Consegna e inizio dei lavori Clausole campione

Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenut...
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.
Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio tramite consegna dei lavori risultante da apposito verbale e previa convocazione dell’esecutore. È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del primo contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 12 del D.Lgs n. 50/2016: in tal caso il R.U.P. autorizzerà in tal senso la D.L. la quale indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 (la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione), con applicazione di relativa penale ai sensi dell’art. 16; decorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In tal caso si procederà ai sensi di legge all’assegnazione dei lavori in favore del successivo classificato; qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario della gara originaria è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal R.U.P.
Consegna e inizio dei lavori. 1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.
Consegna e inizio dei lavori. Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori ................................................................................................................
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 119 e ss. del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell’articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore.
Consegna e inizio dei lavori. L’atto di stipula di ciascun contratto specifico rappresenterà la consegna formale dei lavori di manutenzione oggetto del medesimo contratto che ricade nell’Accordo Quadro stipulato. Trattandosi di un Accordo per la manutenzione nel quale gli interventi non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli resi necessari secondo le necessità dell’Amministrazione in un determinato arco di tempo, per ogni intervento verrà data comunicazione all’Aggiudicatario con specificazione se trattasi di intervento urgente o non urgente, mediante emissione di un ordinativo di lavoro nel quale saranno specificati i termini qualitativi e quantitativi tecnici ed economici . I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data di stipula del contratto o, nel caso di lavori di somma urgenza, dalla data dell’avvenuta comunicazione od invio della richiesta di intervento. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi della legge vigente in materia.