Dichiarazione delle parti. Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.
Dichiarazione delle parti. Le parti attiveranno entro ottobre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" dei fondi previsti dal Titolo II - "
Dichiarazione delle parti. La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana ed alle Federazioni locali.
Dichiarazione delle parti. Le Parti stipulanti, considerato che il “contributo alloggio” di cui al presente articolo ha lo scopo di favorire la mobilità del personale e di sovvenire il medesimo da oneri conseguenti al trasferimento, si incontreranno per un esame della evoluzione della legislazione fiscale e contributiva inerente alla materia. Nel corso del medesimo incontro le Parti esamineranno altresì le problematiche concernenti tale disciplina.
Dichiarazione delle parti. Le parti, nel riconfermare l'importanza svolta dalla previdenza complementare nell'ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Dichiarazione delle parti. Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente tra loro intercorse, che hanno avuto per oggetto, nel dettaglio, ogni singola clausola del presente Contratto e delle sue condizioni generali, es- sendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal Contratto stesso. Tutta la eventuale corrispondenza precedente la conclusione del presente Xxxxxxxxx, in contrasto con lo stesso, si intende superata.
Dichiarazione delle parti. Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario. Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell’anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Dichiarazione delle parti. Alla luce delle novità normative introdotte con Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - così come successivamente integrata con la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, nonché della prassi amministrativa in materia, le Parti si danno atto che le erogazioni definite col presente accordo costituiscono remunerazione della produttività del lavoro effettivamente raggiunta e sono conformi ai criteri di misurazione e verifica di cui alla normativa sopra citata e confermano il Comitato Welfare quale organo di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro anche ai fini della decontribuzione così come prevista dall’art. 55 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017. Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano ad incontrarsi entro il primo semestre del 2021 per definire le condizioni per riconoscere le quote di PVR individualmente maturate mediante servizi di welfare nell’ambito delle possibilità previste dagli artt. 51 e 100 del TUIR e verificheranno altresì la possibilità di ampliare la gamma dei servizi all’attualità ricompresi nel conto sociale alle ulteriori fattispecie previste dai sopraccitati articoli del TUIR, anche mediante convenzionamenti con organismi di Gruppo e/o sistemi disponibili nel Gruppo per la clientela. Le Parti confermano l’impegno a dare corso, incontrandosi entro il primo trimestre 2021, alla già prevista valutazione della materia oggetto del presente accordo ed individuare le modalità e i criteri di erogazione più opportuni, in un’ottica di semplificazione e chiarezza, alla luce dell’esperienza maturata e del contesto di riferimento. FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN INTESA SANPAOLO BANCA 5 BANCA IMI (fino al 19 luglio 2020) CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI EURIZON CAPITAL REAL ASSET EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR) FIDEURAM FIDEURAM INVESTIMENTI SGR INTESA SANPAOLO FORMAZIONE INTESA SANPAOLO FORVALUE INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING MORVAL SIM IMI FONDI CHIUSI SGR/NEVA SGR SANPAOLO INVEST SIM SIREF FIDUCIARIA Banca dei Territori - Filiali con scorecard Direttore Filiale - F5 2.010,00 Direttore Filiale - F4 1.625,00 Direttore Filiale - F3 1.240,00 Direttore Filiale - F2 855,00 Direttore Filiale - F1 625,00 Coordinatore Imprese 625,00 Coordin...
Dichiarazione delle parti. In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Dichiarazione delle parti. I Sistemi incentivanti devono concorrere alla promozione dei valori e degli obiettivi declinati e richiamati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo, come strumento di cooperazione e collaborazione tra risorse umane. Le Parti ritengono opportuno che nell’ambito dei sistemi incentivanti, le Aziende prevedano anche obiettivi di qualità e che gli stessi sistemi siano conformi ai principi contenuti nella Direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle Istruzioni di Vigilanza in tema di Compliance e politiche e prassi di remunerazione di tempo in tempo vigenti.