Licitazione privata. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all’uopo invitate fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dal bando di gara, che presentino richiesta di invito. Della licitazione privata deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo le forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future. Il bando di gara deve indicare quanto meno:
a) il comune proponente,gli estremi della determinazione a contrarre, l’oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l’importo base, nonché il termine per l’adempimento della prestazione stessa;
b) l’entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
d) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;
e) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale si deve procedere agli inviti. Ove non pervenga più di una richiesta di invito la gara si intende deserta. Pervenute le richieste, l’amministrazione provvede, entro il termine di 30 giorni, ad invitare alla gara tutte le ditte in possesso dei requisiti prescritti, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera di invito, da inviarsi di norma 20 giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:
a) l’espresso riferimento all’avviso di gara ed ai singoli elementi in esso indicati;
b) la data, l’ora ed il luogo fissati per lo svolgimento della gara, nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;
c) l’eventuale ulteriore documentazione ovvero autocertificazione da presentare unitamente all’offerta;
d) la precisazione nel caso in cui non si voglia procedere ad aggiudicazione qualora abbia a pervenire una sola offerta. All’aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall’amministrazione;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o...
Licitazione privata. 1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. La scelta della licitazione privata è effettuata dal Comune con la determina a contrarre di cui all’art. 4.
3. Spetta al responsabile del servizio adottare apposita determinazione relativa all’elenco delle imprese da invitare alla gara, secondo le modalità previste dal presente regolamento per i vari tipi di contratto.
4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per la svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di commissioni di gara.
5. Nel caso di difformità fra le previsioni del bando e quelle delle lettera d’invito, prevalgono le previsioni del bando.
Licitazione privata. ART. 24 -
Licitazione privata. La l icitazione privata ha luogo mediante l ’ invio alle ditte o persone r i tenute idonee di un invito a presentare offerta f i rmata entro i l giorno stabilito. La lettera d' invito contiene una sommaria descrizione dell’ oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto nonché le modalità delle gare ed i l criterio scelto in base al quale si procederà all’ aggiudicazione.
Licitazione privata. Art. 23 Appalto concorso
Licitazione privata. 1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della licitazione privata: • quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti; • in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso, ovvero utile, in relazione all’importanza o alla natura del contratto.
2. La scelta dei soggetti invitati alla gara è fatta mediante la preselezione che si effettua tra coloro che hanno fatto pervenire la documentazione prescritta dal bando, pubblicato ai sensi delle norme vigenti.
3. L’elenco delle imprese da invitare e quella da escludere, nonché la relativa lettera d’invito, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale.
4. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano fatto domanda di partecipazione deve essere motivata nella determinazione del Dirigente; della non ammissione e dei motivi che l’hanno causata deve essere data comunicazione all’interessato con lettera raccomandata A.R.. La fase successiva è demandata ad un’apposita commissione di valutazione (nel caso di criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) o ad un’autorità di gara individuata con le modalità indicate agli artt. 9, 10 e 11 precedenti.
Licitazione privata. Alla licitazione privata partecipano le ditte che ne abbiano fatto richiesta e che possiedano i requisiti prescritti. Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, l’Amministrazione si avvale della licitazione privata nei seguenti casi:
a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
b) in tutti i casi nei quali si ritenga opportuno ovvero vantaggioso per il Comune servirsi di tale metodo di aggiudicazione. E’ consentito il ricorso alla procedura privata semplificata nei casi e con le modalità previste dalla legge Per lavori e per forniture di beni e/o servizi di complessità o specialità del tutto particolari, ovvero quando appare necessario avvalersi dell’apporto di altri soggetti per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, il Comune può scegliere il Contraente mediante appalto concorso. Nell’appalto concorso i concorrenti sono chiamati a presentare all’Amministrazione non soltanto un’offerta economica, ma anche un progetto in base al quale realizzare l’opera, ovvero una soluzione operativa in base alla quale eseguire la fornitura di un bene o di un servizio, dietro l’indicazione di un progetto di massima o di un’idea da parte dell’Amministrazione. Alla conclusione dei lavori il verbale viene trasmesso alla Giunta Comunale la quale, valutato il giudizio espresso dalla commissione, autorizza il responsabile del servizio a procedere all’aggiudicazione e, contestualmente, approva il progetto o la soluzione operativa. Il giudizio della commissione non è vincolante ma, qualora la giunta intenda procedere in modo difforme, deve indicare in modo esauriente le motivazioni.
Licitazione privata. Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private Art. 11: Approvazione del verbale di gara
Licitazione privata. 1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta con preselezione nella quale: - il Comune pubblica un bando nelle forme prescritte, con cui manifesta l'intenzione di concludere un contratto ed invita le imprese che ne abbiano interesse a presentare richiesta per essere invitate alla gara, fissando contestualmente i requisiti di partecipazione; - successivamente invita le imprese che hanno presentato la citata richiesta ed in possesso dei requisiti stabiliti, ad avanzare la propria offerta; in tale atto è possibile che siano stabiliti ulteriori adempimenti e prescrizioni in aggiunta a quelli previsti nel bando, purché non venga alterato il principio della parità di trattamento dei concorrenti.
2. L'elenco delle imprese da invitare alla gara, determinato dal Responsabile del servizio, non deve essere reso noto e, qualora se ne faccia menzione all'interno di un atto amministrativo, tali informazioni vanno opportunamente segretate sino allo svolgimento della gara.
3. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente Regolamento.
Licitazione privata. 1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta con preselezione nella quale:
2. L'elenco delle imprese da invitare alla gara, determinato dal Responsabile del settore o, non deve essere reso noto e, qualora se ne faccia menzione all'interno di un atto amministrativo, tali informazioni vanno opportunamente segretate sino allo svolgimento della gara.
3. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente Regolamento.