Relazioni sindacali Clausole campione

Relazioni sindacali. Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno dep...
Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad indi...
Relazioni sindacali. Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici), costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno alla attuazione di quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
Relazioni sindacali. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Operativamente, gli Istituti e le XX.XX. della scuola concordano sulla necessità di istituire: - l'Ente Bilaterale; - l'Osservatorio; - la Commissione Paritetica-Bilaterale. 5
Relazioni sindacali. Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità in capo agli enti gestori e alle XX.XX., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità. La concertazione mira a definire un'architettura di relazioni che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla FISM in rappresentanza degli enti gestori e alle Organizzazioni Sindacali di categoria in rappresentanza dei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei servizi socio-educativi dell’infanzia e di condividere eventuali ipotesi di soluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono la innovazione e lo sviluppo qualitativo dei servizi socio educativi anche a livello territoriale mediante anche l'istituzione di apposite strutture operative come di seguito convenuto. Le parti ribadiscono la rilevanza della materia dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la puntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal CCNL. Ciò premesso la FISM e le XX.XX. concordano sulla necessità di istituire: - l’Ente Bilaterale Nazionale; - l'Osservatorio Nazionale; - la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali.
Relazioni sindacali. 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. 2. Le parti stipulano il CCDI utilizzando le risorse di cui all'art.31 del CCNL 22.01.2004 e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. 3. Le parti concordano che è necessario sviluppare una strategia di relazioni sindacali volta a:  sviluppare il flusso informativo al fine della costruzione di un sistema che favorisca la partecipazione e sia orientato alla prevenzione dei conflitti;  promuovere concretamente l'innovazione organizzativa dell'Ente nel suo complesso;  fornire in modo sistematico informazione relativa alla gestione del personale e all'organizzazione degli uffici. 4. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate negli artt.15 del CCNL in data 01.04.1999, 4 del CCNL in data 05.10.2001 e 32 del CCNL in data 22.01.2004 per le finalità e nel rispetto della disciplina di cui all’art.17 del CCNL in data 01.04.1999, come modificato dall’art.36 del CCNL in data 22.01.2004 e dall’art.7 del CCNL in data 09.05.2006; b) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art.17, comma 2, lettere e), f) come modificata dall’art.36 – comma 1 – del CCNL in data 22.01.2004 e dall’art.7 del CCNL in data 09.05.2006, e g) del CCNL in data 01.04.1999; c) il completamento e l’integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art.14 del CCNL del nuovo ordinamento professionale in data 31.03.1999; d) le modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’art.14 del CCNL del nuovo ordinamento professionale; e) fattispecie e valori per la individuazione e la corresponsione dei compensi collegati alla performance individuale e organizzativa; 5. L'Ente informa periodicamente e tempestivamente, oltre su quanto già previsto dal CCNL vigente, i soggetti sindacali per le seguenti materie: a...
Relazioni sindacali. Le tabelle che seguono mettono a confronto i più rilevanti istituti contrattuali in materia di relazioni sindacali. Nello specifico descrivono e raffrontano l’equilibrio stabilito tra i singoli livelli contrattuali e il relativo riparto di competenze, nonché il sistema di consultazione e informazione adottato. In materia di livelli contrattuali, sostanzialmente tutti i CCNL presi in considerazione contengono, da un lato, la formalizzazione del generale principio del ne bis in idem, dall’altro, un esplicito o implicito invito a realizzare, implementare e valorizzare la contrattazione di secondo livello, nel rispetto e secondo le indicazioni proposte da quello nazionale. Il CCNL del terziario, recentemente rinnovato, recepisce la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 e introduce, in via sperimentale, una nuova disciplina della contrattazione di secondo livello, da realizzare con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi declinati dal CCNL medesimo. In particolare, stabilisce che la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal CCNL o dalla legge e che deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale; che la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro e, infine, che le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività. Con riferimento, poi, alla tipologia di contrattazione di secondo livello in concreto applicabile a ciascuna azienda, l’accordo di rinnovo, nel ribadire la distinzione collegata ai requisiti dimensionali (aziende che occupano fino a 30 dipendenti e aziende con più di 30 dipendenti), introduce un nuovo criterio che permette alle aziende di scegliere se applicare la contrattazione territoriale ovvero utilizzare esclusivamente l’elemento economico di garanzia. Infine, il rinnovo introduce particolari disposizioni relative all’intervento della contrattazione di secondo livello con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL in caso di superamento di situazioni di cris...
Relazioni sindacali. Le Parti, nel riaffermare l’autonomia dell’attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle XX.XX. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall’altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard di servizio ai cittadini e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE. Le Parti riconoscono, pertanto, l’opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra FEDERCULTURE e le XX.XX. nazionali stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali, le RSU, costituite ai sensi dell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL – CISL – UIL del 29 settembre 1994, e le strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, di seguito entrambe denominate Rappresentanze Sindacali.
Relazioni sindacali. 1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.