Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla Prestazione. Si rinvia all’articolo “A.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Avvertenza: Si avverte il Contraente che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze del Rischio, se influenti sulla corretta valutazione dell’entità del Rischio da parte della Società, possono comportare la perdita o la riduzione della somma spettante in caso di Sinistro e la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si avverte il Contraente che le dichiarazioni inesatte e le reticenze, da lui rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze che, se conosciute dalla Società, l’avrebbero indotta a valutare più grave il Rischio assicurato e maggiore il Premio per coprirlo, possono determinare la riduzione, la perdita dell’Indennizzo, la cessazione dell’assicurazione, secondo quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 1.5 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Avvertenza: in sede di conclusione del contratto, e fino alla data di cessazione delle Garanzie, l’Assicurato deve fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all’art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze. Avvertenza: si richiama l'attenzione dell’Aderente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze, contenute nel Modulo di Adesione relative alle informazioni rese dall’Assicurato sul suo stato di salute.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. In sede di conclusione del contratto, l’Assicurato deve fornire alla Compagnia dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa. Si rinvia all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Il Certificato Assicurativo, attestante il periodo di validità della polizza viene rilasciato sulla base dei dati forniti e delle dichiarazioni rilasciate in fase di acquisto dall’Aderente/Assicurato. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., le dichiarazioni inesatte dell’Aderente/Assicurato al momento dell’acquisto della polizza su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio possono comportare l’annullamento dell’Assicurazione, se l’Aderente/Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Se, invece, l’Aderente/Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. AVVERTENZA
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare successive legittime contestazioni da parte della Compagnia, che potrebbero anche compromettere il diritto alla prestazione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Non è prevista la compilazione del questionario sanitario.