Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo Clausole campione

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. Art.6 : Sistema di partecipazione Art.7 : Comitato pari opportunità
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un’unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. La contrattazione collettiva integrativa individua con cadenza annuale le modalità di utilizzo delle risorse all’uopo destinate nell’ambito dell’autonomia di bilancio dell’ENAC e secondo quanto previsto dal presente contratto.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. Art. 6: Sistema di partecipazione
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. L’art. 5 del ccnl 9.8.2000 è sostituito come segue:
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. (art. 5 CCNL 16/2/1999 come sostituito dall’art. 4 CCNL del 12/6/2003) (art. 6 CCNL del 16/2/1999; art. 5 CCNL del 12/6/2003; art. 4 CCNL del 14/9/2007)
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all’entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e d). L’Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 9 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Amministrazione. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL 21.5.1996, salvo disdetta nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse prevista dal presente CCNL.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadrien- nale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trat- tarsi in un unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natu- ra, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).