Common use of Associazioni ed Unioni di Enti Clause in Contracts

Associazioni ed Unioni di Enti. Considerato che gli Enti di Appartenenza possono costituire, ai sensi di legge, apposite associazioni od unioni dotate di personalità giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, quali a titolo esemplificativo (CUC, SUA, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Convenzioni tra Comuni) la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'Assicurato per conto degli Enti di Appartenenza costituenti le predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'Associazione o dell'Unione, nonché per l’attività istituzionale svolta dall’Assicurato nell’ambito delle Associazioni ed Unioni di Enti, anche se funzionalmente alle dipendenze di uno degli Enti di Appartenenza che lo costituiscono. L'Assicurazione, in regime Claims Made, è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione purché l’Evento Dannoso si sia verificato entro il Periodo di Retroattività indicato nella Scheda di Polizza: - retroattività 10 anni - retroattività illimitata, a richiesta dell’Assicurato e se acquistata e pagato il relativo Premio. L’Assicurazione opera altresì per le Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato e comunicate alla Società entro e non oltre tre (3) anni dalla cessazione della Polizza, che siano conseguenza e/o collegate a Circostanze denunciate sulla Polizza durante il Periodo di Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurato cessi del tutto ogni attività presso o per conto della Pubblica Amministrazione, per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa/giustificato motivo, è data facoltà all'Assicurato di chiedere l’attivazione, dietro versamento del relativo Premio, di un periodo di Ultrattività: 5 anni o 10 anni, secondo la scelta. In tal caso l’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società entro il periodo di Ultrattività acquistato purché i fatti che hanno generato la richiesta di risarcimento siano avvenuti prima della data di cessazione dell’Attività. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza della Polizza, è riconosciuto un periodo di ultrattività di 5 anni, gratuitamente, a semplice richiesta degli eredi entro 90 giorni dal decesso. Nel caso in cui l’Assicurato riprenda l’attività presso la Pubblica Amministrazione oppure stipuli, col medesimo o altro assicuratore, una analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura ultrattiva sarà priva di efficacia. In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi. L'Assicurazione vale per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Organi Collegiali. L’Assicurazione vale altresì per l'attività di Membro di commissione / Commissario di gara (Albo ANAC – sez. “c” e “d”), non retribuita dall'Ente di Appartenenza, presso Enti di Appartenenza diversi da quello con il quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio. L'estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operante a prescindere: • dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l'anno; • dalla tipologia di Enti di Appartenenza presso i quali viene svolta tale attività.

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Associazioni ed Unioni di Enti. Considerato che gli Enti di Appartenenza possono costituire, ai sensi di legge, apposite associazioni od unioni dotate di personalità giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, quali a titolo esemplificativo (CUC, SUA, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Convenzioni tra Comuni) la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'Assicurato per conto degli Enti di Appartenenza costituenti le predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'Associazione o dell'Unione, nonché per l’attività istituzionale svolta dall’Assicurato nell’ambito delle Associazioni ed e Unioni di Enti, anche se funzionalmente alle dipendenze di uno degli Enti di Appartenenza che lo costituiscono. L'Assicurazione, in regime Claims Made, è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione purché indipendentemente dal momento in cui si è verificato l’Evento Dannoso si sia verificato entro il Periodo di Retroattività indicato nella Scheda di Polizza: - retroattività 10 anni - retroattività illimitata, a richiesta dell’Assicurato e se acquistata e pagato il relativo PremioDannoso. L’Assicurazione opera altresì per le Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato e comunicate alla Società all’ Assicuratore entro e non oltre tre cinque (35) anni dalla cessazione della Polizza, che siano conseguenza e/o collegate a Circostanze denunciate sulla Polizza durante il Periodo di AssicurazioneAssicurazione e/o il Periodo di Ultrattività se operante. Nel caso in cui l’Assicurato cessi del tutto di cessazione totale da parte dell'Assicurato dell'Attività Assicurata e di ogni attività Attività Svolta presso o per conto della Pubblica Amministrazioneun qualsiasi Ente di Appartenenza, per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa/giustificato motivo, è data facoltà all'Assicurato di chiedere l’attivazione, dietro versamento del relativo Premio, di un periodo di Ultrattività: 5 anni o 10 anni, secondo la scelta. In tal caso l’Assicurazione l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all’Assicuratore nei cinque (5) anni successivi alla Società entro cessazione dell’Attività Assicurata purché afferenti ad Eventi Dannosi posti in essere durante il periodo Periodo di Ultrattività acquistato purché i fatti che hanno generato la richiesta di risarcimento siano avvenuti prima della data di cessazione dell’Attività. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza della Polizza, è riconosciuto un periodo di ultrattività di 5 anni, gratuitamente, a semplice richiesta degli eredi entro 90 giorni dal decesso. Nel caso in cui l’Assicurato riprenda l’attività presso la Pubblica Amministrazione oppure stipuli, col medesimo o altro assicuratore, una analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura ultrattiva sarà priva di efficaciaEfficacia. In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi. L'Assicurazione vale per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Organi Collegiali. L’Assicurazione vale altresì per l'attività di Membro di commissione / Commissario di gara (Albo ANAC – sez. “c” e “d”), non retribuita dall'Ente di Appartenenza, presso Enti di Appartenenza diversi da quello con il quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio. L'estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operante a prescindere: • dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l'anno; • dalla tipologia di Enti di Appartenenza presso i quali viene svolta tale attività.

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