Rapporto di lavoro a tempo parziale Clausole campione

Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle ammini...
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
Rapporto di lavoro a tempo parziale. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, valuterà le richieste di concessione di lavoro a tempo parziale dei dipendenti sulla base dei seguenti presupposti: • determinazione di un numero massimo di rapporti di lavoro part-time nella misura del 20%, arrotondato all'unità superiore se il decimale è pari ad almeno 0,5 o all'unità inferiore in caso contrario, del totale del personale delle aree professionali e dei quadri direttivi; • durata semestrale o annuale, a scelta del richiedente, con orario da concordare secondo quanto previsto nel CCNL vigente; • definizione di una graduatoria delle richieste, sulla base delle motivazioni addotte. A tal fine la priorità da accordare alle richieste pervenute è così regolamentata, in ordine decrescente: a) gravi motivi di salute che, senza compromettere l’idoneità fisica al lavoro, richiedano un'adibizione temporalmente ridotta; b) necessità di prestare assistenza a familiari (nell’ordine: figli, coniuge, genitori, fratelli e sorelle, altri familiari conviventi) gravemente ammalati, diversamente abili e/o affetti da patologie limitanti. Saranno valutate anche le richieste dei lavoratori volte a prestare assistenza ai componenti della famiglia di fatto; c) necessità di accudire i figli minorenni (con riferimento al numero dei figli e, quindi, alla loro minore età); d) motivi di studio e altri motivi degni di obiettiva considerazione; • un mese prima del termine di concessione della riduzione oraria verranno prese in considerazione tutte le domande eventualmente pervenute alla società fino a quella data - comprese quelle di prosecuzione presentate dal lavoratore a cui scade il part-time - e verrà definita la graduatoria in base all'ordine di priorità di cui sopra; • le eventuali richieste di ripristino del lavoro a tempo pieno prima della scadenza pattuita dovranno essere presentate con almeno due mesi di preavviso.
Rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di gravi e documentate situazioni familiari, o particolari esigenze organizzative, la percentuale del 25 % del personale autorizzato a trasformare il rapporto di lav oro da tempo pieno a parziale è elevato di un ulteriore 10 %. I casi che rientrano nelle condizione di cui al preced ente punto sono: - familiari che assistono persone portatrici di handicap; - lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche; - lavoratori affetti o che assistono familiari con gravi patologie; - lavoratori che assistono anziani non autosufficienti; - genitori con figli minori, in relazione al loro numero; - residenza distante dal luogo di lavoro; - lavoratori soggetti ad effetti da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica che si impegnano a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto da strutture sanitarie pubbl iche o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali. La durata minima del part-time è di due anni con inizio dal 60° giorno successivo alla presentazione della domanda salvo che, per esigenze di servizio formalmente dichi arate l’Amministrazione abbia differito, d’intesa con il dipendente, tale decorrenza. Inoltre, su richiesta del dipendente, si procede alla revoca della trasformazione del rapp orto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ove la situazione degli organici teor ici lo renda possibile.
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3.I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: − la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; − la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; − l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; − ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente...
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Rapporto di lavoro a tempo parziale150‌
Rapporto di lavoro a tempo parziale. (part – time) Art. 22 – Contratti di inserimento
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1.Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Art. 47: Rapporto di lavoro a tempo determinato