Attributi Base Clausole campione

Attributi Base. Nel presente capitolato vengono riportati i requisiti base a cui devono necessariamente rispondere i beni proposti. Si riporta la descrizione di tutti gli attributi base comuni a tutti i metaprodotti inclusi nella categoria merceologica di cui all’oggetto del bando. La descrizione del bene delle varie tipologie di metaprodotti viene alimentata direttamente dai fornitori attraverso la compilazione dei vari campi. Marca SI Nome (denominazione e ragione sociale) dell'azienda produttrice del Bene.
Attributi Base. Nel presente capitolato vengono riportati i Requisiti base a cui devono necessariamente rispondere i servizi proposti. Si riporta la descrizione di tutti gli Attributi Base comuni ai Metaprodotti inclusi nella categoria merceologica di cui all’oggetto del bando. La descrizione del servizio delle varie tipologie di metaprodotti viene alimentata direttamente dai fornitori attraverso la compilazione nel catalogo dei vari campi. NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE Denominazione commerciale SI La descrizione del servizio proposto. Si consiglia di prendere a riferimento le varie tipologie di supporto segnalate nel presente capitolato per ogni singolo metaprodotto.
Attributi Base. Nel presente capitolato vengono riportati i Requisiti base a cui devono necessariamente rispondere i servizi proposti. Si riporta la descrizione di tutti gli Attributi Base comuni ai Metaprodotti. La descrizione del servizio delle varie tipologie di metaprodotti viene alimentata direttamente dai fornitori attraverso la compilazione dei vari campi.
Attributi Base. Si riporta la descrizione di tutti gli Attributi Base comuni ai Metaprodotti. Marca SI Nome (denominazione e ragione sociale) dell'azienda produttrice del Bene.
Attributi Base. Nel presente capitolato vengono riportati i Requisiti base a cui devono necessariamente rispondere i servizi proposti. Si riporta la descrizione di tutti gli Attributi Base comuni ai Metaprodotti inclusi nella categoria merceologica di cui all’oggetto del bando. La descrizione del servizio delle varie tipologie di metaprodotti viene alimentata direttamente dai fornitori attraverso la compilazione dei vari campi. NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE Denominazione commerciale SI Il nome del servizio proposto utilizzato ai fini della messa in commercio dello stesso e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale.
Attributi Base. Nel presente capitolato vengono riportati i Requisiti base a cui devono necessariamente rispondere i servizi proposti. Si riporta la descrizione di tutti gli Attributi Base comuni ai Metaprodotti inclusi nella categoria merceologica di cui all’oggetto del bando. La descrizione del servizio delle varie tipologie di metaprodotti viene alimentata direttamente dai fornitori attraverso la compilazione dei vari campi. NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE Denominazione commerciale SI Il nome del servizio proposto utilizzato ai fini della messa in commercio dello stesso e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale.

Related to Attributi Base

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella di seguito riportata. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie OG1 diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saranno individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - DESCRIZIONE LAVORI Caratteristic a Categoria ex D.P.R. n. 34 del 2000 Importo € Incidenza % 1 IMPIANTI TECNOLOGICI Prevalente OG11 Importo lavori 449.661,80 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza: 20.086,12 Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, D. Lgs. N. 163/2006, e s.m.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

  • Categorie dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» - Edifici Civili e Industriali. Importo 1.258.627,88 classifica III bis. 2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria «OG11», non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del Regolamento generale, ciascuna di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.3): a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente; a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell’importo della categoria scorporabile, con l’obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l’importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1, sommandosi all’importo di cui al comma 2, primo periodo; a.3)i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella: Lavorazioni Categoria DPR 34/2000 Qualificazione obbligatoria Importo in € % Prevalente o scorporabile Subappaltabile (sì/no) Edifici civili e OG1 Sì 392.690,19 Categoria Nella misura industriali Prevalente massima del 30% Finiture opere generali OS6 NO 509.697,95 Scorporabile subappaltabile SI Per l’intero Finiture di opere generali edili OS7 NO 356.239,74 Scorporabile subappaltabile SI Per l’intero 1.258.627,88 57,2 Impianti tecnologici OG11 SI 941.320,01 42,8 Scorporabile subappaltabile SI Per l’intero Totale 2.199.947,89 100 N.B. Per le lavorazioni di cui alla categoria OG11 se non possono essere eseguite dal concorrente sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono essere subappaltate ad imprese con idonea qualificazione o devono essere eseguite in ATI di tipo verticale ( OG11 classifica III ) b) ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del Regolamento generale, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al Regolamento generale, indicati nel bando di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: declaratoria: categoria importo classifica (> 10%) % sul totale 1) Finiture di opere generali in materiali, OS6 509.697,95 II etc. 2) Finiture di opere generali OS7 356.239,74 II 3. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta a euro 392.690,19. 4. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue: categoria importo incidenza sul totale degli impianti (%) uguale o maggiore del OS3 € 125.736,70 13,40 OS28 € 366.464,05 38,90 => 10% => 25% OS30 € 449.119,26 47,70 => 25% Totale (OG11) € 941.320,01 100,00% ---

  • Contabilità dei lavori Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale LLPP, artt. da 152 a 185, che qui si intendono richiamati. La valutazione dei lavori “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, ottenuto mediante offerta a prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell’apposita tabella “B” contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto, ciascuna delle quali va contabilizzata in quota parte, in proporzione al lavoro eseguito. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle specifiche norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori “in economia” è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti. In particolare: - la manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. - il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, riga 4) della tabella 1, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, per la parte valutata a corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito, e per la parte a misura, dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte II del presente capitolato speciale.

  • PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO ECCELLENTE 1 BASSO INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE MISURA ATTUATA 1 1 PENSIONI

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 8.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che le Attività oggetto del Contratto sono comprese nel proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature e a proprio rischio; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere le predette Attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima. L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio Personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente dell’Appaltatore. In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al Personale dell’Appaltatore o di subappaltatori; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente dell’Appaltatore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il Personale impiegato per l’esecuzione delle Attività. 8.2. L’Appaltatore si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso del Contratto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza del Personale e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, con l’obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra. 8.3. L’Appaltatore si obbliga in particolare ad applicare, nei confronti del proprio Personale occupato nelle Attività, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle Attività.