Rinuncia al diritto di surroga Clausole campione

Rinuncia al diritto di surroga. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.
Rinuncia al diritto di surroga. L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le sole persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Rinuncia al diritto di surroga. Le Società - salvo in caso di dolo - rinunciano al diritto di surroga per le somme pagate ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del Sinistro.
Rinuncia al diritto di surroga. La Compagnia rinuncia all’esercizio del diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.
Rinuncia al diritto di surroga. La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso • Il conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo, • I trasportati • I Familiari dell’Assicurato.
Rinuncia al diritto di surroga. La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile. La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo. La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
Rinuncia al diritto di surroga. La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.
Rinuncia al diritto di surroga. La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
Rinuncia al diritto di surroga. SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Rinuncia al diritto di surroga. La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso: a) persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni; c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.