AUTO RISCHI DIVERSI Clausole campione

AUTO RISCHI DIVERSI. La Copertura ARD dovrà garantire il veicolo locato contro i seguenti rischi: - furto (totale o parziale) e rapina, anche solo tentati, compresi i danni conseguenti alla circolazione, agli atti vandalici e ai danneggiamenti che il veicolo abbia subito dopo il furto la rapina fino al suo ritrovamento; - incendio, sia parziale che totale; - danni da circolazione (Kasko totale); - eventi naturali e Socio-Politici; - rottura cristalli. Resta comunque inteso che, nel caso in cui la Compa- gnia del Cliente non liquidasse interamente il danno, per qualsiasi ragione, sarà facoltà di LeasePlan addebitare il saldo al Cliente stesso.
AUTO RISCHI DIVERSI. (Garanzie art. 0-00-00-00-00 valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
AUTO RISCHI DIVERSI. Garanzie Franchigia /scoperto Limite di indennizzo

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  • Rischi Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (compensi dovuti ad Amex e spese dei servizi). • Riaddebito totale o parziale all’Esercizio degli importi delle operazioni irregolari in quanto effettuate senza osservanza delle disposizioni previste nell’Accordo ovvero qualora il Titolare contesti l’operazione e l’Esercizio operi in settori che, in base all’Accordo, sono soggetti al riaddebito totale o parziale in caso di contestazione delle operazioni da parte del Titolare. • Malfunzionamenti delle infrastrutture tecniche per la gestione delle operazioni tramite terminale POS (ad esempio, mancanza della linea telefonica) che possono causare sospensioni o ritardi nell’erogazione del servizio.

  • FATTORI DI RISCHIO I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione. Il valore netto d’inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l’importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento. La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore. Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.

  • RISCHI ESCLUSI La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio non è valida nei seguenti casi: - Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario - Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto - Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico - Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone - Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo - Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze - Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente - Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Rischio guerra A parziale deroga del disposto dell’articolo denominato “Esclusioni”, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

  • Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Scatti di anzianità A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.