Dichiarazione delle parti Clausole campione

Dichiarazione delle parti. Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.
Dichiarazione delle parti. Le parti attiveranno entro ottobre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" dei fondi previsti dal Titolo II - "
Dichiarazione delle parti. Le parti convengono che le maggiorazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenica...
Dichiarazione delle parti. La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana ed alle Federazioni locali.
Dichiarazione delle parti. Le parti, nel riconfermare l'importanza svolta dalla previdenza complementare nell'ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Dichiarazione delle parti. Le Parti stipulanti, considerato che il “contributo alloggio” di cui al presente articolo ha lo scopo di favorire la mobilità del personale e di sovvenire il medesimo da oneri conseguenti al trasferimento, si incontreranno per un esame della evoluzione della legislazione fiscale e contributiva inerente alla materia. Nel corso del medesimo incontro le Parti esamineranno altresì le problematiche concernenti tale disciplina.
Dichiarazione delle parti. Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente tra loro intercorse, che hanno avuto per oggetto, nel dettaglio, ogni singola clausola del presente Contratto e delle sue condizioni generali, es- sendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal Contratto stesso. Tutta la eventuale corrispondenza precedente la conclusione del presente Xxxxxxxxx, in contrasto con lo stesso, si intende superata.
Dichiarazione delle parti. Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario. Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell’anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Dichiarazione delle parti. In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Dichiarazione delle parti. I Sistemi incentivanti devono concorrere alla promozione dei valori e degli obiettivi declinati e richiamati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo, come strumento di cooperazione e collaborazione tra risorse umane. Le Parti ritengono opportuno che nell’ambito dei sistemi incentivanti, le Aziende prevedano anche obiettivi di qualità e che gli stessi sistemi siano conformi ai principi contenuti nella Direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle Istruzioni di Vigilanza in tema di Compliance e politiche e prassi di remunerazione di tempo in tempo vigenti.