Omissis Clausole campione

Omissis. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Omissis. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Omissis. Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza.
Omissis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza28‌ 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutti gli Enti del comparto, è individuato con le modalità di cui al D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto. 2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente all’Ente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato; b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte dell’Ente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. L’Ente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, 27 Il riferimento è da intendersi al comma 4 anche se nel testo originale è menzionato il comma 3.
Omissis. L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:
Omissis. L’art. 41 bis è introdotto nel CCNL come segue:
Omissis. L’art. 45 del CCNL è modificato come segue:
Omissis. Nel caso previsto dalla lettera a) tali termini sono ridotti alla metà. Il presente verbale di accordo integra la disciplina contrattuale vigente formando così il contenuto unitario del CCNL. In particolare in luogo di Omissis si intendono richiamate e vigenti le discipline già previste nel medesimo articolo del precedente CCNL.
Omissis. Fatte salve le norme di carattere generale di cui al presente articolo, in caso di utilizzo di attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei Paesi del G10 non appartenenti al SEE, i rapporti tra la Controparte e la Banca sono altresì regolati nei seguenti termini: (i) la Controparte, prima di utilizzare tali attività (a) contatta la Banca e comunica se sussistono adempimenti di natura fiscale, quali, ad esempio, la presentazione di documentazione da parte della Controparte stessa e/o della Banca nonché le modalità ed i termini per l’effettuazione di questi adempimenti, nonché (b) al fine degli adempimenti fiscali, fornisce informazioni esaustive sul proprio status fiscale e sulle caratteristiche delle attività che intende utilizzare. La Controparte si obbliga a produrre la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali; (ii) la Banca si riserva di non accettare le attività nelle giornate che costituiscono la data fiscale di riferimento (record date) di uno stacco cedola. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate per garantire le operazioni di finanziamento della Controparte, rimangono a carico della Banca; (iii) salvi i casi di dolo e colpa grave propri, la Banca ha diritto di rivalsa verso la Controparte per quanto dalla Banca stessa corrisposto, a chiunque e a qualunque titolo, in correlazione agli adempimenti derivanti dalla normativa fiscale estera applicabile alle predette attività.