Common use of Aggregazioni e centralizzazione delle committenze Clause in Contracts

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a cinquecentomila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. L’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali. 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a un milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. 7. Le centrali di committenza sono indicate nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione. 8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 9. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Xxxxx restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a., le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificata. 10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una centrale di committenza qualificata. 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. 12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure svolte dalla centrale di committenza di cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria, è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali: a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. La centrale di committenza e la stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza. 14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 15. Xxxxx restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al precedente periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

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Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture forniture, servizi e servizi lavori di importo non superiore inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a cinquecentomila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4XVII-ANAC del Codice, avente valore regolamentare. L’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 3. L’allegato di cui al comma 2 XVII indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codiceL’allegato XVII è sostituito, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato integrato e modificato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANACl’Autorità nazionale anticorruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L’allegato di cui al comma 2 XVII può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, articolo e dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d; c-bis) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; ed) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; fe) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali. 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zo-sexies), dell’allegato I.1 delll’Allegato I, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo valore inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a un milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. 7. Le centrali di committenza sono indicate nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione. 8. L’allegato II.4 L’Allegato XVII può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 9. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Xxxxx restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a., le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificata. 10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 dieci giorni dalla sua ricezione. Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una centrale di committenza qualificata. 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) ). possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo all'articolo 3, comma 1, lettera zo-sexies), punto 4, dell’allegato I.1, delll’Allegato I a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. 12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure svolte dalla centrale di committenza di cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria, è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali: a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell’articolo 5954, comma 4, lettere lett. a) e cb), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. La centrale di committenza e la stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici o enti concedentiaggiudicatori. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza. 14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto n. 241 del 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1517). Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 15. Xxxxx restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 115 a 152121. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 XVII possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al precedente periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

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Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a cinquecentomila 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. L’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali. 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a un 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. 7. Le centrali di committenza sono indicate nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione. 8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 9. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Xxxxx restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a., le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificata. 10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una centrale di committenza qualificata. 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale. Rimane Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al precedente primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. 12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure svolte dalla centrale di committenza di cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria, è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali: a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. La centrale di committenza e la stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza. 14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 15. Xxxxx restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al precedente primo periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

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Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture forniture, servizi e servizi lavori di importo non superiore inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a cinquecentomila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4XVII-ANAC del Codice, avente valore regolamentare. L’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.. XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX 3. L’allegato di cui al comma 2 XVII indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codiceL’allegato XVII è sostituito, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato integrato e modificato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANACl’Autorità nazionale anticorruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L’allegato di cui al comma 2 XVII può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, articolo e dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d; c-bis) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; ed) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; fe) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali. 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zo-sexies), dell’allegato I.1 delll’Allegato I, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo valore inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a un milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. 7. Le centrali di committenza sono indicate nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;; XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione. 8. L’allegato II.4 L’Allegato XVII può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 9. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Xxxxx restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a., le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificata. 10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 dieci giorni dalla sua ricezione. Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una centrale di committenza qualificata. 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) ). possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo all'articolo 3, comma 1, lettera zo-sexies), punto 4, dell’allegato I.1, delll’Allegato I a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. 12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure svolte dalla centrale di committenza di cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria, è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali: a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell’articolo 5954, comma 4, lettere lett. a) e cb), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. La centrale di committenza e la stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici o enti concedentiaggiudicatori. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.. XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX 14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto n. 241 del 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1517). Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 15. Xxxxx restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 115 a 152121. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 XVII possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al precedente periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

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Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 1. Tutte le Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, inferiore a 40.000 euro e all’affidamento di lavori d’importo pari o di importo inferiore a cinquecentomila 150.000 euro, nonché nonchè attraverso l'effettuazione l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (e dai soggetti aggregatori. 2). Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere qualificate in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. L’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate38. 32. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali. 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo Salvo quanto previsto al comma 1: a) procedono all’acquisizione , per gli acquisti di forniture, forniture e servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti all’articolo 35, nonchè per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un 1 milione di euro euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 (nonchè gli altri soggetti e organismi di cui all’articolo 38, comma 1) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su . In caso di indisponibilità di tali strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatorianche in relazione alle singole categorie merceologiche, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; f) eseguono i contratti affidati le stazioni appaltanti operano ai sensi delle lettere bdel comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di (procedure di cui al) presente codice. 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e c); g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata ovvero mediante aggregazione con una o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidantepiù stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. 74. Le centrali Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di committenza sono indicate nell’elenco di cui all’articolo 63provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti ricorrendo a una centrale di committenza o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificatea soggetti aggregatori qualificati; b) progettano, aggiudicano mediante unioni di comuni costituite e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione. 8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso (le province, le città metropolitane ovvero) gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni (delle province, delle città metropolitane e) degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l’articolo 216, comma 10. 96. Il ricorso alla Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza38. 7. Xxxxx restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a., le Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificataacquisizione e mercati elettronici. 10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una centrale di committenza qualificata. 118. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al in relazione ai requisiti di fuori dei casi qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice5. 129. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure svolte gestite dalla centrale di committenza di cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliariafa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali: a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. La centrale di committenza e la stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria sono direttamente responsabili per le esclusivamente attività di centralizzazione della committenza svolte delle procedure di affidamento per conto di altre stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di propria pertinenzacui al presente codice e ne è direttamente responsabile. 1410. Due o più stazioni appaltanti possono decidere che decidono di svolgere congiuntamenteeseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990anche cumulativamente, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse necessarie qualificazioni in rapporto al valore del contrattodell’appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano provvedono altresì ad individuare un unico RUP responsabile del procedimento in comune tra le stesse stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in capo centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla stazione appaltante delegatacentrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1531. 11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente solo in parte, le tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per quella partele parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 1512. Xxxxx restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione nell’individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione dell’azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 1613. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione dell’Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La ; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 1714. Dall'applicazione Dall’applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 115 a 152. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al precedente periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento 121 (e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da altri soggetti qualificati per i livelli aggiudicatori di cui all’articolo 633, comma 21, lettere b) e clettera g)).

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