Adozione delle misure di sicurezza del trattamento Clausole campione

Adozione delle misure di sicurezza del trattamento a. Il Responsabile del trattamento deve procedere al trattamento dei dati personali in presenza delle misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR. Le misure di sicurezza adottate sono quelle dichiarate nel “Registro del trattamento del servizio “. Il Titolare del trattamento prende atto che in alcuni casi il Responsabile del trattamento, procederà al trattamento attraverso gli strumenti predisposti e configurati dallo stesso e pertanto dovrà adottare ogni cautela necessaria solo qualora il trattamento sia effettuato fuori dal controllo dello strumento impostato e configurato dal Titolare del trattamento. b. Se il Responsabile del trattamento ha aderito ad un codice di comportamento, o ha esibito una certificazione, deve operare in presenza delle misure di sicurezza previste dal codice di comportamento o dai protocolli di cui alla certificazione. In questo caso il Titolare del trattamento accetterà la certificazione come prova del fatto che il Responsabile del trattamento ha adottato misure adeguate rispetto al trattamento effettuato, rinunciando ad effettuare attività di audit sui sistemi e sulle procedure del FORNITORE c. Il Responsabile del trattamento, per i casi contemplati all’art. 37 del GDPR, opera avvalendosi del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPT o DPO.): se designato, i riferimenti sono indicati nel “Registro del trattamento del servizio”. d. In conformità dell’art. 30 GDPR il Responsabile del trattamento (e, ove applicabile, il suo rappresentante, se non rientrante nei casi di esonero di cui al paragrafo 5 di tale articolo) deve tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, contenente quanto indicato nel co 2 di detto articolo. e. I registri indicati sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico, e saranno messi a disposizione del Titolare del trattamento a richiesta dello stesso e/o pubblicati nell’area riservata ai clienti.

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  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Titolare del trattamento Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 10071 Borgaro Torinese (TO).

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, per la determinazione del coefficiente Cai variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala: Coefficiente Cai assegnato 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.