Common use of Antifurto e Localizzatore Satellitare Clause in Contracts

Antifurto e Localizzatore Satellitare. (condizione particolare operante solo se indicata la clausola 571 nella “Parte B” del contratto) a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza; b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una Centrale Operativa; c) il Centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Centrale Operativa. Il contraente deve altresì consegnare all’Agenzia della Società, all’atto dell’emissione della polizza, copia del contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l’avvenuta installazione; d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Centrale Opera- tiva, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione; e) la Centrale Operativa sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare; f) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia, altresì, conforme alle seguenti caratteristiche tecniche: f.1) Direttiva EC 95/54 per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica); f.2) Xxxxxxxxx Ec 73/23 per la Sicurezza Elettrica; f.3) Certificazione di sistema di qualità ISO 9001; f.4) Direttiva ISO7637. Tali caratteristiche tecniche dovranno essere riportate sul certificato di installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costrut- trice e/o da un suo rappresentante ed il certificato/documento deve essere consegnato all’Agenzia della Società all’atto dell’emissione della polizza; g) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS. La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell’allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS. L’assicurato, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà alla Società di assumere dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizza- zione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. Se il veicolo viene ritrovato, il contraente deve darne comunicazione alla Società. Sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente, considerate essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio, la Società gli riconosce condizioni contrattuali e di premio di maggior favore. Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina: • qualora una o più delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo; • ove il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla Centrale Operativa e che, quindi, la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto; • in caso di guasto del sistema antifurto e localizzazione satellitare e qualora l’assicurato sia stato messo a conoscenza dell’esistenza del guasto a carico del sistema di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia, altresì, provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Centrale Operativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino; la Società applicherà uno scoperto del 25%. Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventuale previsto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Antifurto e Localizzatore Satellitare. (condizione particolare operante solo se indicata la clausola 571 nella “Parte B” del contrattoScheda di polizza) a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza; b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una Centrale Operativa; c) il Centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Centrale Operativa. Il contraente deve altresì consegnare all’Agenzia della Società, all’atto dell’emissione della polizza, copia del contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l’avvenuta installazione; d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Centrale Opera- tivaOperativa, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione; e) la Centrale Operativa sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare; f) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia, altresì, conforme alle seguenti caratteristiche tecniche: f.1) Direttiva EC 95/54 per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica); f.2) Xxxxxxxxx Ec 73/23 per la Sicurezza Elettrica; f.3) Certificazione di sistema di qualità ISO 9001; f.4) Direttiva ISO7637. Tali caratteristiche tecniche dovranno essere riportate sul certificato di installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costrut- trice costruttrice e/o da un suo rappresentante ed il certificato/documento deve essere consegnato all’Agenzia della Società all’atto dell’emissione della polizza; g) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS. La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell’allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS. L’assicurato, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà alla Società di assumere dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizza- zione localizzazione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. Se il veicolo viene ritrovato, il contraente deve darne comunicazione alla Società. Sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente, considerate essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio, la Società gli riconosce condizioni contrattuali e di premio di maggior favore. Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina: • qualora una o più delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo; • ove il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla Centrale Operativa e che, quindi, la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto; • in caso di guasto del sistema antifurto e localizzazione satellitare e qualora l’assicurato sia stato messo a conoscenza dell’esistenza del guasto a carico del sistema di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia, altresì, provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Centrale Operativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino; la Società applicherà uno scoperto del 25%. Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventuale previsto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile

Antifurto e Localizzatore Satellitare. (condizione particolare operante valida per autovetture, autocari, autocaravan e ope- rante solo se indicata indicato sulla Scheda di polizza) Il contraente/assicurato dichiara che sul vei- colo per il quale è prestata la clausola 571 nella “Parte B” del contratto) a) il sistema garanzia Furto e rapina è installato un antifurto e di localizzazione localizzatore satellitare sia GPS/GSM/GPRS, per il quale è stato installato a bordo del veicolo attivato abbonamento al relativo servizio e che esso risulti operante secondo le procedure risulta conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di attivazione riportate nelle condizioni del contratto seguito indicata: - direttiva 95/54/CE per la EMC (compatibili- tà elettromagnetica); - direttiva Ec 73/23 per la sicurezza elettrica; - certificazione di fornitura sistema di qualità ISO 9001; - direttiva 2004/104/CE (ISO 7637). Dichiara, altresì, che tale dispositivo è stato in- stallato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza; b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una Centrale Operativa; c) il Centro punti vendita ufficiali, centri di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica da lui formalmente riconosciuti e collaudoconvenzionati, sia dalla casa costruttrice del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Centrale Operativaveicolo e/o suo rap- presentante. Il contraente deve altresì consegnare contraente/assicurato si impegna a consegna- re all’Agenzia della Società, all’atto dell’emissione della dell’emissio- ne del contratto di assicurazione: - certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in polizza, copia del ; - contratto di fornitura dei servizi e del documento docu- mento comprovante l’avvenuta installazione; d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Centrale Opera- tiva, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione; e) . la Centrale Operativa sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare; f) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia, altresì, conforme alle seguenti caratteristiche tecniche: f.1) Direttiva EC 95/54 per Società presta la EMC (Compatibilità Elettromagnetica); f.2) Xxxxxxxxx Ec 73/23 per la Sicurezza Elettrica; f.3) Certificazione di sistema di qualità ISO 9001; f.4) Direttiva ISO7637. Tali caratteristiche tecniche dovranno essere riportate sul certificato di installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costrut- trice e/o da un suo rappresentante ed il certificato/documento deve essere consegnato all’Agenzia della Società all’atto dell’emissione della polizza; g) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS. La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell’allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS. L’assicurato, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà alla Società di assumere dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizza- zione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. Se il veicolo viene ritrovato, il contraente deve darne comunicazione alla Società. Sulla base In considerazione delle dichiarazioni rese dal contraentecon- traente/assicurato e degli obblighi dallo stesso assunti, considerate considerati essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio, la Società rischio ed a fronte dei quali gli riconosce sono riconosciute condizioni contrattuali e di premio ed eco- nomiche di maggior favore. Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina: • qualora una o più delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo; • ove il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla Centrale Operativa xxxxxxxx Xxxxx e rapina a condizione che, quindi, la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto; • in caso di guasto del sistema antifurto e localizzazione satellitare e qualora l’assicurato sia stato messo a conoscenza dell’esistenza del guasto a carico del sistema di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia, altresì, provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Centrale Operativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino; la Società applicherà uno scoperto del 25%. Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventuale previsto.:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Antifurto e Localizzatore Satellitare. (condizione particolare operante solo se indicata la clausola 571 nella “Parte B” del contratto)) localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS e che è stato attivato l’abbonamento al relativo servizio. Il contraente dichiara altresì che tale dispositivo è stato installato: a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza; b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una Centrale Operativa; c) il Centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Centrale Operativa. Il contraente deve altresì consegnare all’Agenzia della Società, all’atto dell’emissione della polizza, copia del contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l’avvenuta installazione; d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Centrale Opera- tivaOperativa, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione; e) la Centrale Operativa sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare; f) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia, altresì, conforme alle seguenti caratteristiche tecniche: f.1) Direttiva EC 95/54 per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica); f.2) Xxxxxxxxx Ec 73/23 per la Sicurezza Elettrica; f.3) Certificazione di sistema di qualità ISO 9001; f.4) Direttiva ISO7637. Tali caratteristiche tecniche dovranno essere riportate sul certificato di installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costrut- trice costruttrice e/o da un suo rappresentante ed il certificato/documento deve essere consegnato all’Agenzia della Società all’atto dell’emissione della polizza; g) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS. La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell’allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS. L’assicurato, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà alla Società di assumere dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizza- zione localizzazione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. Se il veicolo viene ritrovato, il contraente deve darne comunicazione alla Società. Sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente, considerate essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio, la Società gli riconosce condizioni contrattuali e di premio di maggior favore. Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina: • qualora una o più delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo; • ove il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla Centrale Operativa e che, quindi, la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto; • in caso di guasto del sistema antifurto e localizzazione satellitare e qualora l’assicurato sia stato messo a conoscenza dell’esistenza del guasto a carico del sistema di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia, altresì, provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Centrale Operativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino; la Società applicherà uno scoperto del 25%. Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventuale previsto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione