Common use of ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA Clause in Contracts

ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA. L’operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali in aspettativa retribuita dovrà presentare idonea documentazione ( Certificazione Unica ) e gli potrà essere corrisposta una indennità integrativa pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quanto previsto per il livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C ), stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura, afferente alle mansioni esplicate presso il sindacato. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. Qualora l’operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali, in aspettativa retribuita godesse già, presso il datore di lavoro, di una retribuzione lorda previdenziale pari o superiore a quella prevista in Cisl per la carica ricoperta, il Comitato Esecutivo, di ogni Struttura, nel proprio Regolamento, può deliberare una indennità integrativa lorda previdenziale fino ad un massimo del 20% dell’indennità prevista nella tabella allegata al Regolamento ( All. C ) per la carica ricoperta. Nel caso in cui la retribuzione lorda previdenziale percepita presso il datore di lavoro all’atto del collocamento in aspettativa retribuita sia inferiore, per non oltre il 15%, alla indennità spettante per la carica ricoperta, al operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali in aspettativa retribuita potrà essere riconosciuta una indennità integrativa lorda previdenziale, il cui importo non può essere, in ogni caso, superiore al 20% dell’indennità prevista nella tabella allegata al Regolamento ( All. C ). Questa indennità, se corrisposta, esclude ogni altra integrazione indennitaria. L’eventuale contribuzione aggiuntiva (D.L. 564/96, art. 3 c.6), potrà essere versata compatibilmente alla situazione economica e finanziaria della Struttura, inclusa la previsione di cui al punto 9) del Preambolo. All’operatore/operatrice dirigente in aspettativa sindacale retribuita, alla cessazione dell’aspettativa, sarà riconosciuto il TFM (trattamento di fine mandato), per la parte di integrazione riconosciuta, calcolato secondo le modalità previste per il TFR/TFM ed assoggettato al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata).

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ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA. L’operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali in aspettativa retribuita dovrà presentare idonea documentazione ( Certificazione Unica ) e gli potrà essere corrisposta una indennità integrativa pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quanto previsto per il livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.. C ), stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura, afferente alle mansioni esplicate presso il sindacato. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. Qualora l’operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali, in aspettativa retribuita godesse già, presso il datore di lavoro, di una retribuzione lorda previdenziale pari o superiore a quella prevista in Cisl per la carica ricoperta, il Comitato Esecutivo, di ogni Struttura, nel proprio Regolamento, può deliberare una indennità integrativa lorda previdenziale fino ad un massimo del 20% dell’indennità prevista nella tabella allegata al Regolamento ( All. C ) per la carica ricoperta. Nel caso in cui la retribuzione lorda previdenziale percepita presso il datore di lavoro all’atto del collocamento in aspettativa retribuita sia inferiore, per non oltre il 15%, alla indennità spettante per la carica ricoperta, al operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali in aspettativa retribuita potrà essere riconosciuta una indennità integrativa lorda previdenziale, il cui importo non può essere, in ogni caso, superiore al 20% dell’indennità prevista nella tabella allegata al Regolamento ( All. C ). Questa indennità, se corrisposta, esclude ogni altra integrazione indennitaria. L’eventuale contribuzione aggiuntiva (D.L. 564/96, art. 3 c.6), potrà dovrà essere versata compatibilmente alla situazione economica e finanziaria della Struttura, inclusa la previsione di cui al punto 9) del Preambolo. All’operatore/operatrice dirigente in aspettativa sindacale retribuita, alla cessazione dell’aspettativa, sarà riconosciuto il TFM (trattamento di fine mandato), per la parte di integrazione riconosciuta, calcolato secondo le modalità previste per il TFR/TFM ed assoggettato al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata).

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ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA. L’operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali I dirigenti eletti, in aspettativa sindacale retribuita dovrà dovranno presentare idonea documentazione ( (busta paga del datore di lavoro oppure Certificazione Unica Unica) e gli potrà essere corrisposta potranno percepire una indennità integrativa pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quanto previsto l’importo dell’indennità prevista dal regolamento deliberato da ciascuna struttura per il livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C ), stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura, afferente alle mansioni esplicate presso il sindacato. l’incarico ricoperto L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa di aspettativa sindacale. La eventuale contribuzione aggiuntiva potrà essere versata, in relazione alla situazione economica e finanziaria della struttura, sulla differenza tra la retribuzione di provenienza e l’indennità di riferimento (D.L. 564/96, art. 6). Anche al dirigente eletto, in aspettativa sindacale retribuita, alla fine del mandato verrà assicurato il TFM per la parte di integrazione riconosciuta (vedi Art.10 comma 1). Qualora l’operatorela/operatrice dirigente con cariche sindacaliil dirigente, in aspettativa retribuita godesse già, già presso il datore di lavoro, di una retribuzione lorda previdenziale pari o superiore a quella prevista in Cisl per la carica ricoperta, il Comitato Esecutivo, di ogni Struttura, struttura nel proprio Regolamento, può deliberare una indennità integrativa lorda 6 xxxxx previdenziale fino ad un massimo del 20% dell’indennità prevista nella tabella allegata al Regolamento ( All. C ) per la carica ricoperta. Nel caso in cui la retribuzione lorda previdenziale percepita presso il datore di lavoro all’atto del collocamento in aspettativa retribuita sia inferiore, per non oltre il 15%, alla indennità spettante per la carica ricoperta, alla/al operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali in aspettativa retribuita potrà essere riconosciuta una indennità integrativa lorda previdenziale, il cui importo non può essere, in ogni caso, superiore al 20% dell’indennità prevista nella tabella allegata al Regolamento ( All(Tab. C 2). Questa indennità, se corrisposta, esclude ogni altra integrazione indennitaria. L’eventuale contribuzione aggiuntiva (D.L. 564/96, art. 3 c.6), potrà essere versata compatibilmente alla situazione economica e finanziaria della Struttura, inclusa la previsione di cui al punto 9) del Preambolo. All’operatore/operatrice dirigente in aspettativa sindacale retribuita, alla cessazione dell’aspettativa, sarà riconosciuto il TFM (trattamento di fine mandato), per la parte di integrazione riconosciuta, calcolato secondo le modalità previste per il TFR/TFM ed assoggettato al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata).

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ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA. L’operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali in aspettativa retribuita dovrà presentare idonea documentazione ( Certificazione Unica ) e gli potrà essere corrisposta una indennità integrativa pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quanto previsto per il livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C ), stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura, afferente alle mansioni esplicate presso il sindacato. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. Qualora l’operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali, in aspettativa retribuita godesse già, presso il datore di lavoro, di una retribuzione lorda previdenziale pari o superiore a quella prevista in Cisl per la carica ricoperta, il Comitato Esecutivo, di ogni Struttura, nel proprio Regolamento, può deliberare una indennità integrativa lorda previdenziale fino ad un massimo del 20% dell’indennità prevista nella tabella allegata al Regolamento ( All. C ) per la carica ricoperta. Nel caso in cui la retribuzione lorda previdenziale percepita presso il datore di lavoro all’atto del collocamento in aspettativa retribuita sia inferiore, per non oltre il 15%, alla indennità spettante per la carica ricoperta, al operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali in aspettativa retribuita potrà essere riconosciuta una indennità integrativa lorda previdenziale, il cui importo non può essere, in ogni caso, superiore al 20% dell’indennità prevista nella tabella allegata al Regolamento ( All. C ). Questa indennità, se corrisposta, esclude ogni altra integrazione indennitaria. L’eventuale contribuzione aggiuntiva (D.L. 564/96, art. 3 c.6), potrà essere versata compatibilmente alla situazione economica e finanziaria della Struttura, inclusa la previsione di cui al punto 96) del Preambolo. All’operatore/operatrice dirigente in aspettativa sindacale retribuita, alla cessazione dell’aspettativa, sarà riconosciuto il TFM (trattamento di fine mandato), per la parte di integrazione riconosciuta, calcolato secondo le modalità previste per il TFR/TFM ed assoggettato al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata).

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