Dirigenti sindacali Clausole campione
Dirigenti sindacali. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
(1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento.
Dirigenti sindacali. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o compren- soriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge 20 maggio 1970 n. 3001, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usu- fruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
Dirigenti sindacali. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
Dirigenti sindacali. A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore;
b) di rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse;
c) di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 6. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. l componenti del Consiglio o Comitato di cui alla lettera a) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a) potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
Dirigenti sindacali. 1. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto;
b) di Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle RSA., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P).
2. L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
3. Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
4. Il mandato di delegato aziendale di cui all'art. 38 e di dirigente sindacale di cui alla lett. b) del 1° comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
5. Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra Direzione aziendale e Comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle R.S.U. i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
6. Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle R.S.U., gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all'elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussitono i presupposti numerici di cui all'art. 2 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (Allegato P).
Dirigenti sindacali. 1. I componenti dei consigli o comitati direttivi nazionali, regionali e/o territoriali delle or- ganizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, hanno diritto a permessi o congedi retri- buiti per partecipare alle riunioni.
2. I dirigenti sindacali sono individuati dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL tra i lavora- tori in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi. Le XX.XX. nazionali, regionali e/o territoriali stipulanti invieranno la comunicazione alle ApL interessate, alla associazione datoriale firmataria, il nominativo dei propri dirigenti sindacali.
3. Per il dirigente sindacale di cui al comma 1 del presente articolo e per il Rappresen- tante Regionale d’Agenzia di cui al comma 1 lettera A) del precedente articolo 16, cia- scuna ApL garantisce per ciascuna O.S. un monte complessivo di 100 ore di permessi retribuiti su base annua. Mensilmente le Apl comunicano alle strutture regionali o terri- toriali il monte ore permessi utilizzato da dirigenti sindacali e RRA.
Dirigenti sindacali. (Permessi retribuiti R.S.A. o C.d.A.) Art. 24 (R.S.U.)
Dirigenti sindacali. Per i dirigenti sindacali delle XX.XX. firmatarie il presente CCNL, componenti di consigli, comitati direttivi o assemblee generali, sono a disposizione 100 ore di permessi retribuiti su base annua. Tali ore di permesso non sono assorbibili con le ore previste per le RSA e RSU di cui ai punti che precedono. I dirigenti sindacali sono individuati dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL tra i lavoratori in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi. Le XX.XX. nazionali, regionali e/o territoriali stipulanti invieranno la comunicazione alle ApL interessate, alla associazione datoriale firmataria, il nominativo dei propri dirigenti sindacali.
Dirigenti sindacali. 1. I componenti dei consigli o comitati direttivi nazionali, regionali o territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, hanno diritto a permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni.
2. Per tali dirigenti, scelti all’interno dei lavoratori in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi, ciascuna Agenzia di Somministrazione garantisce un monte complessivo di 72 ore di permessi su base annua.
Dirigenti sindacali. Art. 7 Leitende Gewerkschaftsfunktionäre (15.3 Abkommen 19.6.87) (15.3 Abkommen 19.6.87)
1. Sono dirigenti sindacali i dipendenti degli enti del comparto membri degli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale del comparto.
1. Leitende Gewerkschaftsfunktionäre sind alle Bediensteten der Körperschaften des Bereiches, die Mitglieder der leitenden Gremien der Gewerkschaftsvertretungen der Bediensteten des Bereiches sind.
2. Per il libero esercizio del loro mandato essi:
a) non sono soggetti, quando svolgono attivitá sindacale, alla dipendenza funzionale;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed eco- nomici connessi con la qualifica rivestita;
c) non possono essere trasferiti ad altra sede o comandati ad altri enti senza il loro preventivo consenso.
2. Zur Gewährleistung der freien Ausübung ihres Mandates:
a) sind sie während der Ausübung gewerk- schaftlicher Tätigkeiten der funktionalen Abhängigkeit nicht unterworfen;
b) behalten sie bei Ausübung ihrer Auf- gaben alle rechtlichen und besoldungsmäßigen Rechte bei, die mit ihrem Rang verbunden sind;
c) können sie nicht ohne ihr Einver- ständnis an eine andere Dienststelle versetzt oder an eine andere Körperschaft abgeordnet werden.