Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. n. 476/1984 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. n. 398/1989, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazioni. 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titolo. 4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL 21.05.2018.
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Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. Legge 13 agosto 1984, n. 476/1984 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. Legge 30 novembre 1989, n. 398/1989, 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’artfatta salva l’applicazione dell’ art. 2 della citata L. Legge n. 476/1984 e successive modificazioni.s.m.i..
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. Legge n. 53/200053 del 2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.201839, comma 1 (Aspettative), se utilizzata allo stesso titolo.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste.
5. Il 0.Xx presente articolo sostituisce e disapplica e sostituisce l’art. 40 49, comma 8, lett. b) e l’art. 50, commi 1 e 2, CCNL del CCNL 21.05.2018.17/5/2004. Art. 42
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, elettive e per la cooperazione con i Paesi paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dall’Accordo regionale quadro del 30 giugno 2003 recepito con DPRS n. 3387 del 26 settembre 2003
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. legge 13 agosto 1984, n. 476/1984 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. legge 30 novembre 1989, n. 398/1989, possono essere 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazionidi studio.
3. Ai sensi dell’art. 4Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, comma 2 della L. n. 53/2000il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può essere altresì concessa un’aspettativa chiedere una aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titoloassegni.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di leggetempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, a titolo esemplificativocon preavviso di almeno quindici giorni, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis o in difetto di effettiva permanenza all'estero del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previstedipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3, se non dopo che sia trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo disapplica e sostituisce l’artnonché alle assenze di cui al D.lgs. 40 del CCNL 21.05.2018151/2001.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. n. 476/1984 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. n. 398/1989, 398/1989 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’artdall’ art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.201839, se utilizzata allo stesso titolo.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di leggelegge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti, rispettivamente, il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
2. I dipendenti dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ricerca ai sensi della L. legge 13 agosto 1984, n. 476/1984 476 e successive modificazioni, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. legge 30 novembre 1989, n. 398/1989398, possono essere sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigentiborsa, fatto salvo quanto previsto dall’artfatta salva l’applicazione dell’art. 2 52, comma 57 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazionilegge 448 del 2001.
3. Ai sensi dell’art. 4Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, comma 2 della L. n. 53/2000il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può essere altresì concessa un’aspettativa chiedere una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàassegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, per la durata qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titoloaltro comparto.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di leggetempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, a titolo esemplificativocon preavviso di almeno 15 giorni, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previstedirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo disapplica articolo, nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e sostituisce l’art79 del D.P.R. 761/1979. 40 L’articolo decorre dal 31 dicembre 2001 con eccezione del CCNL 21.05.2018comma 5 che entra in vigore con il presente contratto.
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Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di leggelegge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998 ed il 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. legge 13 agosto 1984, n. 476/1984 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. legge 30 novembre 1989, n. 398/1989, possono essere 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazioniborsa.
3. Ai sensi dell’art. 4Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, comma 2 della L. n. 53/2000il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può essere altresì concessa un’aspettativa chiedere una aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàassegni, per la durata il tempo di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativapermanenza all’estero del coniuge, per i gravi e documentati motivi qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titoloaltro comparto.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di leggetempo in cui permane la situazione che l’ ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, a titolo esemplificativocon preavviso di almeno quindici giorni, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis o in difetto di effettiva permanenza all’estero del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previstedipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo disapplica nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e sostituisce l’art. 40 79 del CCNL 21.05.2018DPR 761/1979.
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Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di leggelegge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. legge 13 agosto 1984, n. 476/1984 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. legge 30 novembre 1989, n. 398/1989, possono essere 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazioniborsa.
3. Ai sensi dell’art. 4Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, comma 2 della L. n. 53/2000il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può essere altresì concessa un’aspettativa chiedere una aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàassegni, qualora l’Agenzia non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per la durata un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titoloaltro comparto.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di leggetempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, a titolo esemplificativocon preavviso di almeno quindici giorni, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis o in difetto di effettiva permanenza all’estero del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previstedipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo disapplica e sostituisce l’artnonché alle assenze di cui al d. lgs. 40 del CCNL 21.05.2018151/2001.
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Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. legge 13 agosto 1984, n. 476/1984 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. legge 30 novembre 1989, n. 398/1989, 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’artdall’ art. 2 della citata L. legge n. 476/1984 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.201839, se utilizzata allo stesso titolo.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. Legge n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste.. quali,
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL 21.05.201821 maggio 2018.
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Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. n. 476/1984 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. n. 398/1989, 398/1989 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’artdall’ art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titolo.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL 21.05.2018.
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Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. Legge 13 agosto 1984, n. 476/1984 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. Legge 30 novembre 1989, n. 398/1989, 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’artfatta salva l’applicazione dell’ art. 2 della citata L. Legge n. 476/1984 e successive modificazioni.s.m.i..
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. Legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.201839, comma 1 (Aspettative), se utilizzata allo stesso titolo.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste.
5. Il 0.Xx presente articolo sostituisce e disapplica e sostituisce l’art. 40 49, comma 8, lett. b) e l’art. 50, commi 1 e 2, CCNL del CCNL 21.05.2018.17/5/2004. Art. 42
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Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, elettive e per la cooperazione con i Paesi paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di leggelegge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i di- stacchi per motivi sindacali sono regolate dall’Accordo regionale quadro del 30 giugno 2003 recepito con D.P.R.S. n. 3387 del 26 settembre 2003.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. legge 13 agosto 1984, n. 476/1984 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. legge 30 novembre 1989, n. 398/1989, possono essere 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazionidi studio.
3. Ai sensi dell’art. 4Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, comma 2 della L. n. 53/2000il cui coniuge o convivente stabile presti servizio al- l’estero, può essere altresì concessa un’aspettativa chiedere una aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titoloassegni.
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di leggetempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, a titolo esemplificativocon preavviso di almeno quindici giorni, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis o in difetto di effettiva permanenza al- l’estero del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previstedipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3, se non dopo che sia trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL 21.05.2018nonché alle assenze di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
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