Risultanze probatorie Clausole campione

Risultanze probatorie. Va anzitutto notato che agli atti non vi è alcuna conferma del fatto che l’importo di EUR 10'000.-- sia stato ricevuto in contanti da K., se non le dichiarazioni dell’imputato X., supportate poi anche da B. Quest’ultimo non può però essere ritenuto credibile per quanto concerne la presente fattispecie, avendo dapprima dichiarato di non ricordare nulla, per poi, anni dopo, ricordarsi che i soldi prelevati sarebbero andati a A., e per finire confermando invece la versione di quest’ultimo. A. ha invece sempre ribadito la medesima versione, dando anche una spiega- zione dei motivi per i quali in quella occasione non avrebbe potuto utilizzare il fondo cassa messo a disposizione da Banca 2. A supporto della tesi di A. vi è il documento con la dicitura “regolarizzazioni precedenti ordini telefonici e fax” sot- toscritto da K. in data 2 febbraio 2011, la cui firma si è rivelata autentica. Xxxx è che, come indicato dalla prima istanza, tale documento non regolarizza il prelievo bensì un bonifico non meglio precisato di EUR 10'000.-- a favore di Banca 9. Tuttavia, oltre a corrispondere l’importo e la banca destinataria, in detto docu- mento vi è pure espressamente il riferimento all’ordine telefonico del 23 dicem- bre 2010. K. nulla ha detto in merito al menzionato documento, ha però dichiarato di non avere mai firmato nulla in bianco. Il MPC ha obiettato che la versione di A. non sarebbe credibile anche per il fatto che il denaro bonificato sulla relazione Società 5 in favore di B. sarebbe tornato nelle sue disponibilità (CAR 5.200.070 segg.). A tal proposito si osserva tuttavia che, ad eccezione delle dichiarazioni – poi ritrattate – di B., le quali non sono per questa Corte, come detto, credibili, agli atti non vi è alcunché a comprova di ciò.
Risultanze probatorie. 2.6.1 Incontestato è il ruolo di gestore patrimoniale, ai sensi della giurisprudenza citata, dell’imputato X., il quale aveva una posizione di gerente con l’obbligo di gestire o salvaguardare gli interessi pecuniari dei propri clienti e a cui incombevano tutti i doveri derivanti dalle disposizioni relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO).
Risultanze probatorie. Si evidenzia in primo luogo che la condanna di C. per il reato qui in esame, com- messo in correità con X., è divenuta definitiva a seguito del ritiro del suo appello. Come detto, X. non ha in questa sede apportato alcun nuovo elemento, limitan- dosi piuttosto a ribadire quanto già addotto in prima sede. Egli contesta soprat- tutto l’aspetto soggettivo, facendo valere di essere vittima dell’agire di X.