Common use of Astensione obbligatoria dal lavoro dei genitori e trattamento economico Clause in Contracts

Astensione obbligatoria dal lavoro dei genitori e trattamento economico. Ai sensi del D.lgs 151/2001, le lavoratrici in gravidanza o puerperio hanno diritto di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. La lavoratrice ha, altresì, facoltà di usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria, astenendosi a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Tale facoltà può esercitarsi a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto. Nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, ha, altresì, diritto di astenersi dal lavoro il padre lavoratore, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del bambino o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, dietro presentazione all’Ente di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva. Durante i periodi suddetti e limitatamente alle ipotesi sopra specificate i genitori lavoratori hanno diritto ad un’integrazione dell’indennità prevista dall’art.22 del D.lgs.151/2001, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell’indennità di cui trattasi. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro saranno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisso e quelle connesse alla professionalità ed alla produttività, in relazione agli effettivi quantitativi di produzione medi raggiunti dal reparto di appartenenza. Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge. Nei primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi e, nell’ambito del suddetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Astensione obbligatoria dal lavoro dei genitori e trattamento economico. Ai sensi del D.lgs 151/2001D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., le lavoratrici in gravidanza o puerperio hanno diritto di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. La lavoratrice ha, altresì, facoltà di usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria, astenendosi a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Tale facoltà può esercitarsi a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto. Nei primi tre cinque mesi dalla nascita del figlio, ha, altresì, diritto di astenersi dal lavoro il padre lavoratore, in caso o il secondo genitore equivalente, per un periodo di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del bambino o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, dietro presentazione all’Ente di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva7 giorni anche frazionabile. Durante i periodi suddetti e limitatamente alle ipotesi sopra specificate i genitori lavoratori hanno diritto ad un’integrazione dell’indennità prevista dall’art.22 dall’art. 22 del D.lgs.151/2001D.Lgs. n. 151/2001, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell’indennità di cui trattasi. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro saranno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisso e quelle connesse alla professionalità ed alla produttività, in relazione agli effettivi quantitativi di produzione medi raggiunti dal reparto di appartenenza. produttività Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge. Nei primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi e, nell’ambito del suddetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente

Astensione obbligatoria dal lavoro dei genitori e trattamento economico. Ai sensi del D.lgs 151/2001, le lavoratrici in gravidanza o puerperio hanno diritto di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. La lavoratrice ha, altresì, facoltà di usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria, astenendosi a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Tale facoltà può esercitarsi a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto. Nei primi tre mesi dalla nascita del figliofigli, ha, altresì, diritto di astenersi dal lavoro il padre lavoratore, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del bambino o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, dietro presentazione all’Ente di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva. Durante i periodi suddetti e limitatamente alle ipotesi sopra specificate i genitori lavoratori hanno diritto ad un’integrazione dell’indennità prevista dall’art.22 del D.lgs.151/2001, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell’indennità di cui trattasi. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro saranno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisso e quelle connesse alla professionalità ed alla produttività, in relazione agli effettivi quantitativi di produzione medi raggiunti dal reparto di appartenenza. Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge. Nei primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi e, nell’ambito del suddetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

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