Common use of Aggiudicazione e adempimenti per l’Impresa aggiudicataria Clause in Contracts

Aggiudicazione e adempimenti per l’Impresa aggiudicataria. Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, l’Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione: 1) se non già prodotte in fase di partecipazione, Scheda comunicazione conto dedicato e Scheda anagrafica fornitore (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore; 2) (A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista del 10% dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità: 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore: - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, - autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005. La Garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31. L’importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l’Impresa aggiudicataria sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia; ▪ Cb = garanzia base; ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90003; ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

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Samples: Accordo Quadro

Aggiudicazione e adempimenti per l’Impresa aggiudicataria. Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, l’Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione: 1) se non già prodotte in fase di partecipazione, Scheda comunicazione conto dedicato e Scheda anagrafica fornitore (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore; 2) (A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista del 10% dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalitàdue modalità seguenti: 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii. dalla documentazione attestante attestate i poteri di firma del fideiussore: - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, - autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005. La Garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31. L’importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l’Impresa aggiudicataria sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia; ▪ Cb = garanzia base; ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90003; ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.;

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Informatico

Aggiudicazione e adempimenti per l’Impresa aggiudicataria. Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, l’Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione: 1) se non già prodotte in fase di partecipazione, Scheda comunicazione conto dedicato e Scheda anagrafica fornitore (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore; 2) (A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista del 10% dell’importo contrattuale. contrattuale La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità: 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore: - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, - autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005. La Garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31. L’importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l’Impresa aggiudicataria sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia; ▪ Cb = garanzia base; ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90003; ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.. L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria sia in possesso alternativamente di: ▪ rating di legalità e rating di impresa; ▪ attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; ▪ certificazione social accountability 8000; ▪ certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; ▪ certificazione OHSAS 18001; ▪ certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi

Aggiudicazione e adempimenti per l’Impresa aggiudicataria. Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, l’Impresa L’Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione: 1) se non già prodotte in fase di partecipazione, Scheda comunicazione conto dedicato e Scheda anagrafica fornitore (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore; 2) (A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista del pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva dovrà potrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità: 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore: - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, - autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale prestata mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 22, comma 1, 106 del D.Lgs. 82/2005n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, ovvero da apposita dichiarazione possono esercitare l’attività di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficialeconcessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, ai sensi dell’artoltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 22106 TUB, comma 2 del D.Lgs. 82/2005. La Garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018anche gli intermediari che, n. 31. L’importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l’Impresa aggiudicataria sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia; ▪ Cb = garanzia base; ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90003; ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; ▪ R3 = riduzione l. n. 241/90 e non ancora concluso. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 20% per gli operatori economici in possessodebitore principale, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stessola rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del marchio cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di qualità ecologica dell'Unione europea Xxxx Xxxxxxx. 2) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della stipula. Scaduto il termine sopra menzionato, Xxxx Xxxxxxx verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Coni Servizi si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà all’esclusione dell’Impresa dalla procedura di gara. Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (Ecolabel UEeventualmente prorogato) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consigliosi procederà alla revoca dell’aggiudicazione. In caso di revoca dell’aggiudicazione, del 25 novembre 2009; ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo Coni Servizi si riserva la facoltà di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti. Xxx Xxxx Servizi non preferisca indire una nuova procedura procederà all’aggiudicazione della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa gara all’Impresa concorrente che segue nella graduatoria, che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisitital caso, il corrispondente valore di R1sarà tenuta a presentare rispettivamente, R2entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0la documentazione precedentemente indicata.

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Samples: Public Procurement Notice

Aggiudicazione e adempimenti per l’Impresa aggiudicataria. Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, l’Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione: 1) se non già prodotte in fase di partecipazione, Scheda comunicazione conto dedicato e Scheda anagrafica fornitore (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore; 2) (A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista del 10% dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalitàdue modalità seguenti: 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii. dalla documentazione attestante attestate i poteri di firma del fideiussore: - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, - autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005. La Garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31. L’importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l’Impresa aggiudicataria sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia; ▪ Cb = garanzia base; ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90003; ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Articoli Promozionali