Common use of Altri istituti contrattuali Clause in Contracts

Altri istituti contrattuali. Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto dal CCNL ANASTE, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti é condotta a livello complessivo. Personale assunto successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo A questo personale verrà applicato, dalla data della sua assunzione, il CCNL ANASTE. Tra le XX.XX. F.P. CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, Nazionali e l’ANASTE e l’UNEBA si conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le parti in data 2/8/95 ed in applicazione di quanto contenuto dal D.Lgs 19/9/94 n. 626, quanto segue. In applicazione dell’art. 18 del D.Lgs 19/9/94 n. 626, in tutte le aziende o unità produttive aderenti all’Anaste o all’Uneba, è eletto il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza. (R.L.S.) Il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza viene eletto, in ragione di 1 ogni 200 dipendenti o xxxxxxxx xx 000 xx xxxxxxxx azienda o Unità Produttiva. A tal fine si prendono in considerazione eventuali unità operative con attività omogenee, gestite dallo stesso Ente in un ambito territoriale provinciale. L’elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell’unità produttiva. Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica. L’assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n. 2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio. Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti proposti o che presentino formale richiesta che: – siano maggiorenni; – siano assunti a tempo pieno e indeterminato. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal D.Lgs. 626/94. Tale funzione non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) e/o delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso di dimissioni dello stesso, subentra il primo dei non eletti. E’ possibile la revoca del R.L.S. qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori interessati. Il R.L.S. esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la Sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge. Egli ha diritto ad accedere, senza creare problematiche allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel Piano per la Sicurezza. Per l’espletamento del proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte ore annuo di permesso retribuito pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’unità produttiva, con un minimo di 10 ore. Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 626/94. L’Azienda procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo. La verifica della qualità dell’operato del R.L.S. è attribuita ai lavoratori. Il R.L.S. seguirà un apposito corso di formazione. A tale titolo, egli ha diritto ad un monte ore di lavoro retribuito nella misura di numero 30 ore. Le parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l’adeguatezza del monte ore come sopra individuato. Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organismi Paritetici, la partecipazione del R.L.S. a detto xxxxx sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma. Ogni Ente gestore si impegna a costituire, entro i tempi fissati della normativa, il Servizio di Prevenzione così come stabilito dal D.Lgs. 626/94 ed il relativo Responsabile previa consultazione del R.L.S., ove eletto. Su iniziativa anche di una sola delle parti firmatarie sono istituiti gli Organismi Paritetici di cui all’art. 20 del D.Lgs. 626/94 a livello nazionale e regionale. Gli stessi operano con le finalità ed i compiti loro demandati dal D.Lgs. 626/94, sulla base di uno specifico regolamento da definirsi entro il 31/10/95. Le XX.XX. FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UIL-TUCS UIL Nazionali e l’ANASTE, nella consapevolezza dell’importanza della materia di cui trattasi si impegnano a promuovere, nel rispetto delle reciproche e necessarie autonomie, ogni utile iniziativa finalizzata ad una sua piena e puntuale gestione e sottolineano l’opportunità che le elezioni del R.L.S. avvengono nelle diverse realtà interessate nel più breve tempo possibile. Le parti convengono inoltre sull’opportunità di verifiche periodiche congiunte sul tema in questione ed a tal fine si impegnano a rincontrarsi entro il 30/06/1996 e, successivamente, a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l’efficacia di quanto pattuito e, se del caso, per un suo aggiornamento o modificazione. Si conviene infine che il presente verbale di accordo costituisca allegato al XXXX. Xxxxxx, 00 ottobre 1995 Tra CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA e CGIL, CISL, UIL, UGL premesso che: con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli; il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli; con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore; le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia; con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale

Altri istituti contrattuali. Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto dal CCNL ANASTEccnl Anaste, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti con- tratti é condotta a livello complessivo. Personale assunto successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo A questo personale verrà applicato, dalla data della sua assunzione, il CCNL ANASTEccnl Anaste. Tra le XX.XX. F.P. CGILFp-Cgil, FISASCATFisascat-CISLCisl, UILTUCSUiltucs-UILUil, Nazionali Uil Fpl nazionali e l’ANASTE l’Anaste e l’UNEBA l’Uneba si conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL ccnl sottoscritto tra le parti in data 2/8/95 2 agosto 1995 ed in applicazione di quanto contenuto dal D.Lgs 19/9/94 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, quanto segue. In applicazione applica- zione dell’art. 18 del D.Lgs 19/9/94 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in tutte le aziende o unità produttive aderenti all’Anaste o all’Uneba, è eletto il Rappresentante rappresentante dei lavoratori alla Sicurezzasicurezza. (R.L.S.Rls) Il Rappresentante rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza sicurezza viene eletto, in ragione di 1 ogni 200 dipendenti o xxxxxxxx xx 000 xx xxxxxxxx azienda o Unità Produttivaunità produttiva. A tal fine si prendono in considerazione eventuali unità unità operative con attività omogenee, gestite dallo stesso Ente ente in un ambito territoriale provinciale. L’elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell’unità produttiva. Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica. L’assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n. 2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio. Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti proposti o che presentino formale richiesta che: - siano maggiorenni; - siano assunti a tempo pieno e indeterminato. Il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal D.Lgs. 626/94. Tale funzione non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.Rsu) e/o delle Rappresentanze Sindacali Aziendali rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.Rsa) Il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso di dimissioni dello stesso, subentra il primo dei non eletti. E’ È possibile la revoca del R.L.S. Rls qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori interessati. Il R.L.S. Rls esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile responsabile per la Sicurezza sicu- rezza in tutti i casi previsti dalla legge. Egli ha diritto ad accedere, senza creare problematiche allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel Piano piano per la Sicurezzasicurezza. Per l’espletamento del proprio mandato, il R.L.S. Rls fruisce di un monte ore annuo di permesso retribuito pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’unità produttiva, con un minimo di 10 ore. Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 626/94. L’Azienda L’azienda procede attraverso le ordinarie or- dinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo. La verifica della qualità dell’operato del R.L.S. Rls è attribuita ai lavoratori. Il R.L.S. seguirà Rls se- guirà un apposito corso di formazione. A tale titolo, egli ha diritto ad un monte ore di lavoro retribuito nella misura di numero 30 ore. Le parti si impegnano im- pegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l’adeguatezza del monte ore come sopra individuato. Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organismi Pariteticiorganismi paritetici, la partecipazione del R.L.S. Rls a detto xxxxx corso sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma. Ogni Ente ente gestore si impegna a costituire, entro i tempi fissati della normativa, il Servizio servizio di Prevenzione prevenzione così come stabilito dal D.Lgs. 626/94 ed il relativo Responsabile responsabile previa consultazione del R.L.S.Rls, ove eletto. Su iniziativa anche di una sola delle parti firmatarie sono istituiti gli Organismi Paritetici organismi paritetici di cui all’art. 20 del D.Lgs. 626/94 a livello nazionale e regionale. Gli stessi operano con le finalità ed i compiti loro demandati dal D.Lgs. 626/94, sulla base di uno specifico regolamento da definirsi entro il 31/10/9531 ottobre 1995. Le XX.XX. FPFp-CGILCgil, FISASCATFisascat-CISLCisl, UILUiltucs-TUCS UIL Nazionali Uil, Uil Fpl nazionali e l’ANASTEl’Anaste, nella consapevolezza dell’importanza della materia di cui trattasi si impegnano a promuovere, nel rispetto delle reciproche e necessarie autonomie, ogni utile iniziativa finalizzata ad una sua piena e puntuale gestione e sottolineano l’opportunità che le elezioni del R.L.S. Rls avvengono nelle diverse realtà interessate nel più breve tempo possibile. Le parti convengono inoltre sull’opportunità di verifiche periodiche congiunte sul tema in questione ed a tal fine si impegnano a rincontrarsi entro il 30/06/1996 30 giugno 1996 e, successivamentesuccessi- vamente, a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l’efficacia di quanto pattuito e, se del caso, per un suo aggiornamento o modificazione. Si conviene infine che il presente verbale di accordo costituisca allegato al XXXX. Xxxxxx, 00 ottobre 1995 Tra CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA e CGIL, CISL, UIL, UGL premesso Premesso che: con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettivacollet- tiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istitutol’istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo D.Lgs. n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzioneassun- zione, specie delle cosiddette fasce deboli; il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna dall’odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli; con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in- quadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore; le parti in epigrafe - nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino ri- cerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi rela- tivi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia; con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità: Nel contratto verranno indicati: - la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5); - l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7); - l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispet- to alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali é preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto. Nel progetto verranno indicati: Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate infe- riori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavora- tore con la mansione alla quale é preordinato il progetto di reinserimento. Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2, lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Le parti, infine, si riservano di verificare, nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche pro- getti formativi per i contratti di reinserimento. - l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attri- buiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento; - un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei con- tratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal con- tratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.

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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94

Altri istituti contrattuali. Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto dal CCNL ANASTE, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti é condotta a livello complessivo. Personale assunto successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo A questo personale verrà applicato, dalla data della sua assunzione, il CCNL ANASTE. ACCORDO PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 Tra le XX.XX. F.P. CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, Nazionali e l’ANASTE e l’UNEBA si conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le parti in data 2/8/95 ed in applicazione di quanto contenuto dal D.Lgs 19/9/94 n. 626, quanto segue. In applicazione dell’art. 18 del D.Lgs 19/9/94 n. 626, in tutte le aziende o unità produttive aderenti all’Anaste o all’Uneba, è eletto il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza. (R.L.S.) Il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza viene eletto, in ragione di 1 ogni 200 dipendenti o xxxxxxxx xx 000 xx xxxxxxxx azienda o Unità Produttiva. A tal fine si prendono in considerazione eventuali unità operative con attività omogenee, gestite dallo stesso Ente in un ambito territoriale provinciale. L’elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell’unità produttiva. Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica. L’assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n. 2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio. Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti proposti o che presentino formale richiesta che: – siano maggiorenni; – siano assunti a tempo pieno e indeterminato. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal D.Lgs. 626/94. Tale funzione non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) e/o delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso di dimissioni dello stesso, subentra il primo dei non eletti. E’ possibile la revoca del R.L.S. qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori interessati. Il R.L.S. esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la Sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge. Egli ha diritto ad accedere, senza creare problematiche allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel Piano per la Sicurezza. Per l’espletamento del proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte ore annuo di permesso retribuito pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’unità produttiva, con un minimo di 10 ore. Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 626/94. L’Azienda procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo. La verifica della qualità dell’operato del R.L.S. è attribuita ai lavoratori. Il R.L.S. seguirà un apposito corso di formazione. A tale titolo, egli ha diritto ad un monte ore di lavoro retribuito nella misura di numero 30 ore. Le parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l’adeguatezza del monte ore come sopra individuato. Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organismi Paritetici, la partecipazione del R.L.S. a detto xxxxx sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma. Ogni Ente gestore si impegna a costituire, entro i tempi fissati della normativa, il Servizio di Prevenzione così come stabilito dal D.Lgs. 626/94 ed il relativo Responsabile previa consultazione del R.L.S., ove eletto. Su iniziativa anche di una sola delle parti firmatarie sono istituiti gli Organismi Paritetici di cui all’art. 20 del D.Lgs. 626/94 a livello nazionale e regionale. Gli stessi operano con le finalità ed i compiti loro demandati dal D.Lgs. 626/94, sulla base di uno specifico regolamento da definirsi entro il 31/10/95. Le XX.XX. FP-FP- CGIL, FISASCAT-CISL, UIL-TUCS UIL Nazionali e l’ANASTE, nella consapevolezza dell’importanza della materia di cui trattasi si impegnano a promuovere, nel rispetto delle reciproche e necessarie autonomie, ogni utile iniziativa finalizzata ad una sua piena e puntuale gestione e sottolineano l’opportunità che le elezioni del R.L.S. avvengono nelle diverse realtà interessate nel più breve tempo possibile. Le parti convengono inoltre sull’opportunità di verifiche periodiche congiunte sul tema in questione ed a tal fine si impegnano a rincontrarsi entro il 30/06/1996 e, successivamente, a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l’efficacia di quanto pattuito e, se del caso, per un suo aggiornamento o modificazione. Si conviene infine che il presente verbale di accordo costituisca allegato al XXXX. Xxxxxx, 00 ottobre 1995 Tra CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA e CGIL, CISL, UIL, UGL premesso che: con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli; il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli; con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore; le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia; con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Altri istituti contrattuali. Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto dal CCNL ANASTE, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti é condotta a livello complessivo. Personale assunto successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo A questo personale verrà applicato, dalla data della sua assunzione, il CCNL ANASTE. Tra le XX.XXOO.SS. F.P. CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, Nazionali e l’ANASTE e l’UNEBA si conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le parti in data 2/8/95 ed in applicazione di quanto contenuto dal D.Lgs 19/9/94 n. 626, quanto segue. In applicazione dell’art. 18 del D.Lgs 19/9/94 n. 626, in tutte le aziende o unità produttive aderenti all’Anaste o all’Uneba, è eletto il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza. (R.L.S.) Il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza viene eletto, in ragione di 1 ogni 200 dipendenti o xxxxxxxx xx 000 xx xxxxxxxx frazione di 200 in ciascuna azienda o Unità Produttiva. A tal fine si prendono in considerazione eventuali unità operative con attività omogenee, gestite dallo stesso Ente in un ambito territoriale provinciale. L’elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell’unità produttiva. Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica. L’assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n. 2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio. Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti proposti o che presentino formale richiesta che: – siano maggiorenni; – siano assunti a tempo pieno e indeterminato. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal D.Lgs. 626/94. Tale funzione non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) e/o delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso di dimissioni dello stesso, subentra il primo dei non eletti. E’ possibile la revoca del R.L.S. qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori interessati. Il R.L.S. esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la Sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge. Egli ha diritto ad accedere, senza creare problematiche allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel Piano per la Sicurezza. Per l’espletamento del proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte ore annuo di permesso retribuito pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’unità produttiva, con un minimo di 10 ore. Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 626/94. L’Azienda procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo. La verifica della qualità dell’operato del R.L.S. è attribuita ai lavoratori. Il R.L.S. seguirà un apposito corso di formazione. A tale titolo, egli ha diritto ad un monte ore di lavoro retribuito nella misura di numero 30 ore. Le parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l’adeguatezza del monte ore come sopra individuato. Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organismi Paritetici, la partecipazione del R.L.S. a detto xxxxx corso sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma. Ogni Ente gestore si impegna a costituire, entro i tempi fissati della normativa, il Servizio di Prevenzione così come stabilito dal D.Lgs. 626/94 ed il relativo Responsabile previa consultazione del R.L.S., ove eletto. Su iniziativa anche di una sola delle parti firmatarie sono istituiti gli Organismi Paritetici di cui all’art. 20 del D.Lgs. 626/94 a livello nazionale e regionale. Gli stessi operano con le finalità ed i compiti loro demandati dal D.Lgs. 626/94, sulla base di uno specifico regolamento da definirsi entro il 31/10/95. Le XX.XXOO.SS. FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UIL-TUCS UIL Nazionali e l’ANASTE, nella consapevolezza dell’importanza della materia di cui trattasi si impegnano a promuovere, nel rispetto delle reciproche e necessarie autonomie, ogni utile iniziativa finalizzata ad una sua piena e puntuale gestione e sottolineano l’opportunità che le elezioni del R.L.S. avvengono nelle diverse realtà interessate nel più breve tempo possibile. Le parti convengono inoltre sull’opportunità di verifiche periodiche congiunte sul tema in questione ed a tal fine si impegnano a rincontrarsi entro il 30/06/1996 e, successivamente, a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l’efficacia di quanto pattuito e, se del caso, per un suo aggiornamento o modificazione. Si conviene infine che il presente verbale di accordo costituisca allegato al XXXXCCNL. XxxxxxMilano, 00 12 ottobre 1995 Tra CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA e CGIL, CISL, UIL, UGL premesso che: con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli; il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli; con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore; le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia; con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale