Atto d’accusa. Per quanto riguarda la relazione Fondo 1 (TPF pag. 306.100.049 segg.) a A. viene rimproverato di avere (in correità con C.) tra dicembre 2006 e ottobre 2012, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nell’ambito della gestione patrimo- niale della relazione intestata al Fondo 1 (presso Società 3 e in seguito Società 2 SA), al fine di mascherare le malversazioni oggetto di un procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (N. 13927/13 R.G.N.R) sfociato nella sentenza di condanna in primo grado emessa di quest’ul- timo in data 20 giugno 2017 nei loro confronti e di altri, per titolo di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I, commesso dei falsi documentali. A A. viene rimproverato di avere intenzionalmente formato dei documenti falsi, su cui erano apposte le firme falsificate di M. e/o N., quali procuratori della relazione n. R60. intestata al Fondo 1, accesa presso Banca 2, documenti che gli aveva fatto per- venire C. dall’Italia. Secondo l’accusa A. avrebbe inserito in tali documenti falsi le istruzioni di trasferimento di denaro ed altre richieste di operazioni bancarie con- cordate con C. e non corrispondenti alla volontà del Fondo 1. Egli avrebbe inoltre intenzionalmente fatto uso a scopo d’inganno dei predetti documenti falsi tra- smettendoli a Banca 2 per far eseguire gli ordini di trasferimento di denaro e altre operazioni bancarie ivi contenute, transazioni bancarie che Banca 2 ha final- mente eseguito. Le imputazioni (per i casi non prescritti) concernono 38 episodi, riferiti all’utilizzo, a scopo d’inganno, di altrettanti documenti, su cui sarebbe stata apposta la firma falsa solo di M. (19 episodi), solo di N. (1 episodio) e di M. e N. insieme (18 episodi), e meglio: ▪ richiesta di finanziamento a favore del Fondo 1 di EUR 1.3 milioni, CA 1.1.3.6.5; ▪ contratto di credito in favore del Fondo 1 per EUR 1'326.000.--, CA 1.1.3.6.6; ▪ richiesta di proroga dell’estinzione dei finanziamenti di Banca 2 a favore di Fondo 1, CA 1.1.3.6.19; ▪ documento denominato “Esclusione di responsabilità in merito ai rischi
Atto d’accusa. All’imputato A. viene rimproverato di avere (in correità con B.), nel periodo tra il 23 dicembre e il 24 dicembre 2010, nella sua qualità di organo della Società 3, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori di Banca 2, simulando un ordine telefonico di pagamento del cliente in realtà mai avvenuto e confezionando un falso ordine di bonifico facendo boni- ficare EUR 10'000.-- in danno alla relazione “R17.” di K. e a favore di una rela- zione bancaria intestata alla Società 5, riconducibile a B., presso la Banca 9. Denaro che non risulta poi essere stato consegnato a K. ma che risulta essere stato di seguito prelevato da B. e di cui se ne sono perse le tracce (TPC pag. 306.100.001-093 n. 1.1.2.1.1). A A. viene quindi anche rimproverato il reato di falsità in documenti per avere (in correità con B.), allo scopo di perfezionare l’inganno astuto per la truffa, formato e fatto uso di una falsa conferma di un ordine telefonico ai sensi di cui sopra (TPC pag. 306.100.001-093 n. 1.1.3.4.1).