ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. 1. L’Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicare ai fini della successiva copertura. 2. Individuata la vacanza di incarico, l’Azienda ne dà comunicazione alla Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come individuati al precedente comma 1. 4. I medici interessati, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Regione o al soggetto da essa individuato apposita domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti pubblicati. 5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 61 del presente Accordo. 6. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti: a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento. L’Azienda verifica il possesso dei titoli per l’assegnazione dell’incarico; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso. 7. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 6, lettera a) è determinata dall’anzianità di incarico a tempo indeterminato, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico. 8. I medici di cui al comma 6, lettera b) sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente. 9. In caso di pari posizione, i medici di cui al comma 6, lettere a) e lettera b) sono graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea. 10. Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione. 11. La Regione o il soggetto da essa individuato interpella prioritariamente i medici di cui al comma 6, lettera a) in base alla anzianità di servizio; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso xxxxx. 12. La Regione o il soggetto da essa individuato provvede, secondo modalità dalla stessa definite, alla convocazione di tutti i medici aventi titolo all’assegnazione degli incarichi per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione. 13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare, secondo modalità definite dalla Regione, la propria disponibilità all’accettazione, con l’indicazione dell’ordine di priorità tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra quelli vacanti. 14. Il medico che accetta per trasferimento decade dall’incarico di provenienza. La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino dell’incarico di provenienza. 15. Il medico che accetta l'incarico ai sensi del comma 6, lettera b) non può concorrere all’assegnazione di ulteriori incarichi di emergenza sanitaria territoriale in base alla medesima graduatoria. 16. All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 4. 17. La Regione, o il soggetto individuato, espletate le formalità per l’assegnazione degli incarichi, invia gli atti alle Aziende interessate e, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica alla Azienda di provenienza l’avvenuta accettazione dell’incarico ai fini di quanto previsto al comma 14. 18. L’Azienda conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici. 19. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilità intraaziendale.
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ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. 1. L’Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicare ai fini della successiva copertura.
2. Individuata la vacanza di incarico, l’Azienda ne dà comunicazione alla Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primariacure primarie, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come individuati al precedente comma 1.
4. I medici interessati, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Regione o al soggetto da essa individuato apposita domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti pubblicati.
5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 61 62 del presente Accordo.
6. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:
a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento. L’Azienda verifica il possesso dei titoli per l’assegnazione dell’incaricodi cui all’articolo 16, comma 2;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso.
7. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 6, lettera a) è determinata dall’anzianità di incarico a tempo indeterminato, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico.
8. I medici di cui al comma 6, lettera b) sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente.
9. In caso di pari posizione, i medici di cui al comma 6, lettere a) e lettera b) sono graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
10. Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
11. La Regione o il soggetto da essa individuato interpella prioritariamente i medici di cui al comma 6, lettera a) in base alla anzianità di servizio; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso xxxxx.
12. La Regione o il soggetto da essa individuato provvede, secondo modalità dalla stessa definite, alla convocazione di tutti i medici aventi titolo all’assegnazione degli incarichi per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare, secondo modalità definite dalla Regione, la propria disponibilità all’accettazione, con l’indicazione dell’ordine di priorità tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra quelli vacanti.
14. Il medico che accetta per trasferimento decade dall’incarico di provenienza. La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino dell’incarico di provenienza.
15. Il medico che accetta l'incarico ai sensi del comma 6, lettera b) non può concorrere all’assegnazione di ulteriori incarichi di emergenza sanitaria territoriale in base alla medesima graduatoria.
16. All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 1817, comma 4.
17. La Regione, o il soggetto individuato, espletate le formalità per l’assegnazione degli incarichi, invia gli atti alle Aziende interessate e, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica alla Azienda di provenienza l’avvenuta accettazione dell’incarico ai fini di quanto previsto al comma 14.
18. L’Azienda conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
19. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilità intraaziendale.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. 1. L’Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicare ai fini della successiva copertura.
2. Individuata la vacanza di incarico, l’Azienda ne dà comunicazione alla Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come individuati al precedente comma 1.
4. I medici interessati, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Regione o al soggetto da essa individuato apposita domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti pubblicati.
5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 61 del presente Accordo.
6. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:
a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento. L’Azienda verifica il possesso dei titoli per l’assegnazione dell’incarico;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso.
7. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 6, lettera a) è determinata dall’anzianità di incarico a tempo indeterminato, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico.
8. I medici di cui al comma 6, lettera b) sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente.
9. In caso di pari posizione, i medici di cui al comma 6, lettere a) e lettera b) sono graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
10. Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
11. La Regione o il soggetto da essa individuato interpella prioritariamente i medici di cui al comma 6, lettera a) in base alla anzianità di servizio; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso xxxxx.
12. La Regione o il soggetto da essa individuato provvede, secondo modalità dalla stessa definite, alla convocazione di tutti i medici aventi titolo all’assegnazione degli incarichi per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare, secondo modalità definite dalla Regione, la propria disponibilità all’accettazione, con l’indicazione dell’ordine di priorità tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra quelli vacanti.
14. Il medico che accetta per trasferimento decade dall’incarico di provenienza. La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino dell’incarico di provenienza.
15. Il medico che accetta l'incarico ai sensi del comma 6, lettera b) non può concorrere all’assegnazione di ulteriori incarichi di emergenza sanitaria territoriale in base alla medesima graduatoria.
16. All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 4.
17. La Regione, o il soggetto individuato, espletate le formalità per l’assegnazione degli incarichi, invia gli atti alle Aziende interessate e, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica alla Azienda di provenienza l’avvenuta accettazione dell’incarico ai fini di quanto previsto al comma 14.
18. L’Azienda conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
19. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilità intraaziendale.
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ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. 1. L’Azienda procede alla data Per i medici iscritti nella lista ad esaurimento di cui all'art. 4, comma 00 xxx, xxx XX 31 agosto 2013 n.101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, vale quanto stabilito all’art. 7, comma 1 del 1° marzo presente accordo. La Direzione generale dell’INPS, stilate e del 1° settembre pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie provinciali definitive, provvederà al conferimento dell'incarico secondo l'ordine di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi graduatoria risultante dalle liste. L’accettazione dell’incarico deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell’incarico di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicare ai fini della successiva coperturaconferimento. La mancata risposta entro i termini prefissati costituisce rinuncia all’incarico, salvo una valida dimostrazione dell'impedimento.
2. Individuata All’accettazione dell’incarico il medico dovrà essere invitato presso la vacanza sede provinciale di incarico, l’Azienda ne dà comunicazione alla Regione, competenza per le procedure l’accettazione formale dell’incarico e la presentazione delle dichiarazioni di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regioneinsussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui all’art. 13.
3. Entro Per giustificati e documentati motivi di studio o derivanti da gravi necessità, il Direttore provinciale ovvero di Filiale metropolitana cui fa riferimento l’Ufficio medico legale presso cui opera il medico fiscale, previo parere delle Commissione Mista Provinciale, conserverà l'incarico al medico per la fine dei mesi durata massima di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come individuati al precedente comma 1sei mesi.
4. I medici interessatiPer motivi connessi ad obblighi di legge, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Regione o al soggetto da essa individuato apposita domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo l'incarico sarà conservato per la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti pubblicatidurata degli obblighi medesimi.
5. Possono concorrere Nel caso in cui, successivamente al primo conferimento degli di tutti gli incarichi vacanti pubblicati di cui al presente ACN, si verifichino carenze di medici fiscali a livello provinciale – per diminuzione del numero dei medici e/o per incremento del numero di visite da effettuare - e si procede alla pubblicazione di un nuovo bando nazionale per la predisposizione di una nuova graduatoria provinciale, come indicato al precedente articolo 7, comma 11, i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 61 del presente Accordo.
6. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:
a) i medici fiscali titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento. L’Azienda verifica il possesso dei titoli per l’assegnazione dell’incarico;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso.
7. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 6, lettera a) è determinata dall’anzianità di incarico a tempo indeterminato, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico.
8. I medici di cui al comma 6, lettera b) sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente.
9. In caso di pari posizione, i medici di cui al comma 6, lettere a) e lettera b) sono graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
10. Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
11. La Regione o il soggetto da essa individuato interpella prioritariamente i medici di cui al comma 6, lettera a) in base alla anzianità di servizio; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso xxxxx.
12. La Regione o il soggetto da essa individuato provvede, secondo modalità dalla stessa definite, alla convocazione di tutti i medici aventi titolo all’assegnazione degli incarichi per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare, secondo modalità definite dalla Regione, la propria disponibilità all’accettazione, con l’indicazione dell’ordine di priorità tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra quelli vacanti.
14. Il medico che accetta per trasferimento decade dall’incarico di provenienza. La rinuncia o decadenza regione interessata dal nuovo incarico non consente il ripristino dell’incarico bando e quelli titolari da almeno quattro anni nelle provincie di provenienzaaltre regioni concorrono con priorità, per trasferimenti interprovinciali e interregionali.
15. Il medico che accetta l'incarico ai sensi del comma 6, lettera b) non può concorrere all’assegnazione di ulteriori incarichi di emergenza sanitaria territoriale in base alla medesima graduatoria.
16. All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 4.
17. La Regione, o il soggetto individuato, espletate le formalità per l’assegnazione degli incarichi, invia gli atti alle Aziende interessate e, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica alla Azienda di provenienza l’avvenuta accettazione dell’incarico ai fini di quanto previsto al comma 14.
18. L’Azienda conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
19. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilità intraaziendale.
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