Permessi sindacali. Ai lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 78 e 79 relativi alla comunicazione dei nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi Allegato n. 15).
Permessi sindacali. Agli agenti membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di categoria, dei Sindacati regionali, provinciali o territoriali o di Comitati o Commissioni nazionali permanenti, nei quali siano rappresentati gli interessi delle aziende autofiloferrotranviarie e della navigazione interna nonché dei lavoratori da esse dipendenti, saranno concessi (compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali), permessi retribuiti per partecipare a riunioni degli Organi, Comitati o Commissioni cui appartengono o per trattative sindacali di loro competenza. L'appartenenza agli Organi, Comitati o Commissioni di cui al primo comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle associazioni datoriali, che provvederanno a darne notizia alle singole aziende interessate. Il permesso per l'assenza dal lavoro di ogni singolo agente dovrà essere richiesto espressamente e tempestivamente dalle XX.XX. dei lavoratori alle aziende interessate. Le generalità degli agenti investiti di cariche sindacali negli Organi Direttivi delle Organizzazioni di cui al presente articolo o appartenenti a Comitati o Commissioni nazionali permanenti vanno comunicate, con la indicazione delle aziende dalle quali essi dipendono, esclusivamente dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori, a quelle Nazionali dei datori di lavoro, che devono provvedere, a loro volta, a darne notificazione alle proprie associate. I permessi sindacali vanno richiesti direttamente alle aziende dalle Organizzazioni dei lavoratori (Confederazioni, Federazioni Nazionali, Sindacati regionali, provinciali o territoriali a seconda dei casi), con lettera motivata, nella quale devono essere indicate con esattezza le generalità degli agenti interessati, e con un preavviso non inferiore di norma a 48 ore, salvo casi di documentata urgenza. Indipendentemente dal numero complessivo dei dipendenti investiti di cariche sindacali, quale risulta dalle notificazioni ricevute dalle loro Federazioni Nazionali, le aziende, quando ricorrano le condizioni previste dal presente articolo, concederanno i permessi sindacali a non più di: - 1 agente per ogni corrente sindacale se aventi nel complesso . . . . . . . . . . . da 1 a 45 dipendenti; - 2 agenti per ogni corrente sindacale se aventi nel complesso . . . . . . . . . . . da 46 a 1000 dipendenti; - 3 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere extraurbano ed aventi nel complesso . . . . . . . . . . . . . ....
Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestre. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º comma. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.
Permessi sindacali. Articolo 36 (1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 35 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
Permessi sindacali. 1. Per consentire la partecipazione alle riunioni degli organi cui appartengono o alle attività sindacali di loro competenza, ai lavoratori componenti organi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, nonché di altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda, e ai lavoratori che, in rappresentanza delle predette Organizzazioni Sindacali, partecipino ad altri organismi nazionali, anche istituzionali, saranno concesse giornate di permesso retribuito, anche frazionabili, secondo quanto previsto dal presente articolo.
Permessi sindacali. 2.1 I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipazione alle riunioni degli organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.
Permessi sindacali. 1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
Permessi sindacali. 1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Permessi sindacali. Al fine del sostegno del sistema di rappresentanza sindacale unitaria, di cui al prece- dente comma 1, viene messo a disposizione un monte ore annuo pari a un’ora per ogni 1.500 ore lavorate dai lavoratori in somministrazione, arrotondando all’unità superiore le frazioni pari o superiori al 50%. Ai soli fini di calcolo e di semplificazione contabile, si con- viene che il valore di tale ora è definito in 10 euro. Le risorse così determinate assorbono integralmente quanto discende dalle norme di legge. Il sistema di rappresentanza unitaria specifica di cui al comma 1 beneficia, al fine del- l’utilizzo del monte ore, delle risorse risultanti dall’applicazione del criterio esposto al punto precedente relativamente ai lavoratori in somministrazione delle ApL. Le rilevazioni hanno cadenza semestrale e precisamente entro gennaio e luglio di ogni anno e riguardano rispettivamente i semestri che terminano il 31 dicembre dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso. Con le cadenze di cui sopra, le ApL comunicano a EBITEMP il numero totale delle ore lavorate e il corrispondente importo, anche a livello provinciale e regionale e provvedono inoltre al versamento di tale importo in apposito conto corrente bancario. L’ente registra la provenienza delle risorse ed eroga entro il mese successivo alla data di ricevimento i contributi ai soggetti, secondo modalità indicate dalle organizzazioni sin- dacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Permessi sindacali. Art. 8 I lavoratori in Aziende con oltre 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore retribuite. Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non può essere sostituito da indennità.