Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Art.3 e 26 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Le dichiarazioni contenute nella scheda di Proposta, devono essere confermate e sottoscritte nella Proposta stessa. Non è prevista la compilazione di un questionario sanitario. AVVERTENZA: è previsto l’annullamento del contratto quando il contraente, agendo con dolo o con colpa grave, fornisce dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, si rinvia all’articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 8 punto 1 del testo di xxxxxxx
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenze: • le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma e le relative conseguenze sulla perdita del diritto all’indennizzo o cessazione dell’assicurazione si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti il proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione dichiarata cui si dichiara di aderire, come specificato nell’art.5 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Garanzie/Prestazioni nonché l’annullamento dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui) del Codice Civile. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 1.7 delle Condizioni Generali di assicurazione. Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. AVVERTENZA: si ricorda che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 3). Il contratto è assoggettato alle cause di nullità previste dalla Legge.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenza: eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata cor- responsione dell’Indennizzo. Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come specificato all’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. AVVERTENZA In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potreb- bero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 6 “Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.