Attributi base e specifici Clausole campione

Attributi base e specifici. Nel presente capitolato vengono riportate, per ogni bene, i Requisiti Tecnici a cui devono necessariamente rispondere in quanto oggetto di richiesta di abilitazione da parte del fornitore e delle successive integrazioni/modifiche al catalogo elettronico. Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali Vengono inoltre riportate, per i beni ove necessario, le schede tecniche di servizio che sintetizzano gli attributi specifici che il fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta di abilitazione. Nel caso in cui un bene sia disponibile con diverse caratteristiche e/o modalità di fornitura (che troveranno riscontro nei campi relativi agli attributi e/o nel campo riguardante la Descrizione), qualora il fornitore intenda offrire all’acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del bene, dovrà indicare nel catalogo elettronico il medesimo bene tante volte quante sono le diverse configurazioni del bene che intende offrire, variando gli attributi pertinenti (es.: articolo fornitore, prezzo, e così via). Ciò darà luogo, sul catalogo elettronico del fornitore pubblicato sul Mercato Elettronico, a più righe di catalogo relative alla stesso bene.
Attributi base e specifici. Nel presente capitolato vengono riportati i requisiti base a cui devono necessariamente rispondere i servizi proposti. Vengono inoltre riportate, per i servizi ove necessario, le Schede Tecniche di Servizio che sintetizzano gli attributi specifici che il Fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di caricamento del catalogo. Nel caso in cui un Servizio sia disponibile con diverse caratteristiche e/o modalità di esecuzione (che troveranno riscontro nei campi relativi agli attributi e/o nel campo riguardante la Descrizione), qualora il Fornitore intenda offrire all’acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del Servizio, dovrà indicare nel catalogo elettronico il medesimo Servizio tante volte quante sono le diverse configurazioni del Servizio che intende offrire, variando gli attributi pertinenti. Ciò darà luogo, sul catalogo elettronico del Fornitore pubblicato sul Mercato Elettronico, a più righe di catalogo relative alla stesso Servizio.
Attributi base e specifici. Nel presente capitolato vengono riportati, per ogni Metaprodotto, i Requisiti Tecnici a cui devono necessariamente rispondere i Beni. Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali minime che caratterizzano il Metaprodotto. Vengono inoltre riportate, sempre per ogni Metaprodotto, le Schede Tecniche di Prodotto che sintetizzano gli attributi obbligatori e facoltativi di ciascun Metaprodotto.

Related to Attributi base e specifici

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Contabilità dei lavori Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale LLPP, artt. da 152 a 185, che qui si intendono richiamati. La valutazione dei lavori “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, ottenuto mediante offerta a prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell’apposita tabella “B” contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto, ciascuna delle quali va contabilizzata in quota parte, in proporzione al lavoro eseguito. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle specifiche norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori “in economia” è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti. In particolare: - la manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. - il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, riga 4) della tabella 1, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, per la parte valutata a corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito, e per la parte a misura, dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte II del presente capitolato speciale.

  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.