Autorizzazione e/o nulla osta allo scarico. Ogni scarico nella pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato dal gestore come previsto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs 152 del 03/04/2006. La domanda di autorizzazione e/o di rilascio di nulla osta va effettuata, per ogni unità immobiliare originante lo scarico, esclusivamente sui moduli predisposti dal gestore. Il gestore si esprime in ordine alla richiesta di autorizzazione e/o nulla osta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. L’autorizzazione e/o nulla osta sono rilasciati dal gestore, previo parere favorevole degli uffici preposti, al conduttore dell’unità immobiliare originante lo scarico, titolare d’obbligo dell’approvvigionamento idrico. E’ facoltà del gestore accertare tramite sopralluogo, la regolare esecuzione degli scarichi. Qualora lo scarico non sia ancora attivato o non sussistano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione definitiva è facoltà del gestore rilasciare autorizzazione provvisoria, o proroga di essa, per un periodo massimo di 1 (uno) anno; tre mesi prima della scadenza il conduttore deve richiedere il rilascio dell’autorizzazione definitiva dotandosi di quanto prescritto per l’idoneità allo scarico. Se la domanda viene presentata entro tre mesi dalla scadenza, lo scarico può essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione precedente, fino all’adozione di un nuovo provvedimento. Qualora la richiesta definitiva non venga presentata entro la scadenza, dopo la diffida, si procederà a termini di legge. L’autorizzazione definitiva e/o nulla osta allo scarico sono valide per il periodo previsto dalla normativa vigente (quattro anni dal rilascio – art. 124 comma 8 Dlgs 152/2006); le utenze domestico – civili e assimilabili al civile, si considerano tacitamente rinnovate. Per le utenze produttive va sempre richiesto il rinnovo con le modalità previste dal precedente comma. Sia per le utenze civili che per le produttive qualsiasi modifica rispetto all’unità immobiliare (conduzione, destinazione d’uso, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, fonte di approvvigionamento,ecc.), al tracciato fognario approvato in origine o a ciclo di lavorazione, deve essere tempestivamente comunicata pena diffida e/o revoca dell’autorizzazione e/o nulla osta allo scarico. Sia per le utenze civili che per le produttive, ogni modifica rispetto alla autorizzazione e/o nulla osta originario comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e/o nulla osta. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni. La riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione e/o nulla osta, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell’inadempiente. In tal caso il gestore diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l’adempimento.
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Autorizzazione e/o nulla osta allo scarico. Ogni scarico nella pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato dal gestore come previsto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs 152 del 03/04/2006. La domanda di autorizzazione e/o di rilascio di nulla osta va effettuata, per ogni unità immobiliare originante lo scarico, esclusivamente sui moduli predisposti dal gestore. Il gestore si esprime in ordine alla richiesta di autorizzazione e/o nulla osta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. L’autorizzazione e/o nulla osta sono rilasciati dal gestore, previo parere favorevole degli uffici preposti, al conduttore dell’unità immobiliare originante lo scarico, titolare d’obbligo dell’approvvigionamento idrico. E’ facoltà del gestore accertare Gestore accer- tare tramite sopralluogo, la regolare esecuzione degli scarichi. Qualora lo scarico non sia ancora attivato o non sussistano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione definitiva è facoltà del gestore Gestore rilasciare autorizzazione provvisoria, o proroga di essa, per un periodo massimo di 1 (uno) anno; tre mesi prima della scadenza il conduttore deve richiedere il rilascio dell’autorizzazione definitiva dotandosi di quanto prescritto per l’idoneità allo scarico. Se la domanda viene presentata entro tre mesi dalla scadenza, lo scarico può essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione precedente, fino all’adozione di un nuovo provvedimento. Qualora la richiesta definitiva non venga presentata entro la scadenza, dopo la diffida, si procederà proce- derà a termini di legge. L’autorizzazione definitiva e/o nulla osta allo scarico sono valide per il periodo previsto dalla normativa vigente (quattro anni dal rilascio – art. 124 comma 8 Dlgs 152/2006); le utenze domestico – civili e assimilabili al civile, si considerano tacitamente rinnovate. Per le utenze produttive va sempre richiesto il rinnovo con le modalità previste dal precedente commaun anno prima della scadenza; se la domanda di rinnovo sarà stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto dell’autorizzazione concessa fino all’adozione di nuovo provvedimento. Ai fini del rinnovo è necessario, inoltre, che sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione sia inviato certificato analitico delle acque di scarico rilasciato da un Istituto riconosciuto ai sensi della legge regionale 17 aprile 1990, n.17. Sia per le utenze civili che per le produttive qualsiasi modifica rispetto all’unità immobiliare (conduzione, destinazione d’uso, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, fonte di approvvigionamento,, ecc.), al tracciato fognario approvato in origine o a ciclo di lavorazione, deve essere tempestivamente comunicata pena diffida e/o revoca dell’autorizzazione e/o nulla osta allo scarico. Sia per le utenze civili che per le produttive, ogni modifica rispetto alla autorizzazione all’autorizzazione e/o nulla osta originario comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e/o nulla osta. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni. La riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione e/o nulla osta, in difetto della quale si procede pro- cede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell’inadempiente. In tal caso il gestore Gestore diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l’adempimento.
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Samples: Regolamento Di Utenza Del Servizio Idrico Integrato