Recuperi Clausole campione

Recuperi. L’Assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Impresa ogni importo restituito dai fornitori dei servizi turistici e/o enti, ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura.
Recuperi. Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l’Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione F Riparazione - Sostituzione ‘in natura’ delle cose rubate o danneggiate”) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno accertato sul veicolo.
Recuperi. Se l’assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito ▇▇▇▇▇▇▇▇ e inviare la documentazione rilasciata dalle autorità, anche se ▇▇▇▇▇▇▇▇ ha già inviato la quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato può rientrarne in possesso entro 7 giorni dalla notizia del ritrovamento. In questo caso deve rimborsare a Genertel l’importo liquidato per il furto del veicolo. Se invece l’assicurato non vuole conservare la proprietà del veicolo, ▇▇▇▇▇▇▇▇ può venderlo e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell’indennizzo.
Recuperi. L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso; il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà detratto dall’indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno secondo i criteri previsti dall’Art. 25 e si effettuerà il conguaglio con l’indennizzo precedentemente pagato.
Recuperi. L’Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
Recuperi. Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Recuperi. L’Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo sottratto o di parti di esso. I costi di recupero del mezzo sono a carico dell’Assicurato. Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell’indennizzo, sarà detratto dall’indennizzo stesso. In caso di ritrovamento del veicolo successivamente alla liquidazione dell’indennizzo, l’Assicurato si impegna, su richiesta della Società, ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo alla Società stessa o a terzi dalla stessa indicati. Egli ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto. Se, invece, l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato Mediante richiamo in polizza di questo articolo, l’Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato regolarmente attivato. L’Assicurato dichiara altresì che detto impianto è sempre in funzione quando il veicolo viene lasciato incustodito. In caso di sinistro, l’Assicurato deve documentare che al momento del medesimo era operante il contratto di servizio di localizzazione e che il sinistro è avvenuto in una zona dove il predetto servizio è operante. In caso contrario, la Società applicherà all’indennizzo dovuto ai sensi di polizza uno scoperto del 20%, con il minimo di euro 1.540,00 scoperto e minimo che debbono ritenersi comprensivi di quelli eventualmente pattuiti per il furto in genere del veicolo.
Recuperi. L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- torità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In que- sto caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
Recuperi. (1) E ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Recuperi. L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati.