizio nelle tempistiche concordate tra le parti e ad osservare tutte le disposizioni previste dalla legge, con particolare riferimento alle norme previdenziali, antinfortunistiche e di sicurezza, così come quelle in materia assistenziale e di tutela della salute dei lavoratori dipendenti che, ove non osservate, comporteranno la risoluzione delle presenti condizioni per fatto e colpa del Fornitore. Il Fornitore è tenuto altresì ad impiegare personale direttivo, tecnico ed operaio idoneo e qualificato, anche sotto il profilo antinfortunistico. -di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge; -di applicare al personale trattamenti contrattuali non inferiori a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale o aziendale applicabile; Il Fornitore si obbliga, comunque, a mantenere la Committente indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata, nei confronti di quest’ultima, a qualsiasi titolo, dal personale dipendente, da collaboratori del Fornitore e/o da terzi. In caso di esplicita richiesta da parte della Committente, il Fornitore dovrà esibire in originale ed eventualmente consegnare in copia le denunce agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici; avrà inoltre l’obbligo di esibire alla Committente gli originali dei libri paga, matricola e dei versamenti contributivi e assicurativi effettuati, obbligatori per legge. - Il Fornitore dichiara di non essere soggetto e di non aver subito alcuno dei motivi di esclusione previsti nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica ex art. 80 del DLgs 50/2016 e che tali motivi di esclusione non sussistano per nessuno dei soggetti previsti dal comma 3 del predetto articolo. Dichiara altresì di non essere stato destinatario come persona giuridica di alcuna sanzione, ancorché provvisoria, ai sensi del DLgs. n. 231/2001, impegnandosi a dare tempestivo avviso al Committente di ogni eventuale futura variazione in merito. -Nel caso di sublicenza o di servizi con utilizzo di software di terzi di poter liberamente disporre dei beni di proprietà intellettuale o industriale concessi in sublicenza d'uso o in distribuzione al Committente. di avere una piena e lecita disponibilità d’uso dei programmi software installati su computer e su device mobili in dotazione al Fornitore, dotati di adeguate misure di sicurezza informatica (programmi antivirus aggiornati, ecc.) al fine di prevenire danni o perdite anche solo accidentale di dati; di essere dotato di procedure di Business Continuity e Disaster Recovery al fine di garantire la continuità dei servizi ed il ripristino in caso di perdita dei dati. -di adempiere, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa antiriciclaggio (ex L. n.136/2010 e s.m.i) a pena di risoluzione del contratto.

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