Relazioni sindacali Clausole campione

Relazioni sindacali. Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno dep...
Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle ▇▇.▇▇. da parte di CAI le informazioni utili ad indi...
Relazioni sindacali. 1. Per quanto attiene le relazioni sindacali, si applicano le norme legislative e contrattuali vigenti. 2. Le relazioni sindacali tra la delegazione di parte pubblica e la R.S.U. e le ▇▇.▇▇. rappresentative si svolgono al tavolo negoziale così come costituito ai sensi del C.C.N.L. e sono improntate ai principi di correttezza e di rispetto dei ruoli. 3. Per ogni punto d’intesa raggiunto devono essere fissati i tempi e i modi di applicazione. 4. L’Amministrazione garantisce di inviare la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni, ogniqualvolta la R.S.U. e le ▇▇.▇▇. rappresentative ne facciano richiesta unitariamente, qualora il tema sia attinente ad istituti oggetto di contrattazione. Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o siano rinviati, alla fine dell’incontro sarà fissata la data dell’incontro successivo. 5. Per ogni incontro viene steso apposito resoconto che riporta in sintesi gli argomenti affrontati. Detto resoconto viene inviato alle parti. Le istanze di integrazioni e modifiche potranno essere presentate, entro 20 giorni dal ricevimento del resoconto, da parte dell’interessato, responsabile sindacale, e/o delle ▇▇.▇▇. 6. Fermo restando l’ambito di relazioni sindacali presente nel vigente quadro normativo, le parti convengono che: ◦ l’A.C. informerà e si confronterà annualmente con le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.D.I. circa le modifiche agli atti che costituiscono fondamento della dotazione organica; ◦ l’A.C. informerà e si confronterà annualmente attorno al piano per la formazione del personale; ◦ l’A.C. fornirà, su richiesta, nel rispetto della vigente legislazione, ogni atto che contribuisca alla conoscenza da parte del Sindacato delle materie oggetto di informazione, contrattazione, compresa la mobilità interna all’Ente e le assunzioni di personale. 7. Le parti convengono che l’Amministrazione Comunale: ◦ informerà sugli agli atti che determinino modifiche della struttura organizzativa; ◦ informerà sui criteri generali per l’inquadramento del personale (sia valutazione, che classificazione); ◦ informerà attorno ai processi di innovazione tecnologica; ◦ informerà e si confronterà circa il piano di formazione e i criteri per la partecipazione ai corsi di formazione. 8. Verrà inoltre fornita copia degli atti inerenti il Bilancio del Comune di Venezia. 9. I soggetti di questo livello di informazion...
Relazioni sindacali. Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici), costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno alla attuazione di quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
Relazioni sindacali. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Operativamente, gli Istituti e le ▇▇.▇▇. della scuola concordano sulla necessità di istituire: - l'Ente Bilaterale; - l'Osservatorio; - la Commissione Paritetica-Bilaterale. 5
Relazioni sindacali obiettivi e strumenti
Relazioni sindacali. 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è incentrato sul rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva. b) accordo nazionale quadro. c) contrattazione decentrata, attuata secondo le modalità di cui all’articolo 3 del presente Accordo. 2. Il sistema delle relazioni sindacali, finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame, tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dal D.P.R. n.395/95, D.P.R. n.254/99 e D.P.R. n.164/2002 rappresentano uno strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione. 3. Presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è istituita una commissione paritetica, presieduta dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato, composta da rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. n.164/2002 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dal D.P.R. n.164/2002 e dal presente Accordo Nazionale Quadro. 4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n.164/2002 è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all’attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n.195/95, sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n.129/2000. 5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell’Amministrazione saranno esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n.164.
Relazioni sindacali. La qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l’unifica- zione del Mercato Europeo rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento. Con questa consapevolezza le Parti concordano nell’attribuire importanza all’infor- mazione e consultazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze nonché come strumento di conoscenza funzionale ad un eventuale confronto tra le Parti atto a favorire il dialogo sociale tra le stesse secondo le modalità di seguito indicate. Nelle more dell’emanazione di un provvedimento legislativo o di un accordo sindacale nazionale in materia di rappresentanza sindacale, le Parti convengono che l’accordo sulle tutele sindacali di cui all’Allegato 12 del presente CCNL, nonché tutte le disposizioni del medesimo contratto collettivo che prevedono, direttamente o indirettamente, la presenza o partecipazione delle Organizzazioni sindacali, di qualsiasi livello, in Fondi settoriali ed intersettoriali, Enti Bilaterali, Commissioni Paritetiche o in altri Organismi comunque denominati, si applicano esclusivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 istitutivo del Fondo Inter- settoriale di Solidarietà ANIA/AISA.
Relazioni sindacali. 1. A norma dell’art. 3 del CCNL 1998/2001, le relazioni sindacali nel Comune di Segrate sono improntate ai principi di lealtà e correttezza, nel quadro di un impegno comune per a) l'Amministrazione fornirà tutte le informazioni periodicamente e tempestivamente, anche di carattere finanziario, riguardanti: - atti e procedure inerenti il rapporto di lavoro; - la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; - la gestione delle risorse umane e sul ricorso alla mobilità esterna; - la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro; - il trasferimento di attività ad altri Enti, Amministrazioni, aziende pubbliche anche tramite appalti, convenzioni o altre forme previste dalla legge; b) il materiale oggetto di informazione dovrà essere fornito in via preventiva e in forma scritta, in modo che sia possibile un approfondimento specifico negli incontri. La documentazione dovrà essere fatta pervenire al coordinatore della RSU, che avrà cura di informare gli altri componenti della RSU, alle segreterie territoriali delle ▇▇.▇▇., firmatarie del CCNL, di norma entro 10 giorni dall'avvio del tavolo negoziale. Tutti gli accordi, verbali di incontro e contratti debitamente sottoscritti, saranno forniti in copia alle OO. SS. firmatarie dei contratti nazionali di lavoro ed al coordinatore delle RSU appositamente individuato che provvederà a recapitarlo a tutti gli altri componenti. c) la contrattazione, la concertazione e l'informazione, che avvengono nei modi previsti dalla legislazione in materia e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro saranno attivate ogniqualvolta una delle parti abilitata alla contrattazione lo richieda. Durante tali fasi le parti si impegnano a non procedere unilateralmente ai sensi dell'art. 11 CCNL 1998/2001; d) in applicazione della legge 300/70, il trasferimento dei Dirigenti Sindacali dall’unità produttiva (settore o servizio), può essere disposto esclusivamente previo nullaosta delle Confederazioni Sindacali di appartenenza; inoltre i Dirigenti Sindacali non sono soggetti a subordinazione gerarchica nell’espletamento delle loro funzioni di Sindacalisti e conservano i diritti giuridici ed economici previsti dalla legge, dal CCNL e dal CCDI.
Relazioni sindacali. Premessa