Contratto di assicurazione Corpi veicoli terrestri
Contratto di assicurazione Corpi veicoli terrestri
ed altre garanzie
Sicurezza Integrale Aurora
POLIZZA CUMULATIVA - ALTRE FORME Ed. 01.10.2011
Nota informativa Condizioni di assicurazione Sezione Corpi veicoli terrestri Sezione Tutela legale
Sezione Patente
Condizioni generali comuni Condizione particolare comune Codice civile
Fonti normative
Informativa privacy
“PARTE A” - 9013/10
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri dei veicoli a motore e rimorchi, nonché per altre garanzie, denominato ”SICUREZZA INTEGRALE AURORA” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;
- il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contrante e dell’assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in carattere di colore blu, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Unipol Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE.
1. Informazioni generali.
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”), società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..
b) Sede legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico 051.5077111, telefax 051.375349; sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica info-danni@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società.
Le informazioni che seguono sono relative al bilancio approvato per l’anno 2010:
- patrimonio netto: € 1.225.389.670,00;
- capitale sociale: € 150.300.000,00;
- totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00;
- indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza: il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovare o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.
In ogni caso la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
Si rinvia all’art. 31 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni.
Le coperture offerte dal contratto, specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alla tipologia del veicolo assicurato, sono le seguenti:
a) Incendio ed altri danni: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio dell’impianto di alimentazione e fulmine, anche se causati da dolo di terzi, limitatamente ai danni conseguenti ad incendio.
Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
b) Xxxxx e rapina: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati.
Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
c) Eventi socio-politici: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo.
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
d) Fenomeni naturali: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufera, trombe d’aria, uragani e cose da essi trasportate; di caduta di grandine, neve e ghiaccio, pressione della neve, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, eruzioni
vulcaniche, terremoti e maremoti, caduta di alberi o di sassi e collisione con animali selvatici. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
e) Guasti accidentali: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro animali o ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del veicolo con qualunque mezzo purché identificato.
Si rinvia all’art. 6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
f) Garanzie accessorie: copre le spese sostenute e comprovate da presentazione di regolare documentazione probatoria, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, ripristino dei dispositivi di sicurezza a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per incidente da circolazione; sostituzione delle serrature del veicolo a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi; acquisizione dei documenti per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo; sostituzione ed installazione dei cristalli, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.
Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
g) Tutela legale: copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Si rinvia all’art. 18 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
h) Patente: copre le spese sostenute dal conducente del veicolo assicurato, a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione, purché l’evento abbia prodotto, nei confronti dei terzi, la morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli.
Si rinvia all’art. 26 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 19, 25, 27 e 32 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette garanzie sono prestate con scoperti, franchigie/ minimi non indennizzabili e nel limite delle somme assicurate.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto indicato sulla Scheda di polizza “Parte B” del contratto, nonché agli articoli 4, 5, 6, 7, 18 e 26 delle Condizioni di assicurazione.
Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia/minimo non indennizzabile
1° esempio
- somma assicurata € 10.000,00;
- danno € 1.500,00;
- franchigia/minimo non indennizzabile € 250,00. Indennizzo: € 1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00.
2° esempio
- somma assicurata € 10.000,00;
- danno € 200,00;
- franchigia/minimo non indennizzabile € 250,00.
Nessun indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 10.000,00;
- scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di € 500,00. Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00.
2° esempio
- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 3.000,00;
- scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di € 500,00.
Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (lo scoperto del 10% del danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile).
Meccanismo di funzionamento del limite della somma assicurata:
- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 60.000,00. Risarcimento: € 50.000,00.
Assicurazione parziale: se l’assicurazione è prestata a “valore intero”, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.
Esempio:
Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata
Valore delle cose assicurate
Esempio di assicurazione parziale relativo alla garanzia Incendio:
- somma assicurata : € 50.000,00;
- valore del veicolo: € 80.000,00;
- danno: € 40.000,00.
Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l’applicazione di eventuali scoperti e franchigie/minimi non indennizzabili). Si rinvia all’art. 13 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio.
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del contraente o dell’assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Si rinvia all’art. 34 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio.
Il contraente o l’assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o all’Agenzia presso cui è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio.
Si rinvia all’art. 33 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Qui di seguito si illustra un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
Esempio di variazione del rischio per la garanzia Xxxxx e rapina
Successivamente alla stipula del contratto l’assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un’altra città. Tale circostanza determina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o all’Agenzia poiché, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro, la Società ha la facoltà di ridurre l’indennizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione.
6. Premi.
Il premio deve essere pagato secondo le modalità stabilite dal contratto, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
Si rinvia agli articoli 31 e 39 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il premio può essere frazionato e gli oneri aggiuntivi sono del:
• 3% per il frazionamento semestrale;
• 4% per il frazionamento quadrimestrale;
• 5% per il frazionamento trimestrale.
7. Recesso.
Avvertenza: il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
Si rinvia all’art. 30 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Per l’assicurazione di Tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Ai sensi dell’art. 1913 del codice civile, il sinistro deve essere denunciato immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l’assicurato ne siano venuti a conoscenza.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Si rinvia agli articoli 11 e 28 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la Legge italiana.
10 Regime fiscale.
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio ed altri danni, Xxxxx e rapina, Eventi socio-politici, Fenomeni naturali, Guasti accidentali, Garanzie accessorie e Patente: 13,50%;
b) Tutela legale: 12,50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro alla Società immediatamente e comunque entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, con l’indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.
Per la garanzia Assistenza, il contraente o l’assicurato devono contattare la Centrale Operativa IMA Italia Assistance S.p.A. nel momento in cui si verifica il sinistro.
In caso di mancato accordo, solo per le garanzie prestate nelle Sezioni “Corpi Veicoli Terrestri” e “Infortuni” delle Condizioni di assicurazione, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti/medici nominati rispettivamente dall’assicurato e dalla Società.
I periti/medici, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito/medico.
La spesa del terzo perito/medico è a carico della parte soccombente.
Si rinvia agli articoli 13 e 29 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale è affidata ad ARAG Assicurazioni S.p.A. - xxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Si rinvia agli articoli 21 e 22 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Unipol Assicurazioni S.p.A.
- Ufficio Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) - Tel.: 00.00000000 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), fax: 00.00000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.000000.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
13. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
14. Perizia contrattuale
Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni ”Corpi Veicoli Terrestri”, che la Società e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti.
Per la garanzia Tutela legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri ed altre garanzie
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.
• Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
• Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
• Accessori fono-audiovisivi: radio, radiotelefono, lettore compact disc, lettore dvd, navigatore satellitare, mangianastri, registratore, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
• Assicurato: persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall’art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
• Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
• Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
• Bagaglio: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.
• Carta verde: certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
• Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
• Contratto/Polizza: documenti che provano l’assicurazione e che si compongono del presente Fascicolo informativo, denominato “Parte A”, nonché della scheda di polizza e di altri documenti rilasciati dalla Società (ad esempio, appendici e quietanze di rinnovo).
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Danno totale: perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l’assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
• Deprezzamento: svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
• Ebbrezza alcolica: stato di ubriachezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’art. 186 del Nuovo codice della strada.
• Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
• Eurotax: bollettino periodico pubblicato dall’editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli e dei natanti nuovi od usati.
• Franchigia: somma che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro.
• Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Isvap: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
• Legge: decreto legislativo n.209 del 7.9.2005, Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni.
• Minimo non indennizzabile: importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile.
• Nuovo codice della strada: decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992, e successive modifiche.
• Premio: somma dovuta dal contraente alla Società.
• Proprietario: intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati al proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
• Quattroruote: rivista mensile, pubblicata dall’editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al “Valore Infocar”.
• Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
• Regola proporzionale: norma che stabilisce che l’indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
• Xxxxxxx: possibilità di prosecuzione del rapporto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Scoperto: parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro.
• Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
• Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• Società: Unipol Assicurazioni S.p.A..
• Surrogazione: diritto che la Società ha, in forza dell’art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.
• Tariffa: insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
• Tutela legale: l’assicurazione rientrante nel ramo 17 di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 209/05 Codice delle assicurazioni private, disciplinata agli artt.. 163 - 164 – 173 - 174 e correlati.
• Unico caso assicurativo: per la garanzia Tutela legale, il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
• Veicolo: veicolo a motore per la circolazione su strada o relativo rimorchio, indicato nella scheda di polizza. Si considerano facenti parte del veicolo, la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli accessori di serie stabilmente fissati, inerenti l’uso a cui il veicolo è destinato. Sono esclusi gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all’attività svolta.
Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/10/2011
Unipol Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxxx Xxxxxx)
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri ed altre garanzie
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri ed altre garanzie
Art. 1. – Xxxxxxx assicurato La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi, se assicurati, gli accessori aggiuntivi, in conseguenza degli eventi garantiti. La Società si obbliga, altresì, per i danni previsti nelle Garanzie accessorie, se rese operanti.
Art. 2. – Incendio ed altri danni
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)
La garanzia è prestata per i seguenti eventi:
• incendio;
• esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione;
• xxxxxxx, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti. La garanzia é operante anche nel caso di:
• colpa grave dell’assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell’assicurato;
• dolo di terzi limitatamente ai danni conseguenti ad incendio.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice civile, nei confronti dell’assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell’assicurato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.
La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di € 250.000,00 per sinistro, i danni materiali e diretti provocati a beni mobili o immobili di terzi in conseguenza di incendio del veicolo nonché di esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale quale definita dalla Legge.
Questa estensione non opera:
a) se il sinistro sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento o svuotamento dei serbatoi;
b) per i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall’assicurato;
c) per i danni da inquinamento dell’ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose.
Art. 3. – Furto e rapina
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)
La garanzia è prestata per i seguenti eventi:
• furto, consumato o tentato;
• xxxxxx, anche se subita ad opera di terzi trasportati. Sono compresi i danni subiti dal veicolo:
• nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina;
• durante il suo possesso o uso abusivo conseguente al reato;
• nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo.
La validità della garanzia Furto e rapina è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.
Art. 4. – Eventi socio-politici
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)
La garanzia è prestata per i seguenti eventi:
• tumulti popolari, scioperi e sommosse;
• atti di terrorismo e sabotaggio.
Inoltre - con l’eccezione per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette - la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da:
• vandalismo.
La garanzia opera sempre che l’assicurato od il conducente non vi abbiano preso parte attiva.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.
Art. 5. – Fenomeni naturali
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)
La garanzia è prestata per i seguenti eventi:
• bufera, trombe d’aria, uragani e cose trasportate da tali eventi;
• allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
• caduta di xxxxxxxx, neve e ghiaccio;
• pressione della neve;
• frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
• eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
• caduta di alberi o di sassi;
• collisione con animali selvatici.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.
Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l’assicurato.
Art. 6. – Guasti accidentali
(garanzia facoltativa, valida esclusivamente per i veicoli, operante solo se richiamata nella scheda di polizza la forma di garanzia “1” e corrisposto il relativo premio)
La garanzia è prestata per i seguenti eventi:
• collisione con altri veicoli identificati con targa;
• urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
• uscita di strada;
• ribaltamento;
• rottura di ponti e di strade;
• cedimento del terreno e rovina di edificio;
• caduta di alberi o di sassi;
• trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato; verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche e private.
La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell’assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell’assicurato e la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice civile, nei confronti dei medesimi soggetti.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, di minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza. Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l’assicurato.
Art. 7. – Garanzie accessorie
(garanzia facoltativa, operante entro i limiti di indennizzo convenuti, per le prestazioni richiamate nella scheda di polizza per le quali è corrisposto il relativo premio)
La garanzia è prestata per i seguenti eventi:
• Danni da imbrattamento
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime d’incidenti stradali. La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell’Autorità.
• Rottura cristalli
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute per la sostituzione ed installazione dei cristalli, delimitanti l’abitacolo del veicolo, danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatto di terzi. La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili, né per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni.
La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
• Fenomeno elettrico
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di auto d’epoca, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozzette)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
• Ripristino dei dispositivi di sicurezza
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicoli ad eccezione di auto d’epoca, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozzette)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell’attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione. La garanzia é valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
• Ripristino dell’autorimessa
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’assicurato o del contraente in conseguenza d’incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo.
• Recupero, parcheggio e rimessaggio
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità, a seguito d’incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’assicurato.
• Sostituzione delle serrature
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento o furto delle chiavi, nonché per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
• Immatricolazione e/o passaggio di proprietà
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione a seguito di sinistro, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo e previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
• Duplicato della patente
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente, in caso d’incendio, smarrimento o furto, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
• Custodia
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per custodia nell’attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell’Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione per il quale la garanzia assicurativa sia operante.
• Danni al bagaglio
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozzette)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio.
• Ripristino dell’impianto antifurto
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di auto d’epoca, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozzette)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, in caso di incidente da circolazione, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare.
La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
• Tassa di proprietà
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, si obbliga a rimborsare la quota della tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data della perdita di possesso e la data di scadenza della tassa pagata. La garanzia opera in caso di furto totale, rapina o distruzione del veicolo a seguito di sinistro, presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
• Acquisizione documenti per la liquidazione
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus)
La Società si obbliga a rimborsare le spese per l’acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza.
• Collisione con veicolo non assicurato
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.
L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 del Codice civile, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
• Deroga al degrado
(garanzia accessoria operante per le autovetture ad uso privato e per i veicoli ad uso promiscuo)
A parziale deroga dell’art. 13 - Determinazione dell’ammontare del danno, in caso di danno parziale alle parti meccaniche al veicolo assicurato risarcibile sulla base della garanzie Furto e rapina e Guasti accidentali, l’indennizzo dei pezzi di ricambio viene determinato in base al loro valore a nuovo, senza tener conto del deprezzamento
Tale condizione opera fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato.
Trascorso tale termine, si applicherà un deprezzamento pari al 10% per ogni anno intero della vita del veicolo con riferimento alla data della sua prima immatricolazione, con il massimo del 50%.
Art. 8. – Forma di garanzia ”3” “a primo rischio assoluto” La garanzia è prestata fino a concorrenza del valore assicurato per ogni sinistro senza applicazione, nella determinazione dell’ammontare del danno, della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice civile.
Art. 9. – Forma di garanzia ”7” “a valore commerciale“
La garanzia è prestata fino a concorrenza del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con riferimento:
• limitatamente alle autovetture, alla valutazione pubblicata nella rivista “Quattroruote” riportata nel fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro;
• per gli altri veicoli, alla valutazione pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” riportata sul fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.
Qualora il veicolo non risulti quotato dalle suddette riviste, si farà riferimento al valore di mercato del veicolo.
Art. 10. – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non è operante per i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare;
b) avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, vandalismo, salvo che sia stata resa operante la garanzia Eventi socio-politici;
c) avvenuti in conseguenza di bufera, trombe d’aria ed uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate, caduta di grandine, neve e ghiaccio, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti, salvo che sia stata resa operante la garanzia Fenomeni naturali o - per la sola rottura cristalli - la garanzia Garanzie accessorie;
d) avvenuti in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
e) determinati o agevolati da dolo o - limitatamente al furto ed alla rapina - da colpa grave del contraente, dell’assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo;
f) di semplici bruciature non seguite da incendio;
g) di fenomeno elettrico comunque verificatosi, salvo che sia stata resa operante la garanzia Garanzie accessorie;
h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i) conseguenti ad appropriazione indebita;
j) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
k) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili.
Inoltre, qualora sia stato reso operante l’art. 6 - Guasti accidentali, l’assicurazione non é operante:
l) se alla guida vi é persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, salvo i casi di:
• superamento con esito favorevole dell’esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle Autorità a norma del Nuovo Codice della Strada;
• patente scaduta, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
m) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
n) per i danni subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuoristrada”;
o) per i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
p) per i danni avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 11. – Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell’entità approssimativa del danno.
Nei casi di furto, rapina, incendio, smarrimento ed eventi sociopolitici dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dalla stessa.
Se il furto o la rapina é avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana.
Art. 12. – Riparazioni - sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
La Società, invece di pagare l’indennizzo e con il consenso dell’assicurato, può far eseguire, a regola d’arte, direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché sostituire lo stesso o parte di esso con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore commerciale al momento del sinistro.
Art. 13. – Determinazione dell’ammontare del danno
Premesso che:
• non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale;
• se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del Codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza;
• se l’assicurazione viene prestata a “primo rischio assoluto”, la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l’art. 1907 del Codice civile.
L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto:
- per le autovetture:
della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nella rivista “Quattroruote” richiamandosi al “Valore Infocar” del fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista “Quattroruote”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.
Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base al “Valore Infocar” pubblicato sulla rivista “Quattroruote” richiamandosi al fascicolo del mese in cui é stato immatricolato.
Qualora il danno sia parziale l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore
a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.
L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- per gli altri veicoli:
della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si é verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.
Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubblicata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui é stato immatricolato.
Qualora il danno sia parziale l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.
L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione dello stesso, con il massimo del 50%.
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., salvo il caso in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.
Art. 14. – Liquidazione del danno e nomina dei periti
La liquidazione del danno può aver luogo mediante accordo fra le parti.
Le controversie, su concorde richiesta dell’assicurato e della Società ed in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, a periti di parte nominati rispettivamente dall’assicurato e dalla Società.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovi la residenza dell’assicurato.
I periti devono:
a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 11 e 12;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazioni di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito é a carico della parte soccombente. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 15. – Pagamento dell’indennizzo
La Società, verificata l’operatività della garanzia e concordata l’entità del danno anche in base agli eventuali limiti di indennizzo previsti in polizza, provvede al pagamento dell’indennizzo entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
In caso di furto o rapina senza ritrovamento, la Società provvede al pagamento nei termini precedentemente indicati, sempre che l’assicurato, a richiesta della stessa, abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l’estratto cronologico oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà ed il certificato dello stato giuridico attuale del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.
La Società, sia in caso di furto parziale o totale che in caso di rapina ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:
• il certificato di chiusa istruttoria o certificato di vigenza di procedimento penale;
• il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo. Il costo della procura rimane a carico della Società.
Art. 16. – Recuperi
In caso di furto o di rapina l’assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti. Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui all’art. 13. Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.
Qualora, invece, l’assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all’atto della liquidazione del danno, come previsto dall’art. 15, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.
Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell’eccedenza all’assicurato. In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all’assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
Art. 17. – Antifurto e localizzatore satellitare
(condizione particolare operante solo se indicata la clausola 571 nella “Parte B” del contratto)
La Società prende atto, su dichiarazione del contraente, che sul veicolo assicurato con la garanzia Furto e rapina è installato un antifurto e
localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS e che è stato attivato l’abbonamento al relativo servizio. Il contraente dichiara altresì che tale dispositivo è stato installato:
• di serie, dalla casa costruttrice, oppure,
• come accessorio fatturato, all’atto dell’acquisto, da concessionari, filiali o da centri di installazione convenzionati e formalmente riconosciuti
dal produttore o dai suoi punti di vendita ufficiali.
In considerazione delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente, la Società presta la garanzia Furto e rapina a condizione che:
a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una Centrale Operativa;
c) il Centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Centrale Operativa. Il contraente deve altresì consegnare all’Agenzia della Società, all’atto dell’emissione della polizza, copia del contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l’avvenuta installazione;
d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Centrale Operativa, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione;
e) la Centrale Operativa sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia, altresì, conforme alle seguenti caratteristiche tecniche:
f.1) Direttiva EC 95/54 per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica);
f.2) Xxxxxxxxx Ec 73/23 per la Sicurezza Elettrica;
f.3) Certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
f.4) Direttiva ISO7637.
Tali caratteristiche tecniche dovranno essere riportate sul certificato di installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costruttrice e/o da un suo rappresentante ed il certificato/documento deve essere consegnato all’Agenzia della Società all’atto dell’emissione della polizza;
g) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS.
La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell’allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS.
L’assicurato, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà alla Società di assumere dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito.
Se il veicolo viene ritrovato, il contraente deve darne comunicazione alla Società.
Sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente, considerate essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio, la Società gli riconosce condizioni contrattuali e di premio di maggior favore.
Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina:
• qualora una o più delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
• ove il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla Centrale Operativa e che, quindi, la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto;
• in caso di guasto del sistema antifurto e localizzazione satellitare e qualora l’assicurato sia stato messo a conoscenza dell’esistenza del guasto a carico del sistema di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia, altresì, provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Centrale Operativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino;
la Società applicherà uno scoperto del 25%.
Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventuale previsto.
Esclusioni
La copertura dei rischi furto e rapina non è operante:
1. in caso di interruzione della fornitura di servizi da parte della Centrale Operativa e in caso di mancato/interrotto pagamento del canone;
2. per mancata consegna della prevista documentazione da parte dell’assicurato;
3. nel caso in cui il contraente e/o l’assicurato abbia in corso contenziosi con i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l’interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo;
4. per i costi del recupero del veicolo, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da altre garanzie previste da altre sezioni di polizza.
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a: ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, - 00000 Xxxxxx,xx seguito denominata ARAG, alla quale l’assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 000.0000000;
fax per denuncia del nuovo caso assicurativo: 045.8290557; mail per denuncia del nuovo caso assicurativo: xxxxxxx@xxxx.xx;
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del caso assicurativo: 045.8290449.
Art. 18. – Oggetto dell’assicurazione
1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale convenuto nella Scheda di polizza per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti in seguito ad incidente tra veicoli, nei seguenti casi:
a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all’art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
a.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge viene garantito con un massimale di € 50.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:
- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
- per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all’estero.
a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge).
La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 19 – Esclusioni, lettera i) nel solo caso di violazione dell’art. 186 Nuovo codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all’art. 19 – Esclusioni, lettera e);
d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
e) sostenere controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx, dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art. 1917 del codice civile);
f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, provvederà alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 19 – Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;
2. L’assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il contraente e/o l’assicurato ed il legale che stabiliscono diversi compensi professionali;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 23 - Gestione del caso assicurativo, comma 4;
• le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 23 - Gestione del caso assicurativo, comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n.91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
3. Le garanzie sono prestate:
al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla scheda “Parte B” del contratto.
Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonchè per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito danni materiali o lesioni personali.
Art. 19 – Esclusioni
Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (fermarsi e prestare soccorso in caso d’incidente) del Nuovo codice della strada;
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI.
Art. 20. – Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’art. 21 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale , entro 365 giorni (1 anno) dalla cessazione del contratto stesso.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 21. – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
1. L’assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato.
5. L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l’intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.
Art. 22 – Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. 21 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L’assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, nè in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Nè Società nè ARAG sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 23 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 24 – Pagamenti – Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 25 – Estensione territoriale
La copertura assicurativa è operante nell’ambito territoriale per la quale è valida l’assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.
Art. 26. – Rischio assicurato
(garanzia facoltativa, operante solo se espressamente richiamata nella “Parte B” del contratto e corrisposto il relativo premio)
La Società assume a proprio carico, nei limiti pattuiti ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese sostenute dal conducente a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.
La garanzia è operante se l’incidente avviene durante il periodo di validità dell’assicurazione e se produce, nei confronti dei terzi, la morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli. Qualora il conducente sia imputato del reato di omissione di soccorso o di fuga, la garanzia è operante a condizione che sia prosciolto o assolto dal reato.
• Autoscuola – Corso di recupero punti patente
Qualora dalla patente di guida del conducente siano decurtati dei punti, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare presso un’autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decurtazioni avvenute in costanza di polizza, fermi restando i minimi di legge.
La Società provvederà al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
La prestazione è operante a condizione che, dopo il verificarsi dell’evento, il numero residuo dei punti della patente di guida del conducente sia pari od inferiore a dodici.
• Spese per esame di revisione della patente
Qualora dalla patente del conducente siano decurtati tutti i punti, la Società rimborsa, sino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.
La Società provvederà al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante le spese sostenute. La prestazione è operante a condizione che al momento del sinistro il conducente fornisca documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente, al momento della sottoscrizione della polizza, non fosse inferiore a dodici.
• Spese di deposito
Qualora il veicolo assicurato sia sottoposto a sequestro presso un deposito giudiziario, la Società, previa consegna di idonea documentazione, rimborserà le relative spese sino alla concorrenza di € 600,00 per anno assicurativo.
• Spese per interprete
Qualora il conducente si trovi all’estero e a seguito dell’evento garantito sia sottoposto ad interrogatorio e/o arresto, la Società rimborsa, previa consegna della fattura e fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per ricevere l’assistenza di un interprete.
• Spese documenti di circolazione
Qualora in conseguenza dell’evento garantito si verifichi la distruzione dei documenti di circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.
Art. 27 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
b) in caso di violazione degli artt.186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti);
c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell’art.189 del Nuovo Codice della Strada, salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
d) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) per fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate;
f) se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida.
Art. 28 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando il conducente ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della notifica del provvedimento adottato dall’Autorità.
Il conducente deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.
Art. 29 - Pagamento delle spese sostenute
La Società, previa consegna dell’idonea documentazione, richiesta dalla natura delle singole prestazioni, provvederà al rimborso del costo sostenuto in base ai relativi limiti di indennizzo.
Le prestazioni operano per gli eventi avvenuti durante il periodo di validità della polizza.
Art. 30. – Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per la Società a tale momento.
Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Art. 31. – Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze previste contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o ufficio) cui é assegnato il contratto.
Art. 32. – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Andorra e della Russia.
L’assicurazione, anche se la garanzia Responsabolità civile obbligatoria è prestata da altra Impresa, vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Art. 33. – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni del contraente
Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative ai fattori che influiscono sulla valutazione del rischio o in caso di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento dello stesso rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 34. – Sospensione in corso di contratto
Non è consentita la sospensione del contratto.
Art. 35. – Foro competente
Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell’assicurato.
Art. 36. – Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione, sono a carico del contraente.
Art. 37. – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.
Art. 38. – Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX
Art. 39. – Polizza amministrata a regolazione premio
(operante solo se indicato il codice 179 nella scheda di polizza)
Il contratto è stato emesso in base agli elementi comunicati dal contraente all’atto della stipulazione.
Eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso della durata contrattuale devono essere comunicate alla Società; le variazioni avranno effetto dalle ore 24 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dal telegramma o telex o facsimile con cui la registrazione è notificata alla Società.
La regolazione del premio relativa alle variazioni contrattuali, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni annualità. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il quindicesimo giorno dalla data in cui la Società effettua la comunicazione al contraente.
Il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile.
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1882 Nozione
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro , ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenza con dolo o colpa
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’Assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’Assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
Ed. 01/10/2011
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri ed altre garanzie
INFORMATIVA PRIVACY
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri ed altre garanzie
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Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3), nonché ai connessi adem- pimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assi- curativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5).
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Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
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1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo.
5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione
commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
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Informativa A Unipol - Ed. 01/07/2011
Mod. U9013A10 - Ed. 10/2011 - St. 08/2011 - CAL. 8.000