Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa. L'assicurazione s'intende estesa:
a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa. L'assicurazione s'intende estesa:
a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. La copertura assicurativa è valida in costanza di iscrizione alla CISL FP. In particolare, al momento della denuncia di ogni sinistro, per dar corso alla copertura sarà’ effettuata la verifica della regolare iscrizione alla CISL FP dell’assicurato.