Common use of Articolazione dell'orario settimanale Clause in Contracts

Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: a.1) 40 ore settimanali. Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali – prima dell’entrata in vigore del presente contratto – l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare – in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a. 1) – la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo. a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 125, il monte ore di permessi di cui al II comma dell’art. 146 sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall’ art. 146.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 119 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario dell'orario settimanale di lavoro: a.1a. 1) 40 ore settimanali. Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell’entrata dell'entrata in vigore del presente contratto – l’orario - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a. 1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera un' intera giornata di riposo. a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 125, il monte ore di permessi di cui al II comma dell’art. 146 sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall’ art. 146.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: a.1) 40 ore settimanali. Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell’entrata in vigore del presente contratto - l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a. 1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo. a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 125, il monte ore di permessi di cui al II comma dell’art. 146 sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall’ art. 146.

Appears in 2 contracts

Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 136 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: a.1a) 40 ore settimanali. Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell’entrata in vigore del presente contratto - l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a. 1a) la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo. Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art. 137. a.2b) 40 39 ore settimanali con opzione ed utilizzo settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di flessibilità. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 125, il monte 36 ore di permessi permesso retribuito di cui al II comma dell’art. 146 sarà158. Le rimanenti ore di cui all’art. 158, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dall’ artdallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 137. c) 38 ore settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al 1° comma dell’art. 158 e 56 al 3° comma dell’art. 158. Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 146, ferma restando l’applicabilità dell’art. 137.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: a.1a) 40 ore settimanali. Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario Resta ferma l’applicabilità dell’art. 125. b) 39 ore settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali – prima dell’entrata in vigore del presente contratto – l’orario 36 ore di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare – in sede di Commissione permesso retribuito di cui al II comma della presente lettera a. 1) – la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo. a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 125, il monte ore di permessi di cui al II terzo comma dell’art. 146 sarà145. Le rimanenti ore di cui all’art. 145, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dall’ artdallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 146125. c) 38 ore settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 145 e 56 al terzo comma dell’art. 145. Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 145, ferma restando l’applicabilità dell’art. 125. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo II - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno —

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziariodella DMO, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda l’Azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 art.124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: a.1a) 40 ore settimanali. Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti Parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende Aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura aperture e chiusura chiusure dei negozi, nelle quali – prima dell’entrata in vigore del presente contratto Contratto – l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende Aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti Parti concordano di esaminare – in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a. 1a) – la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo. Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art.125 lettera a). a.2b) 40 39 ore settimanali con opzione ed utilizzo settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di flessibilità. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 125, il monte 36 ore di permessi permesso retribuito di cui al II terzo comma dell’art. 146“Disciplina 2013”. Le rimanenti ore di cui all’art. 146 sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato della “Disciplina 2013”,sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dall’ artdallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 146125 lettera a). c) 38 ore settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retributivo delle quali 16 al primo comma dell’art. 146 della “Disciplina 2013”e 56 al terzo comma dell’art. 146della “Disciplina 2013”. Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 146“Disciplina 2013”, ferma restando l’applicabilità dell’art.125 lettera a).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 119 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: : a.1) 40 ore settimanali. Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali – prima dell’entrata in vigore del presente contratto – l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare – in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a. 1a.1) – la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo. . a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 125dall’art.120, il monte ore di permessi di cui al II comma dell’art. 146 140 sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall’ art. 146140. b) 39 ore settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 140. Le rimanenti ore di cui all’art. 140, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 120. c) 38 ore settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 140 e 56 al secondo comma dell’art. 140. Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 68, Seconda Parte, ferma restando l’applicabilità dell’art. 120.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro