Common use of Appalto Clause in Contracts

Appalto. Le parti sociali stipulanti, preso atto delle caratteristiche del settore e del ricorso generalizzato ai contratti di appalto, in particolare in riferimento ai frequenti turn-over nei rapporti tra aziende e alta temporaneità, occasionalità e stagionalità degli appalti, concordano nell'obiettivo primario della salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi. Le parti stipulanti delineano in materia di cambio di appalto la seguente disciplina, vincolante per tutte le aziende produttrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le aziende committenti a prescindere dalla loro personalità giuridica. La presente disciplina si applica ove: - entrambe le aziende abbiano in organico più di 50 dipendenti ciascuna; - l'appalto abbia una durata superiore a 3 mesi; - il numero di dipendenti per la quale è stato richiesto il cambio d'appalto sia più di 5. Restano esclusi dalle presenti previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati al 1° o al 3° livello e quelli con un'anzianità nell'appalto inferiore a 3 mesi. In presenza di cessazione di appalto, l'azienda cessante è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta, non oltre i 30 giorni lavorativi antecedenti alla data di cessazione, alle R.S.A. ove esistenti e ai rappresentanti delle XX.XX. territorialmente competenti aderenti alle Associazioni firmatarie del presente c.c.n.l., indicando, oltre alla consistenza numerica dei lavoratori in esubero, le seguenti informazioni relative a ciascuno di essi: - dati personali; - codice fiscale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda cessante; - anzianità nell'appalto; - orario lavorativo settimanale; - livello di inquadramento; - riconoscimento di eventuali assegni "ad personam" e/o superminimi percepiti dai lavoratori e derivanti dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto; - titoli di studio professionali e formazione; - lista del personale assunto ai sensi delle leggi n. 482/1968 e n. 68/1999. La comunicazione di fine appalto da parte dell'azienda cessante, è considerata apertura della procedura per licenziamenti individuali e plurimi per giustificato motivo oggettivo. L'obbligo di comunicazione scritta è previsto anche in capo all'azienda committente, tenuta ad indicare alle suddette rappresentanze sindacali, nei tempi di cui al 5° comma, i riferimenti dell'azienda subentrante, i termini del nuovo appalto, la consistenza numerica dei lavoratori impiegati e i piani di sicurezza. A seguito delle anzidette comunicazioni, i rappresentanti sindacali potranno chiedere all'azienda cessante, all'azienda committente e a quella subentrante un incontro per discutere le problematiche relative al subentro, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla distribuzione degli orari di lavoro ed eventualmente alla attivazione degli ammortizzatori sociali. In questa sede l'azienda cessante si attiverà nei confronti dell'impresa subentrante affinché quest'ultima, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale e a parità di condizione contrattuale, dia preferenza all'impiego nell'appalto dei lavoratori in esubero dalla gestione uscente. Qualora l'azienda subentrante proceda all'assorbimento dei lavoratori suddetti, è tenuta a garantire la loro assunzione senza periodo di prova, l'assunzione con passaggio diretto e immediato dei lavoratori in aspettativa ai sensi della legge n. 31/1970 e la parità di condizioni contrattuali con gli altri lavoratori impiegati nell'appalto per mansioni equivalenti. Dell'assorbimento dei lavoratori in esubero, l'azienda subentrante deve dare pronta comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo, indicando i termini contrattuali applicati nei confronti dei lavoratori provenienti dall'azienda cessante.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Di Apprendistato E Pratica Professionale

Appalto. Le parti sociali Parti Sociali stipulanti, preso atto delle caratteristiche del settore e del ricorso generalizzato ai contratti di appalto, in particolare in riferimento ai frequenti turn-over nei rapporti tra aziende Aziende e alta alla temporaneità, occasionalità e stagionalità degli appalti, concordano nell'obiettivo nell’obiettivo primario della salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi. Le parti Parti stipulanti delineano in materia di cambio di appalto la seguente disciplina, vincolante per tutte le aziende produttrici Aziende produttrice di servizi, cessanti e subentranti nonché per le aziende committenti a prescindere dalla loro personalità giuridica. La presente disciplina non si applica ove: - entrambe le aziende abbiano in organico più di 50 dipendenti ciascuna; - l'appalto abbia una durata superiore per gli appalti inferiori a 3 mesi; - il numero mesi né in riferimento ad appalti con meno di dipendenti per la quale è stato richiesto il cambio d'appalto sia più di 55 lavoratori. Restano esclusi dalle presenti previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati al dal o al 3° livello e quelli con un'anzianità nell'appalto un’anzianità nell’appalto inferiore a 3 mesi. In presenza di cessazione di appalto, l'azienda l'Azienda cessante è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta, non oltre i 30 giorni lavorativi antecedenti alla data di cessazione, alle R.S.A. RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle XX.XX. territorialmente competenti aderenti alle Associazioni firmatarie del presente c.c.n.l.CCNL, indicando, oltre alla consistenza numerica dei lavoratori in esubero, le seguenti informazioni relative a ciascuno di essi: - dati personali; - codice fiscale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda cessante; - anzianità nell'appaltonell’appalto; - orario lavorativo settimanale; - livello di inquadramento; - riconoscimento di eventuali assegni "ad personam" personam e/o superminimi percepiti dai lavoratori e derivanti dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto; - titoli di studio professionali /professionali e formazione; - lista del personale assunto ai sensi delle leggi Leggi n. 482/1968 e n. 68/1999. La comunicazione di fine appalto da parte dell'azienda dell’Azienda cessante, è considerata apertura della procedura per licenziamenti individuali e plurimi per giustificato motivo oggettivo. L'obbligo L’obbligo di comunicazione scritta è previsto anche in capo all'azienda all’Azienda committente, tenuta ad indicare alle suddette rappresentanze sindacali, nei tempi di cui al 5 comma, i riferimenti dell'azienda dell’Azienda subentrante, i termini del nuovo appalto, la consistenza numerica dei lavoratori impiegati e i piani di sicurezza. A seguito delle anzidette comunicazioni, i rappresentanti sindacali potranno chiedere all'azienda all’Azienda cessante, all'azienda all’Azienda committente e a quella subentrante un incontro per discutere le problematiche relative al subentro, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla distribuzione degli orari di lavoro dei lavori ed eventualmente alla attivazione degli ammortizzatori sociali. In questa sede l'azienda l’Azienda cessante si attiverà nei confronti dell'impresa dell’impresa subentrante affinché quest'ultimaquest’ultima, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale e a parità di condizione contrattualecontrattuali, dia preferenza all'impiego nell'appalto all’impiego nell’appalto dei lavoratori in esubero dalla gestione uscente. Qualora l'azienda l’Azienda subentrante proceda all'assorbimento all’assorbimento dei lavoratori suddetti, è tenuta a garantire la loro assunzione senza periodo di prova, l'assunzione l’assunzione con passaggio diretto e immediato dei lavoratori in aspettativa ai sensi della legge n. 31/1970 e la parità di condizioni contrattuali con gli altri lavoratori impiegati nell'appalto nell’appalto per mansioni equivalenti. Dell'assorbimento Dell’assorbimento dei lavoratori in esubero, l'azienda l’Azienda subentrante deve dare pronta comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo, indicando i termini contrattuali applicati nei confronti dei lavoratori provenienti dall'azienda dall’Azienda cessante.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalto. L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro • Quali: – fornitura di beni (PC, attrezzature, materiale ,ecc.) – prestazione di servizi (noleggio fotocopiatrici, viaggi, polizze assicurative ecc. – esecuzione di lavori (poco frequente nelle scuole) Si tratta di un contratto tramite il quale una amministrazione “concedente”autorizza un privato “concessionario” a gestire un’attività economica redditizia, assumendone il relativo rischio, nei confronti di soggetti terzi destinatari del servizio Può prevedere il pagamento di un “canone concessorio” in favore del concedente - Esempi di interesse scolastico: • – Punto di ristoro interno (bar) • – Distributori di snack, bevande, frutta • – Utilizzazione palestre (con i noti problemi di intromissione da parte dell’Ente locale) • Le parti sociali stipulantiamministrazioni pubbliche possono ricorrere al lavoro autonomo ex art. 7, preso atto delle caratteristiche c. 6 del settore e del ricorso generalizzato ai D.lgs. 165/2001. I contratti di appaltoprestazione d’opera intellettuale sono disciplinati dagli artt. 2229 segg. del c.c. e non sono contratti d’appalto (niente CIG) • Obbligato di pubblicare sul sito internet il relativo avviso pubblico, l’oggetto, il compenso ed il nominativo dell’esperto (cfr. D.lgs. 33/2013 ma anche legge 244/2007) Il codice dei contratti non si applica a varie fattispecie di contratti tra cui: • Acquisto o locazione di terreni, di fabbricati o altri beni immobili o relativi ai diritti su tali beni • Contratti di lavoro Es. contratti d’opera con “esperti esterni” (lavoro autonomo) che hanno come fondamento normativo l’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001 ( Cfr. Circolare DFP 2/2008 applicativa della legge 244/2007) • Si deve partire dalle esigenze didattiche specificate nel POF/PTOF. Il comma 14 dell’art. 1 della legge 107/2015 ha riscritto l’art. 3 del D.P.R. 275/1999 e, dispone: “ Il PTOF indica altresì il fabbisogno relativo alle infrastrutture e alle attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. • Quindi è evidente che le esigenze di acquisizione di beni e servizi devono essere obbligatoriamente previste anche nelle schede finanziarie di cui si compone il Programma annuale (D.I. 44/2001, art. 2, c. 6) • Le istituzioni scolastiche possono : – concludere sia contratti tipici, ossia quelli specificamente regolati dalla legge, sia contratti atipici, ossia quelli che non trovano nel C.C. una espressa regolamentazione, purché si tratti di contratti diretti a soddisfare i propri fini istituzionali (il c.d. principio del buon funzionamento) – stipulare sia contratti con altri enti pubblici (accordi) quanto con soggetti privati. • Alle istituzioni scolastiche viene preclusa la possibilità di stipulare contratti aleatori e la partecipazione ad operazione finanziarie speculative, nonché la partecipazione a società di persone e società di capitale fatta eccezione perla costituzione a partecipazione a consorzi anche costituiti in particolare forma di società a. r.l. (art. 31 comma 3 Regolamento di contabilità). • Il D.I. 44 in riferimento ai frequenti turn-over nei rapporti tra aziende merito all'attività negoziale ha stabilito un limite per l'affidamento diretto entro la somma di 2.000,00 euro o altro limite stabilito dal consiglio d'istituto. Resta valida tale normativa o è completamente superata? L’art. 33, co 1, lettera h) precisa: Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 che stabilisce: “ Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e alta temporaneitàforniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, occasionalità e stagionalità degli appaltiquando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, concordano nell'obiettivo primario della salvaguardia il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno (tre ditte direttamente interpellate = condizione superata/abrogata dal Codice dei livelli occupazionali complessivicontratti). Le parti stipulanti delineano Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5 ( osservare le norme dell'Unione Europea in materia di cambio di appalto la seguente disciplina, vincolante per tutte le aziende produttrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le aziende committenti a prescindere dalla loro personalità giuridica. La presente disciplina si applica ove: - entrambe le aziende abbiano in organico più di 50 dipendenti ciascuna; - l'appalto abbia una durata superiore a 3 mesi; - il numero di dipendenti per la quale è stato richiesto il cambio d'appalto sia più di 5. Restano esclusi dalle presenti previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati al 1° o al 3° livello e quelli con un'anzianità nell'appalto inferiore a 3 mesi. In presenza di cessazione di appalto, l'azienda cessante è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta, non oltre i 30 giorni lavorativi antecedenti alla data di cessazione, alle R.S.A. ove esistenti e ai rappresentanti delle XX.XX. territorialmente competenti aderenti alle Associazioni firmatarie del presente c.c.n.l., indicando, oltre alla consistenza numerica dei lavoratori in esubero, le seguenti informazioni relative a ciascuno di essi: - dati personali; - codice fiscale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda cessante; - anzianità nell'appalto; - orario lavorativo settimanale; - livello di inquadramento; - riconoscimento di eventuali assegni "ad personam" appalti e/o superminimi percepiti dai lavoratori forniture di beni e derivanti dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto; - titoli di studio professionali e formazione; - lista del personale assunto ai sensi delle leggi n. 482/1968 e n. 68/1999. La comunicazione di fine appalto da parte dell'azienda cessante, è considerata apertura della procedura per licenziamenti individuali e plurimi per giustificato motivo oggettivo. L'obbligo di comunicazione scritta è previsto anche in capo all'azienda committente, tenuta ad indicare alle suddette rappresentanze sindacali, nei tempi di cui al 5° comma, i riferimenti dell'azienda subentrante, i termini del nuovo appalto, la consistenza numerica dei lavoratori impiegati e i piani di sicurezza. A seguito delle anzidette comunicazioni, i rappresentanti sindacali potranno chiedere all'azienda cessante, all'azienda committente e a quella subentrante un incontro per discutere le problematiche relative al subentro, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla distribuzione degli orari di lavoro ed eventualmente alla attivazione degli ammortizzatori sociali. In questa sede l'azienda cessante si attiverà nei confronti dell'impresa subentrante affinché quest'ultima, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale e a parità di condizione contrattuale, dia preferenza all'impiego nell'appalto dei lavoratori in esubero dalla gestione uscente. Qualora l'azienda subentrante proceda all'assorbimento dei lavoratori suddetti, è tenuta a garantire la loro assunzione senza periodo di prova, l'assunzione con passaggio diretto e immediato dei lavoratori in aspettativa ai sensi della legge n. 31/1970 e la parità di condizioni contrattuali con gli altri lavoratori impiegati nell'appalto per mansioni equivalenti. Dell'assorbimento dei lavoratori in esubero, l'azienda subentrante deve dare pronta comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo, indicando i termini contrattuali applicati nei confronti dei lavoratori provenienti dall'azienda cessanteservizi.)” .

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Samples: www.itis.pr.it