Common use of Assicurazioni a carico dell’esecutore Clause in Contracts

Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigente. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contratto. Il contraente ha trasmesso alla stazione appaltante copia della polizza n di cui al presente articolo. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante da Roma Capitale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigenteè pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contrattoconformità. Il contraente ha trasmesso alla stazione appaltante trasmette a Roma Capitale copia della polizza n di cui al presente articoloarticolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. È ammesso il subappalto, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016, per ciascun lotto nella misura massima del 30% dell’importo complessivo dell’importo contrattuale. L’affidatario comunica alla S.A., prima dell’inizio della stazione appaltante.prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio affidati. Sono altresì comunicate alla S.A., eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità. Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, 7 del Codice, a stipulare una stipulareuna polizza di assicurazione che assicurazioneche copra i danni subiti dalla stazione appaltante da Roma Capitale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigenteè pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contrattoconformità. Il contraente ha trasmesso alla stazione appaltante trasmette a Roma Capitale copia della polizza n di cui al presente articoloarticolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. È ammesso il subappalto. Ai fini della stazione appaltante.disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice. Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2)del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità. Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codicee ss.mm.ii. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle coseai beni, tanto dell’Aggiudicatario quanto dell’Amministrazione che dei e/o di terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. causa (clausola vessatoria) ). Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne Roma Capitale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. Capitale (clausola vessatoria) ). L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, 103 del CodiceCodice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigenteè pari a 5.000.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica dell’attestato di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contrattoesecuzione. Il contraente ha trasmesso trasmette alla stazione appaltante copia della polizza n di cui al presente articoloarticolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della stazione appaltantepolizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. E’ ammesso il subappalto.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione di Roma Capitale che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) causa È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve inoltre assicurare assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigente. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contratto. Il contraente ha trasmesso alla stazione appaltante trasmette a Roma Capitale copia della polizza n di cui al presente articoloarticolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.garanzia

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è dell’appaltoè obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, 7 del Codice, a stipulare una stipulareuna polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve inoltre assicurare assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il dell’xxxxxxx.Xx massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigenteè pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contrattoconformità. Il contraente ha trasmesso trasmette alla stazione appaltante copia della polizza n di cui al presente articoloarticolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.appaltante Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,143 e 144 del medesimo decreto e xx.xx. e ii..

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigenteè pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 …../2019 e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contratto. Il contraente ha trasmesso alla stazione appaltante copia della polizza n n. ………………….. di cui al presente articolo. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) ). È a carico dell’aggiudicatario del’ aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve inoltre assicurare assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigenteè pari a minimo 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contrattoconformità. Il contraente ha trasmesso alla stazione appaltante copia La mancata consegna della polizza n di cui al presente articolosopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.. • Gestione dei sinistri Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il D.E.C. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P.. Restano a carico dell’esecutore:

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice, obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dell’appalto, incluso l’incendio. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile Responsabilità Civile verso terzi deve essere conforme alla normativa vigenteè pari a 1.500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dal giorno …/.../2020 dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica dell’attestazione di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contrattoesecuzione. Il contraente ha trasmesso trasmette alla stazione appaltante copia della polizza n di cui al presente articoloarticolo almeno dieci giorni prima della stipula del contratto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. L'esecutore dell’appalto, inoltre, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia nei confronti della stazione appaltantenon inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”. Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,1 43 e 144 e ss.mm.ii. del medesimo decreto.

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