Rischi esclusi dall’assicurazione. L'assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi;
d) da furto;
e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge;
g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza;
k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie;
m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od ...
Rischi esclusi dall’assicurazione. L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato nell’Estensione di copertura 3, salvo che l'Assicurato non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
d) dolo dell'Assicurato;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un
h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
i) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
j) multe, xxxxxxx, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
k) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c. Inoltre, l'Assicurazione non è operante:
l) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
m) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
n) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
o) pe...
Rischi esclusi dall’assicurazione. Salvo quanto ammesso dalle Condizioni Speciali Scuole. L’assicurazione non è operante per: gli infortuni causati da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, dalla sua partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere; gli infortuni occorsi all'Assicurato alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lo stesso è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; gli infortuni occorsi all'Assicurato alla guida di aeromobili, nonché quelli occorsi in qualità di membro dell'equipaggio; gli infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di: ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da essi derivanti; le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile; gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, salvo quanto stabilito all’Art. 3.7 lett. e); attività specifiche del servizio militare, durante l’arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale; le conseguenze dirette ed indirette derivanti dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività; le conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici; gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali Scuole art: 2/6. Ed inoltre l’assicurazione non è operante per i casi: relativi a conseguenze dirette di malattie, difetto fisico, malformazione, stati patologici insorti, diagnosticati o curati o che hanno causato sintomi anteriormente alla stipulazione del contratto; conseguenti a malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; necessari alla correzione o all’eliminazione di difetti fisici congeniti; riguardanti terapie della fecondità, della sterilità e/o dell'impotenza, nonché l’aborto non terapeutico e le sue eventuali conseguenze; riguardanti malattie croniche in istituti sanitari di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come Istituti di cura; necessari alle cure odontoiatriche e delle paradontopatie, salvo quanto previsto nelle Cond. Speciali Scuole; riguardanti gli stati patologici correlati all'infezione ...
Rischi esclusi dall’assicurazione. L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
Rischi esclusi dall’assicurazione. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Rischi esclusi dall’assicurazione. L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Rischi esclusi dall’assicurazione. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
1. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
3. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
5. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
6. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
7. tentato suicidio o suicidio. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile, inoltre erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra. Forza maggiore e causa non imputabile La Società non assume responsabilità:
a) per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l’erogazione dei servizi;
b) per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Rischi esclusi dall’assicurazione. L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
Rischi esclusi dall’assicurazione. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dall’uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e gli sport aerei in genere, salvo quanto previsto dall’ m) – Rischio volo della presente Sezione;
c) da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni e da ubriachezza se alla guida di mezzi di locomozione;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e) dalla partecipazione dell’Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
f) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dall’Art. 20 – Rischio guerra (14 giorni) della presente Sezione;
g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere.
i) Per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l’uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa. Sono altresì esclusi gli infortuni causati:
j) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
k) dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata;
l) dalla pratica dei seguenti sport a qualunque titolo praticati: alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, hockey su prato, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, paracadutismo, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport estremi (es. bungee jumping, torrentismo, idrospeed), sport subacquei;
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Rischi esclusi dall’assicurazione. L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: Polizza di assicurazione RC Patrimoniale
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.