NORME CONTRATTUALI (Delibera C.d.A. Gran Sasso Acqua S.p.A. 14/2014 approvata da Ente D'Ambito Aquilano il 01/07/2014)
NORME CONTRATTUALI (Delibera C.d.A. Gran Sasso Acqua S.p.A. 14/2014 approvata da Ente D'Ambito Aquilano il 01/07/2014)
Art. 1
Le presenti norme, le obbligazioni di diritto civile, e le leggi in materia, regolano i rapporti contrattuali del servizio idrico integrato nei bacini d'utenza serviti dalla Gran Sasso Acqua S.p.A.[ex Consorzio-Azienda per la Gestione delle Risorse Idriche (Co.Ge.R.I.), ed ex Azienda Consorziale “Acquedotto La Ferriera”], di seguito denominata Azienda, con sede legale in L'Aquila.
Sono obbligatorie per tutti i contraenti e dovranno intendersi parte integrante di ogni contratto senza che ne occorra la materiale trascrizione in quanto l'Utente ne riceve copia gratuita prima della stipula o del suo rinnovo, insieme alla “Carta del Servizio Idrico Integrato”.
Con il termine Utente s’individua il Cliente con cui si stipula il rapporto contrattuale. Il servizio idrico integrato comprende ricerca, captazione, accumulo, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili ed industriali, fognatura, depurazione e riutilizzo delle acque; per ogni relativo riferimento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà di variare unilateralmente le clausole del presente contratto per giustificato motivo e ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta. Dalla data di ricezione della comunicazione, il Cliente potrà esercitare il recesso nel termine di 60 giorni senza oneri a suo carico. Non costituisce variazione unilaterale soggetta alla disciplina di cui al presente articolo la variazione dei corrispettivi che derivano da adeguamenti automatici e/o disposti da norme di legge o dall’Autorità di regolazione del Servizio Idrico Integrato.
Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto all’Azienda le variazioni di residenza o cambio d'uso della fornitura o qualsivoglia altra modifica o variazione qualora tali eventi comportino una modifica di tariffe e/o imposte, la cui applicazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi pregressi; la presente costituisce clausola di tipo interpretativo ed ha pertanto valore retroattivo.
Il punto di consegna, per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è al confine con la proprietà privata.
Il contatore e/o altro strumento di misura, avendo il solo scopo di quantificare l’erogazione, è collocabile - se non ostano ragioni tecniche o di diverso vincolo – in posizione d’accessibilità alla lettura e agli adempimenti della controprestazione.
Per qualunque controversia inerente il rapporto di somministrazione è competente il foro di L’Aquila.
Informativa al richiedente il contratto di fornitura del servizio idrico integrato o di servizi connessi, sul trattamento dati personali, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
Ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti con riferimento al contratto di fornitura richiesto sarà improntato secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Essi sono raccolti e trattati dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. di L’Aquila anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto contrattuale.
L’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui sono finalizzati.
I dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. di L’Aquila in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni connessi al contratto di fornitura, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite.
Ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente si fa inoltre presente che titolare del trattamento dati in questione è la Gran Sasso Acqua S.p.A. con sede a L’Aquila in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00X.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03, l’Utente potrà in ogni momento richiedere informazioni sui Suoi dati e sulla loro utilizzazione, farli aggiornare, integrare, rettificare ovvero chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla legge, rivolgendosi al Titolare del trattamento Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 23B 67100 L’Aquila.
Art. 2
Per i servizi gestiti, l'interessato deve presentare richiesta ai Servizi Commerciali aziendali.
Ad assoluta discrezione dell’azienda il personale dell’Azienda potrà recarsi presso l'abitazione degli Utenti che, necessitando di operazioni non eseguibili a mezzo telefono, abbiano difficoltà di spostamento (quali persone anziane con difficoltà motorie, portatori di handicap e pazienti sottoposti a trattamenti di dialisi o soggetti a trattamento con supporti e/o macchinari elettromeccanici) e che dichiarino d’essere privi di assistenza pubblica e/o familiare.
Per ottenere un nuovo allaccio e/o una scissione dell'impianto esistente e/o uno spostamento condotta e/o forniture temporanee e/o utenze zootecniche, l'interessato deve richiedere specifico preventivo. L'esecuzione dei lavori richiesti, in conformità a determinazioni tecniche e amministrative, avverrà dopo l’accettazione che è implicita se si effettua il pagamento immediato o palese se si sottoscrive l’addebito sulla prima fattura commerciale (bolletta) utile.
Ogni allaccio idrico è subordinato allo smaltimento delle acque reflue nelle reti fognarie o altro sistema ritenuto idoneo dalle leggi vigenti (si vedano gli articoli successivi: 14 - 63).
Per le forniture su strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l’Azienda può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando dai richiedenti le sia corrisposto un contributo a fondo perduto per spesa costruzione della tubazione stradale. Se tecnicamente possibile e nulla ostando rispetto alle presenti condizioni, l’entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno oggetto di comunicazione ai richiedenti nella forma del preventivo lavoro.
Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni fino al contatore eseguite a spese degli Utenti, appartengono all’Azienda; agli adempimenti conseguenti si provvederà direttamente o per mezzo d'installatori autorizzati, compatibilmente con i programmi operativi, e fatti salvi gli impedimenti del richiedente o di forza maggiore non imputabili all’Azienda.
Art. 3
La fornitura avviene in seguito alla stipula del contratto di somministrazione nel quale vengono dichiarate dall’utente le condizioni di utilizzo del servizio, mentre per quanto riguarda la precisazione degli obblighi e dei diritti delle parti viene fatto esplicito richiamo al presente documento.
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato con facoltà di recesso da parte di entrambi i contraenti.
La fornitura da parte dell'Azienda, oggetto del presente contratto, viene misurata dall'apparecchio di misura (contatore), installato dal Azienda e di sua proprietà; eccezionalmente nei casi previsti dalle presenti norme o concordati espressamente in calce al contratto, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.
Ove si verifichino condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi, o per sopperire a fabbisogni d’emergenza nell'eventualità d'incidenti, è facoltà dell’Azienda, per gli usi diversi sospendere o revocare le forniture, e per quelli domestici, modulare con turni e altri sistemi la fornitura o se necessario sospendere l'erogazione.
Nel caso l'Utente voglia modificare l'uso e/o l’entità della fornitura deve richiedere e sottoscrivere un nuovo contratto.
In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso l’Azienda di tutte le somme ad essa dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi l’Azienda dell’avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.
Negli usi domestici, a seguito di decesso del coniuge titolare del contratto, il subentro al coniuge superstite (ovvero l’intestazione del contratto di fornitura fornendo le proprie generalità e dichiarando il diritto reale di abitazione spettante ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile) è a titolo gratuito, ed ugualmente il subentro del coniuge separato convenzionalmente o per sentenza nella casa adibita a residenza familiare.
Le forniture di acqua per:
• Usi domestici classificati per categorie (destinati alle unità immobiliari adibite ad abitazioni civili di residenti, di non residenti, e altre tipologie affini. Qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo - con esclusione di alberghi, ospedali, case di cura, scuole, casa circondariale e simili - ovvero disposto in abitazione da privato consumatore finale non svolgente in tali locali alcuna attività di carattere imprenditoriale rientrante nel campo applicativo I.V.A., si qualifica come uso domestico);
• Usi diversi classificati per categorie (destinati ad essere utilizzati da attività manifatturiere industriali, commerciali al dettaglio e all’ingrosso, artigianali, zootecniche, agricole, stagionali, uffici e studi privati, attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria, prestazioni di servizi, e altre attività che diano origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi- urbani, enti pubblici, strutture o uffici pubblici di stato - regione - provincia – comune);
• Usi non potabili classificati per categorie (nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni che hanno l’installazione di reti acquedottistiche utilizzanti acque di qualità inferiore per lavaggio di wc, innaffiamento giardini, rurali, ovvero di tipo non potabile);
sono attivate, salve diverse espresse specificazioni, dalla data in cui ha inizio per l'Utente la disponibilità d'acqua come risulta dalla documentazione ovvero il contratto di somministrazione decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
La tariffa del ciclo idrico integrato di ciascuna categoria d’uso articolata per fasce di consumi e/o impegni (composta dalle quote di tariffa dei servizi idrico, fognario, di depurazione, nonchè dalle Quote fisse) sono determinate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996 e s.m.i. per la copertura dei costi d'esercizio e d’investimento previa approvazione da parte dell’Ente Regolatore previsto per legge. L’insieme forma la struttura tariffaria da applicare.
L’applicazione della struttura tariffaria costituisce il corrispettivo del ciclo idrico integrato, come specificato nell’Art. 1.
I prezzi relativi a materiali e opere sono adeguati sulla base delle forniture aggiudicate, di listini specifici, e del costo del personale.
Agli effetti della fatturazione le applicazioni tariffarie sono soggette ad eventuali conguagli, e qualunque tassa venga imposta sarà a carico dell'Utente. Stante la progressiva installazione di contatori per ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, qualora la fornitura dovesse servire con un solo apparecchio misuratore usi promiscui (intesi per usi domestici e usi diversi) ovvero non fosse tecnicamente possibile installare alimentazioni distinte per i predetti usi e categorie, e stipulare i relativi contratti di fornitura, il titolare dell'utenza così definita sottoscriverà un unico contratto di fornitura per usi diversi.
Nelle categorie degli usi diversi, trovano classificazione fontane e fontanili pubblici, bocche d’innaffiamento di strade e giardini pubblici, impianti destinati al lavaggio dei pubblici orinatoi, bocche o idranti situati sul suolo pubblico e le cui installazioni vengono eseguite dagli Enti o dall’Azienda su richiesta e a spese dei richiedenti.
È fatto divieto di prelevare acqua dalle fontane, bocche o idranti o impianti speciali antincendio, impianti di innaffiamento stradale e dei giardini pubblici, impianti di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate e dalle fontane pubbliche applicando alle bocche cannelle di gomma o di altro materiale equivalente o mediante canalizzazioni o altri sistemi diversi per condurla in locali privati, cisterne, serbatoi, ovvero modificare o alterare lo scopo di tali impianti finalizzati all'interesse pubblico.
I trasgressori incorrono nella denuncia all’autorità giudiziaria per i reati che saranno ravvisati.
Art. 4
L'Utente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né utilizzarla per propri scopi in locali ed ambienti diversi e non indicati nel contratto.
Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'Utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, renderà l'Utente responsabile degli eventuali danni da liquidarsi con versamento di un importo corrispondente al consumo, calcolato secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, secondo i criteri indicati negli articoli delle presenti condizioni e con riserva da parte dell’Azienda di sospendere la fornitura, dandone preavviso e fatta salva ogni azione giudiziaria in sede competente.
L’Utente che venda, ceda in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, ovvero cessi semplicemente di utilizzare direttamente i locali dove sono installati gli impianti di fornitura, ha l'obbligo di darne formale ed immediata comunicazione all’Azienda, mediante raccomandata A.R. ovvero presso gli sportelli dell’Azienda che darà riscontro con ricevuta.
Analogamente, in caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, L’Utente è tenuto a dare disdetta; tuttavia, il contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale dell’Utente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dichiari - sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso dell'immobile servito (proprietà, locazione, consenso espresso dell’Utente precedente, ecc.).
In caso contrario, L’Utente rimarrà esclusivo responsabile del pagamento dei consumi effettuati dai suoi successori e dei canoni e tasse relative, nonché di qualunque danno arrecato ai misuratori e comunque a quanto installato e di proprietà dell’Azienda.
In nessun caso la disdetta e la successione di terzi nell'utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute dell’ Azienda: pertanto L’Utente che abbia ancora un debito verso l’Azienda, non potrà ottenere, neppure per interposta persona, o a nome di familiare convivente, la riattivazione della fornitura, ovvero altra fornitura da parte dell’Azienda, né, qualora l'abbia ugualmente ed erroneamente ottenuta, a continuare a fruirne.
L'Utente, sulla base del tipo di contratto stipulato, deve pagare i relativi corrispettivi fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio e solleva l’Azienda da ogni responsabilità riguardante la cessazione da lui richiesta.
L’Azienda cesserà l'erogazione, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall'Utente, ma non risponderà di ritardi ad essa non imputabili ovvero dovuti a cause di forza maggiore inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
L'Utente è obbligato a comunicare ai Servizi Commerciali dell’Azienda il recapito al quale inviare la chiusura contabile dell'utenza nonché la variazioni dell’indirizzo di residenza.
L'Utente, che non osserverà quanto sopra determinato, resterà direttamente responsabile del pagamento del servizio idrico integrato effettuato da eventuali subentranti che non abbiano regolato il loro rapporto con l’Azienda, oltre ad ogni altra spesa e/o danni connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
Resta salvo, in tal caso, il diritto dell’Azienda di sospendere immediatamente la fornitura.
A richiesta dell'Utente o per ragioni imputabili allo stesso, qualora sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, si è tenuti per ogni intervento al pagamento della prestazione, a titolo di rimborso.
Qualora l’Utente richieda interventi non di competenza dell’azienda ai sensi delle norme di legge sul Servizio Idrico Integrato e delle presenti norme contrattuali il costo degli stessi sarà ad Egli addebitato (all’Utente) con emissione di fattura commerciale.
Art. 5
L’Azienda provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti fino al punto di cui al successivo articolo e ne rimane proprietaria. L'Utente è tenuto a corrispondere all’Azienda i contributi e/o le spese d'allaccio, senza che ciò comporti passaggio di proprietà dei beni e delle opere corrispondenti. Tali impianti potranno essere utilizzati dall’Azienda anche per altre forniture a terzi, senza che ciò comportino diritto alcuno per l'Utente o per il proprietario, di rimborso di quote di corrispettivi versati o di canoni per servitù o d’altre somme in genere. In particolare, ove motivi tecnici lo richiedano, l'Utente è tenuto a concedere all’Azienda la disponibilità di uno o più locali con diretto accesso dalla strada, idonei all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura. L’Azienda rimane proprietaria degli impianti ed apparecchi che installerà in detti locali e potrà utilizzarli per altre forniture; la disponibilità dei locali è gratuita e se del caso sarà sancita da apposita convenzione.
La fornitura è da intendersi subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti.
L’Utente è obbligato a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, d’appoggio o d’infissione a favore delle reti di distribuzione dei servizi e in ogni caso dovrà agevolare l’Azienda per il migliore esercizio della fornitura. La servitù s’intende gratuita se non diversamente pattuito e varrà anche nel caso in cui, tramite essa, siano effettuate forniture di servizi ad altri utenti.
Ove motivi tecnici lo rendano necessario, in altre parole qualora fosse necessario a servizio dell'immobile, l'installazione dell'autoclave prima del punto di consegna della fornitura e/o del contatore - tale impianto preventivamente autorizzato, e successivamente sigillato e controllato dall’Azienda - resterà di proprietà ed ingestione all'Utente che lo ha richiesto e fatto installare.
Art. 6
Come già riportato nell’Art. 1, il punto in cui inizia la proprietà dell'impianto di ricezione privato con la relativa responsabilità ed onere per la manutenzione, è quello risultante dal raccordo tra la tubazione esterna stradale dell’Azienda e quella privata.
Sono a carico dell’Azienda le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulla parte di proprietà, e pertanto tali interventi sono vietati agli utenti o a chi per loro - sotto pena del pagamento dei danni e con riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge - ad eccezione di quelle relative agli scavi, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata che sono a carico dei richiedenti.
L'ubicazione del contatore aziendale è di norma al confine con la proprietà privata in sito idoneo, riparato dagli agenti atmosferici esterni, protetto dagli eventi pericolosi ipotizzabili con la normale diligenza; per il posizionamento del contatore ed eventuali dispositivi di limitazione della portata l'Utente dovrà fare riferimento alle specifiche condizioni dell’Azienda che gli verranno comunicate.
L’Azienda può sostituirli o farli modificare ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
L'effettiva erogazione della fornitura è subordinata alla presentazione da parte dell'Utente di una dichiarazione rilasciata da un tecnico qualificato o dall'installatore, iscritti negli appositi albi professionali, attestante l'esecuzione dell'impianto di ricezione, in ogni sua parte, secondo le normative vigenti (legge 5/3/1990 n.46 e succ.) e in ogni caso secondo i criteri della buona tecnica. Analoga dichiarazione deve essere presentata ai Servizi Commerciali dell’Azienda ogni volta l'Utente apportasse modifiche agli impianti interni. Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e devono essere costruiti, installati e manutenuti, secondo norme di buona tecnica ed igienicità. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 (sessanta) centimetri dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali di rifiuto e a quota a loro superiori.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate o camini; qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate, così come nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx e simili: quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da una guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare dalle estremità dell'attraversamento almeno 1 (un) metro.
Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d’intercettazione.
È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o commiste a sostanze estranee.
L'eventuale collegamento delle condutture d'acqua potabile con impianti per la produzione d'acqua calda è ammesso solo nei casi in cui è installata idonea valvola di "non ritorno".
È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che siano impediti ritorni in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione dell’Azienda, che può prescrivere eventuali modifiche.
Il proprietario dell'immobile garantisce che l'impianto sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e idoneità.
L’Azienda può modificare, anche in corso di contratto, con congruo preavviso le caratteristiche della fornitura, e nel caso l'Utente non receda dal contratto entro 30 giorni dalla pubblicizzazione predetta, le modifiche s'intendono tacitamente accettate. L'Utente è tenuto a modificare l'allaccio, a Sua cura e spese, a semplice richiesta dell’Azienda, qualora fosse variato il tracciato. Sono a carico del richiedente la fornitura, la realizzazione degli scavi, demolizioni, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata; il richiedente espressamente ed incondizionatamente solleva l’Azienda da qualsiasi responsabilità civile e/o penale connessa alla realizzazione delle suddette opere assunte a Suo carico, in pari tempo impegnandosi all'osservanza di tutte le misure di sicurezza e salvaguardia previste dalle leggi vigenti, e a ripristinare le pavimentazioni interessate dai lavori nelle stesse caratteristiche di quelle preesistenti. Gli impegni di fornitura dell’Azienda s'intendono riferiti al punto d’entrata della derivazione in proprietà privata.
L’Azienda ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
Art. 7
L'Utente accetta che gli strumenti di misura ed eventuali dispositivi di limitazione della portata con i loro sigilli siano sempre accessibili agli incaricati dell’Azienda e non siano manomessi; ove l'Utente impedisca od ostacoli il libero accesso nei locali, per la verifica degli stessi e dei loro sigilli, si determinerà la riserva dell’Azienda di sospendere la fornitura, salva ogni azione giudiziaria in sede competente. L'Utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la Sua proprietà. È responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono a Suo carico le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni. L'Utente può chiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi; il costo sarà addebitato all'Utente nel caso in cui dalla verifica del contatore si riscontri il regolare funzionamento dello stesso. Qualora i complessi di misura risultino inesatti l’Azienda provvederà a propria cura e spese a sostituirli o ritararli, procedendo alla ricostruzione dei consumi che saranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, e/o tenendo conto d’ogni altro elemento utile ed idoneo negli ultimi cinque anni.
Considerato che il punto di consegna, per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è al confine con la proprietà privata e che il contatore e/o altro strumento di misura, avendo il solo scopo di quantificare l’erogazione, è collocabile - se non ostano ragioni tecniche o di diverso vincolo - in posizione d’accessibilità alla lettura e agli adempimenti della controprestazione, l’Utente è tenuto alla diligenza ribadita dal Codice Civile nella manutenzione dei propri impianti di distribuzione ed utilizzazione.
L’Utente è tenuto al pagamento dell’importo dovuto in base alla quantità misurata dal contatore. L'Utente è tenuto ad informare immediatamente l’Azienda di eventuale dispersione dell'acqua al fine di verificarne in contraddittorio l’effettiva esistenza. In caso di perdite occulte non imputabili a negligenza dell’Utente ed evidenziate da consumi anomali, l’Utente potrà presentare istanza per la riduzione parziale delle quote di tariffa, allegando documentazione comprovante l’assenza di responsabilità e la riconducibilità dei consumi anomali alla perdita rilevata. La riduzione richiesta potrà essere riconosciuta dall’Azienda solo per il periodo di fatturazione antecedente la documentazione della perdita e, in ogni caso, per perdite non anteriori a sei mesi. Al fine di determinare l’ammontare della riduzione, l’Azienda accerta che i consumi anomali siano dovuti esclusivamente a guasto o rottura non imputabili all’Utente; verifica che il consumo anomalo rilevato sia superiore al consumo medio degli ultimi due anni; verifica l’entità della perdita e gli eventuali lavori di riparazione. L’agevolazione sarà applicata alla fattura in scadenza, calcolando il consumo medio dell’Utente nel corrispondente periodo dei due anni precedenti a quello in cui è stato accertata la perdita ed addebitandolo secondo le tariffe in vigore al momento della emissione della fattura.
Art. 8
Letture degli strumenti di misura e fatturazioni saranno effettuate con l’ordinaria periodicità dell’Azienda, modificabili nel corso del contratto. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni d’acconto, sulla base dei consumi storici, tra una lettura e la successiva. È attivo un numero verde telefonico per comunicare l’autolettura del contatore. L’autolettura può essere comunicata all’Azienda, entro la data indicata nella fattura (bolletta), per essere utile alla fatturazione.
L’Azienda ha in ogni caso la facoltà di far eseguire, letture e fatturazioni supplementari a sua discrezione. Ove per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, l’Azienda potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure fatturare - secondo il contratto di fornitura in essere - le quantità previste rapportate ai giorni del periodo di fatturazione.
Qualora l'impossibilità della lettura superi un anno (l’Utente ne è informato sulla fattura o altra espressa comunicazione) si è soggetti alla cessazione della fornitura che sarà riattivata solo dopo la lettura ed il pagamento di quanto eventualmente dovuto, incluse le spese sostenute dall’Azienda.
Per la determinazione induttiva dei consumi, l'Azienda terrà conto dei seguenti elementi di riferimento :
- mediante assunzione dei consumi storici dell'utenza (o, in caso di nuova fornitura, assumendo a riferimento utenze analoghe), avuto riguardo anche alla potenzialità degli utilizzatori installati.
Nel caso in cui la determinazione induttiva dei consumi sia effettuata per irregolare o mancato funzionamento del contatore, il consumo del periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell'ultima lettura conguagliata sarà determinato con riferimento ai consumi effettuati nell'identico periodo dell'anno precedente o, in mancanza, del periodo di analoga durata immediatamente successivo alla installazione del contatore; al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
Negli usi diversi le fatturazioni dei m3 impegnati vengono determinate (alle tariffe di competenza) in base al criterio del calcolo proporzionale (pro die). L’impegno può essere modificato dall’Utente per l’anno successivo entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio.
L'unità di misura è il metro cubo (sintetizzata : m3 o mc.).
Art. 9
Le fatture spedite nel luogo di fornitura o altro indirizzo, se richiesto dall'Utente, dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse, secondo quanto disposto dall’art. 1277 del Codice Civile.
L’Utente non deve eseguire pagamenti in conto corrente postale utilizzando bollettini diversi da quello allegato alla fattura, onde evitare eventuali disguidi di cui sarà unico responsabile. Si devono sempre utilizzare le «bollette» ricevute o richiedere duplicato ai Servizi Commerciali dell’Azienda.
Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati, previa debita informazione agli Utenti sul modulo della fattura.
L’Utente che non si vede recapitare la fattura deve farne richiesta ai Servizi Commerciali dell’Azienda. La regolarità o meno dei pagamenti sarà riportata sulle fatture. La fattura pagata deve essere conservata per 5 anni (art. 2948 punto 4 del Codice Civile), e per non meno di anni 5 e non più di anni 10 (legge istitutiva dell’I.V.A.). L'Utente è tenuto a controllare che l'aliquota I.V.A. applicata sia quella effettivamente dovuta, segnalando tempestivamente ai Servizi Commerciali dell’Azienda eventuali anomalie rilevate. Gli utenti tenuti alla contabilità I.V.A. devono fornire ai Servizi Commerciali dell’Azienda i relativi dati. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'Utente di differire o sospendere unilateralmente i pagamenti ed è per questo che essi (reclami o contestazioni) devono essere presentati ai Servizi Commerciali dell’Azienda prima della data di scadenza in modo da permetterne l'esame. Nel caso di motivata emissione di nota di credito sulla fattura emessa, l'istruttoria, fatti salvi casi particolari concordati con l'Utente, deve chiudersi nel più breve tempo possibile.
II Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture e quindi con un termine non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse.
In caso di ritardato pagamento delle fatture, ovvero dopo la data di scadenza, l’Azienda ha diritto di esigere sugli importi pagati con ritardo un corrispettivo, a titolo di penale (addebitato nelle successive bollette):
• 3 punti percentuali più Repo-Rate (tasso Banca Centrale Europea nel tempo vigente) per le transazioni non commerciali. Il saggio di interesse di cui al Dlgs 231/2002 per le transazioni commerciali (nell’attualità 8 punti percentuali più Repo rate tasso unico di Riferimento della Banca Centrale Europea nel tempo vigente)”
Il mancato pagamento dopo la data di scadenza, comporta:
• La sospensione della fornitura, dandone preavviso con raccomandata, e quindi la risoluzione del contratto senza alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali danni a cose e/o persone che da ciò potessero derivare;
• Il recupero del credito ovvero della somma da pagare unitamente agli addebiti e alle spese conseguenti, con le modalità più idonee al recupero.
I crediti eventualmente vantati nei confronti del Cliente, indipendentemente dalla loro entità, potranno essere in tutto o in parte ceduti a terzi pro-solvendo o pro-soluto.
La risoluzione del contratto comporta l'emissione di una fattura di fine fornitura unitamente agli addebiti e alle spese conseguenti; la risoluzione per morosità comporterà per l'Utente, a pagamento avvenuto del debito maturato, un nuovo contratto di fornitura.
La correttezza dei rapporti commerciali implica che nei casi di forniture a più utenze di uno stesso nucleo familiare intestate a uno dei fruitori o a ciascuno di essi (da intendersi civilisticamente facenti parte dello stesso stato di famiglia), l’Azienda, in caso di morosità di una di tali utenze, si rivarrà di tali somme sugli altri contratti.
Parimenti, a fronte di una utenza morosa la cui fornitura viene interrotta, la richiesta di fornitura presentata dal medesimo utente moroso e/o da altra persona facente parte dello stesso nucleo familiare, è senz’altro accettabile ma a condizione che venga prima saldato il debito maturato.
Art. 10
L’Azienda può in qualsiasi momento effettuare verifiche degli impianti e degli apparecchi d’utilizzazione dell'Utente, il quale è tenuto a consentire l'accesso per tale fine al personale aziendale o a terzi espressamente incaricati e muniti del relativo tesserino di riconoscimento. Il personale tecnico dell’Azienda, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 358 del codice penale, provvede a verificare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne nonché a rilevare i consumi di acqua ed eventuali anomalie, infrazioni contrattuali e/o violazioni di legge. Ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, il personale tecnico dell’Azienda provvede inoltre a segnalare alle Autorità competenti qualsiasi notizia di reato appresa nell’esercizio o a causa del proprio servizio. Qualora, per fatto imputabile all’Utente, al personale incaricato venga impedito il libero accesso al fine di svolgere le predette attività, l’Azienda si riserva di applicare una penale pari ad Euro 100,00 oltre IVA.
Art. 11
Si prevede la sospensione della fornitura e la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, nei seguenti casi:
- inadempienza agli obblighi previsti dalle presenti norme e condizioni o di mendaci dichiarazioni;
- mancanza delle condizioni di sicurezza, come previsto;
- alterazione o manomissione dolosa del contatore, dei relativi sigilli o delle tubazioni di alimentazione;
- qualora il Cliente non metta in condizione l'Azienda di accedere al contatore per effettuare la rilevazione dei consumi, o svolgere altre operazioni di manutenzione o controllo;
- mancato pagamento di una o più fatture;
- qualora gli inadempimenti del Cliente sopra descritti si siano verificati in altre utenze gestite dall’Azienda e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
- qualora il Cliente abbia prelevato fraudolentemente l’acqua o abbia abusato dei servizi forniti dall’Azienda;
- nel caso in cui il Cliente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Qualora invece il Cliente sia sottoposto a procedura di concordato preventivo è riconosciuto all’azienda la facoltà di ritenere risolta la somministrazione, previa comunicazione da inviare a mezzo raccomandata A.R. agli organi della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima con invito al subentro entro detto termine direttamente da parte dell’organo competente della procedura, con esonero di ogni responsabilità nel caso di danni conseguenti all'interruzione dell'erogazione.
In tali casi, qualora l'impresa o società sottoposta a procedura concorsuale, abbia ceduto l'azienda a terzi e con essa abbia inteso cedere i contratti di somministrazione, l’Esercente sarà tenuta ad erogare i servizi di cui a contratto solo ed unicamente nel caso in cui la cessionaria formalizzi per iscritto il proprio subentro entro trenta giorni dall'invito in tal senso inviato dall’Esercente a mezzo raccomandata A.R.
La riattivazione della fornitura sospesa avverrà con i tempi ed i costi previsti per i subentri d'utenza, dopo la stipula di un nuovo contratto di fornitura ed il pagamento delle eventuali fatture insolute, oltre alle spese di sospensione e riattivazione del servizio.
Art. 12
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni della erogazione dell'acqua per caso fortuito o causa di forza maggiore, per fatto di terzi o per esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche o ampliamenti alle reti ed impianti, per scioperi, e conseguentemente l'Utente non avrà diritto di pretendere somme né per abbuoni, né per risarcimenti.
L’utente si obbliga a rispettare i provvedimenti amministrativi di divieto o limitazione temporanei dell’uso dell’acqua. In caso di mancato rispetto dei suddetti provvedimenti amministrativi, ferma l’applicazione di tutte le altre sanzioni previste dalla legge, l’Azienda applicherà una penale pari ad Euro 100,00 oltre IVA.
Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva (accumulo d’acqua in serbatoi) - previa autorizzazione dell’Azienda - la cui bocca d’erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. L’Azienda non è in alcun modo responsabile per gli incidenti di qualsiasi specie che avvenissero in conseguenza dell'uso dell'acqua. L'Utente che, in qualsiasi modo, abbia concorso a determinare danni agli impianti di pertinenza dell’Azienda, sarà tenuto a risarcirli, e sarà integralmente responsabile per danni a cose e persone derivanti da difetti d’impianto o guasti delle apparecchiature successivi al punto di consegna.
Ugualmente l’Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose e persone conseguenti a deficienze delle installazioni a valle del punto di consegna in occasione dell'allacciamento dell'acqua.
Art. 13
Le concessioni per bocche o idranti o impianti speciali antincendio prevedono che gli stessi siano conformi alle disposizioni di legge in materia [D.P.R. 29/07/1982 n. 577 - D.M. 12/04/1996 - Circ. 5/05/1998 n. 9 - D.M. 9/04/1994 - L. 7/08/1997 n. 266 - ecc.] e le tariffe corrispettive addebitate in fattura (si veda la Carta del servizio idrico integrato). Gli impianti antincendio saranno sigillati dall’Azienda, ed ogni uso improprio ovvero diverso dallo spegnimento perseguito legalmente, oltre al pagamento di una penale corrispondente al triplo del proprio corrispettivo annuo e alle altre spese sopportate in personale e mezzi.
Quando si sia fatto uso dell'impianto antincendio, l'Utente deve darne comunicazione ai Servizi Commerciali dell’Azienda entro 48 ore, affinché questi possa provvedere alla risigillatura.
In caso d’inadempimento si applicherà all'Utente, a titolo di penale, per ogni impianto, il doppio del corrispettivo dovuto per un anno.
NORME RELATIVE AI SERVIZI FOGNARI E DEPURATIVI
Art. 14 – Oggetto
Le presenti norme disciplinano gli usi della rete fognaria e dei depuratori nel territorio gestito, definiscono i tipi e le modalità di scarico ammissibili, i requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, le procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, le ispezioni e i controlli. In particolare:
a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell’impianto di depurazione finale;
b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni e nulla osta allo scarico in pubblica fognatura;
c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell’eventuale condotta di corto circuitazione dell’impianto di depurazione;
d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
e) le norme tecniche di allacciamento;
f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, tariffe, e quant’altro utile.
Art. 15 – Definizioni
Ai fini delle presenti norme si definiscono:
Acque bianche: le acque meteoriche, di dilavamento (provenienti da cortili, tetti, terrazze e qualunque area scoperta) e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
Acque nere: le acque usate per le varie attività dell’uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, WC, cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi (acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti artigianali ed industriali o loro pertinenze);
Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
Scarichi derivanti da insediamenti di servizio: Si definiscono insediamenti "di servizio" gli insediamenti nei quali vengono effettuate attività "di servizio" suscettibili di produrre reflui di natura diversa da quelli esclusivamente domestica.
Sono considerati "scarichi derivanti da insediamenti di servizio" tutti gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti alle prestazioni qui di seguito indicate:
• concessionarie auto con annesso autolavaggio o carrozzeria;
• autofficine;
• carrozzerie;
• autolavaggi;
• depositi di mezzi per trasporto pubblico;
• lavanderie ad umido e tintorie aventi uno scarico annuo superiore a 2.000 mc./anno;
Altri insediamenti che pure svolgono attività di servizio, non compresi tra quelli sopra elencati, possono essere assoggettati dall'Azienda a verifica qualitativa e se del caso, inseriti in questa categoria.
Scarichi derivanti da insediamenti diversi: Agli scarichi provenienti da attività diverse da quelle contemplate nel precedente punto si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per analoga composizione quali-quantitativa, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3 o 3/A o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi delle presenti norme.
Gli scarichi appartenenti a questa classe devono essere esplicitamente autorizzati allo scarico, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. dal gestore ivi compresi quegli insediamenti con scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense, ecc.
Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; Sono esclusi i rilasci di acque previste all’art. 114 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
Acque reflue domestiche o civili: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue assimilate alle domestiche o civili: gli scarichi di acque reflue domestiche saranno sempre ammessi nelle pubbliche fognature fatta salva l'adozione di eventuali prescrizioni da parte del gestore o dei Comuni in relazione alla corretta gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione. Ai sensi dell’art. 101 comma 7 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche – civili:
- le acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti;
- le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalente da metabolismo umano e da attività domestiche.
Sono compresi nella classe degli scarichi di acque reflue domestiche gli scarichi provenienti da attività suscettibili di produrre acque di lavorazione del tutto assimilabili ai reflui domestici derivanti da insediamenti abitativi che potranno recapitare nella rete fognaria previo pre-trattamento e nel rispetto dei parametri previsti nell’allegato 5 Allegati Parte III del Dlgs. 152/2006 e s.m.i..
- Di seguito si fornisce un elenco indicativo ma non esaustivo delle attività sopra descritte:
a) Attività adibite alla produzione diretta di beni all'utenza:
• mense, self services
• bar, ristoranti, friggitorie, ecc.
• panetterie artigianali
• pasticcerie artigianali preparazione gelati
• preparazione pasta fresca
• latterie
b) Attività di servizio :
• parrucchieri uomo /donna
• estetica personale
• lavanderie a secco, stireria con un volume annuo di scarico inferiore a 2000 mc/anno
• laboratori odontotecnici con un volume annuo di scarico inferiore a 2000 mc./anno
• lavaggi automezzi di proprietà in numero non superiore a 10 unità per automobili e n. 5 unità per autocarri o macchine operatrici.
• sviluppo e stampa artigianale annesso a pubblico esercizio.
Gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di autorizzazione esplicita allo scarico, fermo restando comunque la notifica dell'allacciamento da inoltrare al gestore e/o ai singoli Comuni competenti per territorio.
La notifica dell'allacciamento riguarda l'intero fabbricato per cui si intendono comprese tutte le unità abitative e le attività lavorative, descritte ai punti a) e b) del presente articolo, in esso contenute.
- le acque reflue provenienti da:
1. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
2. imprese dedite all’allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 Kg di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
3. imprese, dedite alle attività di cui sopra, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi, di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
4. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque di dilavamento e comunque acque reflue provenienti da attività commerciali o industriali dove sia presente un impianto di pretrattamento prima dello scarico in pubblica fognatura. Sono compresi in questa classe:
a) scarichi derivanti da insediamenti di servizio
b) scarichi derivanti da macellazione animali
c) scarichi derivanti da mercati generali, mercati del bestiame
d) scarichi derivanti da attività di produzione alimentare
e) scarichi derivanti da attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U). e/o di materiali inerti
f) scarichi di acque di dilavamento
g) scarichi di biomasse
h) scarichi derivanti da insediamenti diversi
Si definiscono insediamenti "di servizio" gli insediamenti nei quali vengono effettuate attività "di servizio" suscettibili di produrre reflui di natura diversa da quelli esclusivamente domestica.
Sono considerati "scarichi derivanti da insediamenti di servizio" tutti gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti alle prestazioni qui di seguito indicate:
• concessionarie auto con annesso autolavaggio o carrozzeria;
• autofficine;
• carrozzerie;
• autolavaggi;
• depositi di mezzi per trasporto pubblico;
• lavanderie ad umido e tintorie aventi uno scarico annuo superiore a 2.000 m3/anno;
Altri insediamenti che pure svolgono attività di servizio, non compresi tra quelli sopra elencati, possono essere assoggettati dall'Azienda a verifica qualitativa e se del caso, inseriti in questa categoria.
Gli scarichi esistenti così come definiti dall'Allegato 5 e derivanti da questa tipologia di insediamenti devono rispettare i limiti di accettabilità allo scarico riportati nella tabella 3 Allegati Parte III del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.
Stabilimento industriale o stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 Allegati Parte III del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o civili o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
Rete fognaria: un’opera od un complesso di opere di proprietà pubblica, che raccoglie, allontana e scarica le acque bianche e/o nere, indipendentemente dalla loro lunghezza e dal rapito finale dello scarico, avente le caratteristiche di cui all’all. A della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento 04/02/77;
Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l’altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Fognatura unitaria o mista: la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;
Impianto di depurazione: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico proveniente da insediamento produttivo nei limiti quali – quantitativi richiesti per l’immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
Titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi; Fabbricati esistenti: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore della normativa di riferimento (D. Lgs. 152/99 ovvero D.M. 30/07/99);
Fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento e ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore della normativa di riferimento (D.Lgs. 152/99, ora Dlgs 152/2006, ovvero D.M. 30/07/99);
Pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione in pubblica fognatura o in altri punti prescritti dal gestore del servizio di pubblica fognatura.
Art. 16 – Classificazione degli scarichi
Ai soli fini delle presenti norme gli scarichi si dividono in:
a) Domestici o civili: quelli provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria;
b) Assimilabili ai domestici o civili: quelli provenienti dagli scarichi definiti al precedente art. 2, punto 6;
c) Produttivi o industriali: quelli provenienti da stabilimenti industriali.
Art. 17 – Competenze
Il gestore del servizio idrico integrato, provvede alla delimitazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni della Normativa Nazionale e Regionale in materia.
La costruzione e l’esercizio di opere fognarie principali, per i tratti in sede pubblica, sono di diretta competenza e responsabilità del gestore. I condotti di allacciamento alle opere fognarie principali, anche se in sede pubblica, sono di competenza dell’utente.
XXXXXXXX RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA
Art. 18 – Obbligo di allacciamento
Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in corsi d’acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria.
In forza delle presenti norme sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal gestore, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a 200 mt. dall’asse della pubblica rete fognatura. Pertanto al di sotto di 200 mt. di distanza, per effetto dell’art. 4 comma 1.3 della L.R. 60/2001, il titolare dello scarico dovrà obbligatoriamente allacciarsi alla pubblica fognatura e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è il gestore della fognatura.
Eccezionalmente i titolari di acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d’igiene e sanità pubblica.
Il gestore, in accordo con il Comune, determina, previa verifica tecnica, il termine entro il quale i titolari degli scarichi d’acque reflue domestiche esistenti, debbono provvedere all’allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico, previa richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne.
Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura stessa.
Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito, si allacciano alla fognatura pubblica previo trattamento e verifica da parte del gestore della compatibilità degli scarichi (rispetto della tabella parte III allegato 5 del Dlgs 152/2006) con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
Art. 19 – Autorizzazione e/o nulla osta allo scarico
Ogni scarico nella pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato dal gestore come previsto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs 152 del 03/04/2006.
La domanda di autorizzazione e/o di rilascio di nulla osta va effettuata, per ogni unità immobiliare originante lo scarico, esclusivamente sui moduli predisposti dal gestore.
Il gestore si esprime in ordine alla richiesta di autorizzazione e/o nulla osta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
L’autorizzazione e/o nulla osta sono rilasciati dal gestore, previo parere favorevole degli uffici preposti, al conduttore dell’unità immobiliare originante lo scarico, titolare d’obbligo dell’approvvigionamento idrico. E’ facoltà del gestore accertare tramite sopralluogo, la regolare esecuzione degli scarichi.
Qualora lo scarico non sia ancora attivato o non sussistano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione definitiva è facoltà del gestore rilasciare autorizzazione provvisoria, o proroga di essa, per un periodo massimo di 1 (uno) anno; tre mesi prima della scadenza il conduttore deve richiedere il rilascio dell’autorizzazione definitiva dotandosi di quanto prescritto per l’idoneità allo scarico. Se la domanda viene presentata entro tre mesi dalla scadenza, lo scarico può essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione precedente, fino all’adozione di un nuovo provvedimento. Qualora la richiesta definitiva non venga presentata entro la scadenza, dopo la diffida, si procederà a termini di legge.
L’autorizzazione definitiva e/o nulla osta allo scarico sono valide per il periodo previsto dalla normativa vigente (quattro anni dal rilascio – art. 124 comma 8 Dlgs 152/2006); le utenze domestico – civili e assimilabili al civile, si considerano tacitamente rinnovate. Per le utenze produttive va sempre richiesto il rinnovo con le modalità previste dal precedente comma. Sia per le utenze civili che per le produttive qualsiasi modifica rispetto all’unità immobiliare (conduzione, destinazione d’uso, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, fonte di approvvigionamento,ecc.), al tracciato fognario approvato in origine o a ciclo di lavorazione, deve essere tempestivamente comunicata pena diffida e/o revoca dell’autorizzazione e/o nulla osta allo scarico. Sia per le utenze civili che per le produttive, ogni modifica rispetto alla autorizzazione e/o nulla osta originario comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e/o nulla osta. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
La riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione e/o nulla osta, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell’inadempiente. In tal caso il gestore diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l’adempimento.
Art. 20 – Trattamento di rifiuti liquidi ed acque reflue
E’ vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria di rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autostrasportati.
Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti è ammesso nel rispetto della normativa prevista dal Dlgs 152/2006 s.m.i..
Il gestore è in ogni caso autorizzato ai sensi dell’articolo 110 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e purché provenienti dai Comuni che hanno deliberato in materia e dal medesimo ambito ottimale di cui al Dlgs 152/2006 e s.m.i.:
• Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
• Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
• Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
Il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui all’art. 190 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..
Art. 21 – Attivazione dello scarico
Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell’autorizzazione e/o nulla osta allo scarico stesso.
Art. 22 – Proprietà delle opere di fognatura (1)
Sono di proprietà pubblica le strutture ubicate sul suolo pubblico costituenti la rete fognaria.
(1) Ai sensi dell’art. 25 del Cod. della strada (D.lgs. 30/04/1992 n. 285), eventuali attraversamenti della sede stradale per la realizzazione di condutture fognarie, per essere legittimamente realizzati, necessitano dell’ottenimento della preventiva concessione da parte dell’ente proprietario. Tale atto costitutivo di servitù a favore del soggetto che ha necessità di attraversare il suolo pubblico ha come conseguenza che le opere e gli impianti necessari per l’esercizio di tale diritto rimangono nella proprietà di quest’ultimo con gli oneri della manutenzione (Cass. Civ., sez. I, 12/10/1993, n. 10069). Il provvedimento amministrativo di concessione attribuisce al soggetto concessionario la facoltà di attraversare il bene demaniale ma “non attribuisce all’Ente concedente la proprietà di ciò che viene interrato nel suolo pubblico al pari di quanto avviene, in ambito privatistico, per le servitù di acquedotto, fognatura, conduttura, che non attribuiscono certamente al proprietario del fondo servente il diritto dominicale (di proprietà) sulle strutture che – interrate o meno – attraversano il fondo” (Cass. Civ., sez. II, 16/02/2005, n. 3107).
Art. 23 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
Il gestore provvede a cura e spese del richiedente alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà commissionati da Comuni o da privati.
I singoli richiedenti provvedono all’esecuzione delle opere di allacciamento degli scarichi all’allacciamento pubblico predisposto.
In via eccezionale, il gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento in suolo pubblico, secondo le prescrizioni allegate all’autorizzazione.
Il richiedente dovrà, inoltre, prestare un’adeguata garanzia nelle forme previste dalla legge e secondo gli importi fissati dal gestore e secondo le prescrizioni dell’ente proprietario della sede stradale.
Una volta ottenuta l’autorizzazione ad eseguire le opere, il richiedente dovrà formalmente comunicare l’inizio e la fine dei lavori onde poter consentire al gestore di effettuare il relativo sopralluogo e la verifica del ripristino dello stato dei luoghi effettuato a regola d’arte.
Art. 24 - Passaggio attraverso proprietà privata
Qualora fosse necessario costruire nuovi condotti di scarico o di allaccio ovvero spostare o restaurare condotti già esistenti attraverso proprietà comuni (in condominio ad esempio) e quindi fosse necessario pure il passaggio temporaneo di operai e materiali, il proprietario non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di condotto, a norma dell’art. 843 del C.C. ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del gestore.
Art. 25 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale
Qualora i liquami provengono da una utenza posta oltre 0.5 mt sotto il piano stradale e ad una quota finale della conduttura di allacciamento tale che non sia possibile l’immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie (apposite valvole di non-ritorno) per evitare rigurgiti e/o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.
In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe installate a cura e spese dell’utente, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all’interno anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente. In tali casi si deve prevedere l’installazione di una stazione di pompaggio cha abbia le seguenti caratteristiche:
• La portata massima delle apparecchiature do pompaggio non superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.
• La prevalenza adeguata alla quota d’immissione nella fognatura.
• L’impiego di materiali di adeguata robustezza all’azione corrosiva od abrasiva.
• Adozioni di sezioni di condutture sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione.
• L’installazione di almeno due pompe di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la portata massima. E’ consigliabile che la seconda pompa funzioni come “riserva attiva” (partecipi cioè al funzionamento della stazione in condizioni normali) ciò da evitare che, in caso di necessità, sia fuori servizio per avaria.
• Deve essere assicurata la possibilità di provvedere alle operazioni di ispezione attraverso aperture di dimensione idonee.
• L’impianto dovrà essere dotato di dispositivo di allarme per la segnalazione dei guasti alle pompe o ai meccanismi ausiliari.
• Si dovrà obbligatoriamente installare idonea valvola di non-ritorno o antiriflusso.
In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All’uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d’accumulo. E’ ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d’ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.
Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria. L’impianto di sollevamento dovrà essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Il gestore non è responsabile di danni causati alla proprietà privata per la mancata realizzazione delle opere così come previste ai precedenti punti.
Art. 26 - Fognature delle strade e delle piazze private
Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere, ai fini della prescritta autorizzazione, anche l’approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.
L’approvazione del progetto di canalizzazione delle acque spetta al gestore.
Nelle costruzione delle canalizzazioni interne ai fabbricati dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
• Pendenza dei tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni non inferiore all’1%;
• Dovrà essere previsto un pozzetto finale di ispezione e prelievo per ciascuna rete interna (sifonato per la linea nera) di dimensione nette interne minime di cm. 80x80;
• Qualora la fognatura pubblica sia di tipo misto le due reti interne alla lottizzazione dovranno confluire in un unico pozzetto finale di ispezione e prelievo delle dimensioni nette interne minime di cm. cm. 80x80.
Il gestore effettuerà tutte le necessarie verifiche nel corso del collaudo finale per poter accettare la gestione delle opere e dovrà altresì essere presente alle operazioni di collaudo, con spese a carico dell’interessato.
Art. 27 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, ovvero a disposizione del pubblico servizio, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte del gestore.
Gli utenti segnalano al gestore le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso e il rigurgito delle acque, l’impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o altre infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o della mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
Il gestore potrà diffidare l’utente ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l’indicazione di un termine di ultimazione.
Art. 28 - Xxxxx xxxx, fosse settiche, xxxxxx Xxxxxx e manufatti simili
Quando l’utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di un impianto di depurazione terminale, è vietato l’uso di xxxxx xxxx, fosse biologiche, vasche Imhoff, condensagrassi e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto, tali manufatti, se esistenti, dovranno essere opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato, a cura e spese dell’utente.
L’allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
Il gestore, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche eccezionali contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.
Art. 29 - Immissioni vietate
E’ vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possano configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.
Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.
Art. 30 - Insediamenti temporanei
Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, sagre paesane, ecc., devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l’allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie recapitanti in pubblica fognatura.
Art. 31 - Precauzioni contro l’inquinamento delle acque meteoriche
Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l’inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all’aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell’insediamento, il gestore può autorizzare l’immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.
Art. 32 - Rilevazione dei consumi idrici
Tutte le singole unità immobiliari originanti lo scarico in pubblica fognatura devono distintamente dotarsi di un punto di approvvigionamento idrico prima, o contestualmente, alla domanda di autorizzazione allo scarico; tale approvvigionamento può essere pubblico o autonomo.
Tutte le utenze che si approvvigionano dalle rete gestita dal gestore, avranno cura di riportare nella domanda di autorizzazione allo scarico il proprio codice utenza, rilevabile in bolletta/fattura.
Tutte le utenze che si approvvigionano in maniera autonoma debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico, richiedendo al gestore l’installazione a proprie spese, su ciascuna fonte di prelievo, di contatori. Tali strumenti di misura vengono installati e sigillati dal gestore, il quale può sempre accedere all’insediamento. Qualora non sia possibile l’installazione del contatore o, per qualsiasi altra causa, lo stesso non sia stato installato, il gestore provvederà annualmente a fatturare il servizio fognario in base alle tariffe aziendali vigenti e tenendo conto di un consumo medio pro-capite di 50 m3/anno. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.
Art. 33 - Scarichi dei campeggi
Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione che in ogni caso dovranno rispettare quanto previsto dalle presenti norme.
UTENZE CIVILI - NUOVI FABBRICATI
Art. 34 - Presentazione domanda.
L’utente civile dovrà corredare la domanda di autorizzazione e/o nulla osta allo scarico completata in ogni sua parte, dei seguenti elaborati: a) planimetria dell’area interessata; b) elaborato dei manufatti di allacciamento comprendente la planimetria dello stabile, i tracciati, i pozzetti d’ispezione, in scala adeguata.
Art. 35 - Visite tecniche. Verifica delle opere
Il gestore, durante l’esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati presentati e ne ordina l’adeguamento in caso di difformità.
Eventuali variazioni sono preventivamente autorizzate dal gestore, su richiesta scritta.
Art. 36 - Modalità tecniche di allacciamento
Le immissioni nella pubblica fognatura avvengono tramite gli appositi collettori e pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta d’ispezione, secondo lo schema tecnico allegato.
I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
Tutti gli apparecchi per l’evacuazione dei reflui fognari in comunicazione con le reti di fognatura, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l’ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie non possono essere dotate di un pozzetto condensagrassi.
Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura viene munito di pozzetto con pezzo speciale per l’ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto preferibilmente al confine della proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.
Art. 37 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne
I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei, come da allegato schema.
Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati sul letto di sabbia o calcestruzzo magro. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm. e adeguata pendenza.
I tubi vanno disposti secondo regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque di scarico devono essere lisci, impermeabili e resistenti all’azione corrosiva dei liquami ed in grado di sopportare temperature fino a 60°. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.
I cambiamenti di direzione sono realizzati sempre con pozzetti ispezionabili muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell’allacciamento.
Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
Art. 38 - Norme particolari per le utenze non abitative
Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l’installazione di un pozzetto di ispezione. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell’insediamento interessato e a monte dell’eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.
Art. 39 – Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata
I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche.
Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l’immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a piè colonna.
UTENZE CIVILI - FABBRICATI ESISTENTI
Art. 40 – Allacciamento utenze abitative
Il gestore in previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, avvisa i possibili utenti, predispone il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce le procedure per il rilascio del nulla osta allo scarico.
Art. 41 – Allacciamento utenze non abitative
Il gestore in previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie notifica ai possibili utenti non abitativi, assimilabili ai domestici, il termine entro il quale devono presentare domanda di allacciamento alla pubblica fognatura. Tale domanda dovrà essere corredata della documentazione prevista dalle presenti norme.
Art. 42 – Visite tecniche - Verifica delle opere. Rilascio nulla osta allo scarico per utenze non abitative
Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità previste dalle presenti norme.
Il nulla osta allo scarico è conseguente alla verifica da parte del gestore della regolare esecuzione delle opere.
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 43 – Condizioni di ammissibilità
Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti.
Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme per le utenze civili.
Art. 44 – Limiti di accettabilità per gli insediamenti produttivi
I limiti di accettabilità dello scarico degli insediamenti produttivi, recapitanti in pubblica fognatura collegata ad impianto di depurazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n° 152/2006 Allegati alla parte III, tabelle 3 dell’allegato 5.
Le utenze industriali, i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità fissati dal gestore, hanno l’obbligo di provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Le utenze produttive restano esclusive responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui di qualsiasi natura, prodotti negli impianti di pretrattamento. In casi particolari, qualora lo scarico superi i valori limite prescritti ai precedenti punti 1 e 2 e la portata di tale scarico risulti compatibile con la portata complessiva affluente all’impianto aziendale di depurazione finale, il gestore si riserva, dopo attenta valutazione da parte degli uffici competenti, di derogare ai limiti di accettabilità delle tabelle di riferimento, in base alla funzionalità dell’impianto di depurazione aziendale e alla normativa vigente.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi per l’istruttoria d’autorizzazione, sono a carico del richiedente, comprese le analisi comprovanti il rispetto dei limiti di accettabilità imposti e quelle necessarie per decretare l’eventuale assimilabilità dello scarico produttivo al domestico.
Art. 45 – Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Gli scarichi infetti o potenzialmente infetti degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria (laboratori analisi, case di cura, ospedali, ecc.) che recapitano nella rete fognaria, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità già previsti, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall’attivazione se non ancora allacciati alla fognatura ed entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento se già allacciati.
Art. 46 – Modalità di progetto delle opere di allacciamento
Le utenze produttive presentano il progetto delle opere di allacciamento al gestore ai fini della preventiva approvazione delle modalità tecniche costruttive delle opere di allacciamento.
Art. 47 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento
Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione devono comprendere la seguente documentazione:
1.1) – Planimetria catastale;
1.2) – progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell’insediamento, in scala non inferiore a 1: 500, riportante:
1.2a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l’allacciamento; 1.2b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
1.2c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla pubblica fognatura; 1.2d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
1.3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti; 1.4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
1.4a) una descrizione dettagliata dei cicli produttivi dell’insediamento, con l’indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi; 1.4b) la richiesta o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali; 1.4c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
1.4d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
1.4e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.
Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale. Qualora le opere di progetto comprendano impianti di pretrattamento o depurazione, il medesimo progettista è responsabile dei risultati finali del processo, fatte salve le responsabilità del titolare dello scarico.
Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda a firma del legale rappresentante contenente i dati fiscali dell’azienda e generalità del legale rappresentante.
Art. 48 – Autorizzazione allo scarico
Per le utenze produttive il gestore, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere, ed eseguiti gli accertamenti previsti, rilascia autorizzazione allo scarico.
L’attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell’autorizzazione.
Valutata la documentazione presentata per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, qualora si rendesse necessario, il gestore può rilasciare una autorizzazione provvisoria prorogabile. L’autorizzazione provvisoria deve contenere l’indicazione della sua durata (massimo 12 mesi). Il periodo di tempo concesso deve essere valutato in modo da consentire l’attivazione dello scarico, il funzionamento dell’impianto per la durata tecnicamente necessaria ai fini di valutare la sua idoneità, il controllo dei limiti di accettabilità, l’inoltro della domanda per l’autorizzazione definitiva (almeno tre mesi prima della scadenza della provvisoria) e i tempi di rilascio di questo, procedendo ai sensi delle presenti norme.
Art. 49 – Validità dell’autorizzazione allo scarico
L’autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni dalla data del rilascio(art. 124 Dlgs 152/2006).
L’autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l’inadempienza alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:
- il mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- la non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione;
- l’inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.
La titolarità dell’autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all’impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell’attività produttiva che determini modifiche quali - quantitative delle caratteristiche dello scarico.
In caso di revoca o decadenza della titolarità dell’autorizzazione a norma di quanto sopra, l’utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 6.
Art. 50 – Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento
Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, e le acque nere dell’attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza alla pubblica fognatura e dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 23.
Art. 51 - Impianti di pretrattamento
Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l’installazione di opportuni impianti di pretrattamento, richiesti dal gestore ai titolari dello scarico in fognatura.
Di questo resta responsabile l’utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo di prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico. In caso di modifica l’utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al gestore.
Il gestore provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell’eventuale condotta di cortocircuitazione dell’impianto di pretrattamento. Nell’eventualità di disservizi dell’impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l’utente deve darne immediata comunicazione scritta al gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell’impianto.
Il gestore ha facoltà di accedere all’area dell’impianto e all’impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
Art. 52 – Misurazioni quali - quantitative degli scarichi
L’utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dall’ente gestore; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall’apparecchio.
In casi particolari e motivati l’ente gestore ha facoltà di imporre l’installazione di tale strumento.
Il gestore ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico.
Per casi particolari e motivati l’ente gestore ha, altresì, la facoltà di imporre l’installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell’utente.
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 53 – Tariffe e determinazione
Per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, sono dovute, a norma del Dlgs 152/2006, art. 155, comma 4 e successive disposizioni legislative apposite quote tariffarie corrispondenti, rispettivamente, al servizio di fognatura e a quello di depurazione sul 100% del volume dell’acqua prelevata. La determinazione avviene in base alle disposizioni di legge, in misura anche differenziata.
Art. 54 – Pagamento e riscossione
Sono tenuti al pagamento tutti gli utenti, ancorché potenziali, della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.
Sono parimenti tenuti al pagamento anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.
La tariffa per il servizio di depurazione è applicabile a tutti gli utenti quando è in funzione un impianto di depurazione nel territorio servito dalla rete fognaria. La riscossione viene effettuata dal gestore del Servizio Idrico Integrato o del servizio idrico, in caso di più gestori dei vari segmenti del servizio, ai sensi dell’art. 156 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.
Art. 55 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili e produttivi.
Le tariffe si applicano sul 100% del volume dell’acqua prelevata.
Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto viene presentata dall’utente la denuncia del volume d’acqua prelevato, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello di prelevamento.
La fonte diversa dal pubblico acquedotto, qualora utilizzata per scopi igienico-sanitari e/o produttivi, deve essere provvista, a cura e spese dell’Utente, di idoneo misuratore di portata installato dal gestore, ai fini della determinazione del volume d’acqua utile alla relativa fatturazione.
Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti a presentare denuncia della qualità delle acque scaricate al gestore entro il 31 Gennaio per l’anno precedente. Il gestore provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla fatturazione.
Art. 56 – Mancata denuncia dell’acqua prelevata da fonte diversa dal pubblico acquedotto
Qualora l’utente di scarichi di insediamenti produttivi non provveda entro il 31 Gennaio alla presentazione della denuncia della qualità delle acque scaricate, il gestore provvederà per l’anno in corso, e fino all’acquisizione della denuncia stessa, al raddoppio della tariffa sugli stessi quantitativi dell’ultimo anno utile. Tutti gli utenti della rete fognaria, ad esclusione di quelli domestici di civile abitazione, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti all’installazione ed al buon funzionamento di strumenti ritenuti idonei dal Gestore per la misura delle portata delle acque prelevate. Tali contatori devono essere installati a cura ed a spese degli utenti. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del buon funzionamento. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati che sono tenuti a segnalare eventuale guasti al gestore prima di togliere il sigillo di controllo.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 57 – Entrata in vigore del regolamento
Le presenti norme entrano in vigore ad avvenuta approvazione da parte del gestore e dall’Autorità di Xxxxxx. I titolari degli insediamenti civili e produttivi esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi alle presenti norme secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03/04/2006 n° 152e s.m.i. e dal D.M. 30/07/99.
Art. 58 – Abrogazione di precedenti disposizioni
L’entrata in vigore delle norme per il bacino di utenza gestito sostituisce la normativa vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.
Art. 59 – Transitorietà
Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, il gestore, su specifica richiesta dell’interessato, può valutarne la transitorietà, con durata limitata nel tempo e decadenza comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.
Art. 60 – Sanzioni amministrative
In caso di violazione delle presenti norme, l’Azienda, oltre ad applicare le penali espressamente previste in calce al presente o agli altri articoli, comunicherà all’utente le eventuali prescrizioni per sanare la violazione nonché il termine (non inferiore a 5 gg.) per adempiervi. Decorso il suddetto termine, l’Azienda procederà a sua cura alla sanatoria della violazione e l’utente dovrà rimborsare l’Azienda dei costi sostenuti.
L’inosservanza delle prescrizioni delle presenti norme è inoltre punita con le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 3.4.2006 n° 152 e s.m.i..
Per le procedure inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 Novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di violazioni penalmente sanzionate, l’Azienda ne darà comunicazione all’Autorità giudiziaria. Penali espresse:
omessa comunicazione del mutamento della destinazione d’uso dichiarata Art.4): Euro 100,00 oltre IVA;
violazione del divieto di cessione della fornitura Art.4): Euro 100,00 oltre IVA;
violazioni delle disposizioni relative alla successione di terzi nella fornitura Art. 4): Euro 100,00 oltre IVA;
impedimento all’accesso di tecnici e controllori di GSA agli strumenti di misurazione: Euro 100,00 oltre IVA (art. 7);
mancato rispetto delle prescrizioni sulla ubicazione e la manutenzione dei contatori e delle tubazioni (artt. 1, 6 e 7): Euro 100,00 oltre IVA;
danneggiamenti degli strumenti di misurazione e delle tubazioni: Euro 100,00 oltre IVA (art. 7 e 10);
violazioni previste dall’art. 11: Euro 100,00 oltre IVA"
Art. 61 – Pubblicità
Il Gestore assicura la più ampia divulgazione delle norme. Copia delle stesse è consegnata ad ogni Cliente prima della stipula del contratto di fornitura del servizio idrico integrato. Qualsiasi Xxxxxxxxx può averne copia, scaricandole dal sito internet aziendale xxx.xxxxxxx.xxx oppure ottenere riproduzione cartacea previo rimborso delle spese d’ufficio.
Art. 62 – Effettuazione analisi chimiche.
Nel caso in cui venga richiesta al gestore l’esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche, saranno applicate all’interessato le tariffe professionali, giusto Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 25/03/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 63 – Collaudi
Nel caso in cui vengono richiesti collaudi di opere fognarie, il gestore vi provvederà addebitando le relative spese secondo il vigente elenco prezzi aziendale.
CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
GLI IMPEGNI VERSO I CITTADINI – CLIENTI
La presente Carta dei servizi, è una dichiarazione degli impegni che l’Azienda assume nei confronti degli Utenti-Clienti, a fronte dei parametri dei servizi forniti. È obiettivo dell’Azienda il continuo miglioramento degli standards previsti ovvero della qualità dei servizi gestiti. Questo documento è soggetto a revisione, anche in relazione alle direttive in materia da parte dell'Associazione di categoria. I clienti saranno portati a conoscenza delle successive revisioni tramite i mezzi di comunicazione.
PARTE PRIMA - I PRINCIPI FONDAMENTALI EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO
L'erogazione dei servizi pubblici si basa su principi d’uguaglianza dei clienti. Le regole relative ai rapporti con i clienti sono uguali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, dì religione e d’opinioni politiche. È garantito l’identico trattamento, a parità di presupposti tecnici, per i cittadini di tutto il territorio di competenza. È prestata particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap, anziani e clienti appartenenti a fasce sociali deboli.
IMPARZIALITÀ
Nei confronti dei clienti sono adottati criteri d’obiettività ed imparzialità.
CONTINUITÀ DEI SERVIZI
È garantito l'impegno ad erogare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Laddove l’intero ciclo di gestione non è coperto dall’Azienda sarà sollecitato l’intervento dei cointeressati all’erogazione del servizio. La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a guasti, alle manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti ed alla qualità dell'erogazione o a cause di forza maggiore; qualora ciò si dovesse verificare, saranno adottati i provvedimenti necessari a ridurre al minimo i tempi di disservizio ed il disagio arrecato ai cittadini clienti. Nella presa in carico della gestione di nuovo territorio soggetto a turni di erogazione per ragioni tecniche e/o di portata, l’Azienda si impegnerà a raggiungere il servizio continuo nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano di Ambito di cui al Dlgs 152/2006 e s.m.i..
PARTECIPAZIONE DEI CLIENTI
E’ garantita la partecipazione del cliente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta
erogazione dei servizi forniti e sia per migliorare la collaborazione con il cliente. Il cliente ha diritto d’accesso alle informazioni che lo riguardano, con le modalità e nei casi previsti dalle leggi. Il cliente può presentare reclami e richieste, produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
EFFICIENZA ED EFFICACIA
E’ perseguito l'obiettivo del progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
PARTE SECONDA - GLI STRUMENTI
Sono considerati attentamente i fattori che determinano la qualità del servizio ed in conformità a tali fattori sono individuati gli standard di qualità e quantità dei quali si assicura il rispetto ed il continuo monitoraggio. Gli standards individuati si suddividono in generali, quando si riferiscono al complesso delle prestazioni rese ed in specifici quando possono essere controllati direttamente dal cliente. Tali standards saranno soggetti a verifiche periodiche al fine di poter definire nuovi standards migliorativi.
LA QUALITA' DEL SERVIZIO - Standard generali CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEL PRODOTTO
È garantita la qualità dell'acqua distribuita e/o ceduta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente ed il continuo controllo delle caratteristiche del prodotto dalla captazione alla distribuzione, nonché sulle acque depurate rilasciate nei corpi ricettori nei limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali.
CONTINUITÀ E REGOLARITÀ DELL'EROGAZIONE
È garantito il massimo impegno per la continuità e la regolarità del servizio d’erogazione.
Le reti di distribuzione sono prevalentemente di tipo magliato, e ciò consente di ridurre al minimo le sospensioni dell'erogazione in caso di guasti o interventi di manutenzione. La manutenzione ed il rinnovo delle reti e delle prese sono programmati al fine di assicurare la sostituzione delle parti più obsolete - compatibilmente con le risorse finanziarie a ciò dedicate dal piano di ambito di cui al Dlgs 152/2006 - prima che, secondo l'esperienza maturata, da esse possano derivare guasti e quindi disservizi all'utenza. Il sistema di monitoraggio continuo delle reti per il controllo della pressione in regime di funzionamento normale e per assicurare il rilevamento del livello delle falde nella zona di captazione, è un preciso impegno che si completerà con l'attuazione degli investimenti per il telecontrollo.
Il servizio di ricerca delle perdite d'acqua, sull'intero territorio servito, e sugli impianti di proprietà, è attuato sia per le ricerche programmate sia per i casi di disservizio segnalati dai clienti, ed è effettuato con sofisticate apparecchiature elettroniche che rilevano perdite che non si manifestano in superficie. Al fine di assicurare un pronto intervento nei giorni festivi, è garantito il servizio di reperibilità. Le risorse alternative, di produzione e invasi d'acqua nei serbatoi,
garantiscono l'erogazione per circa 12 ore dal momento del sorgere dello stato d’emergenza generale. In caso si preveda l'interruzione dell'erogazione, per lavori di manutenzione programmata, i clienti saranno informati tramite i mezzi di comunicazione.
LA QUALITA' DEL SERVIZIO - Standard specifici TEMPI D’ALLACCIO E DI MODIFICA IMPIANTI
Le richieste di allacciamento e modifica impianti devono pervenire ai Servizi Commerciali. Il pagamento relativo avviene con accettazione e addebito sulla fattura commerciale (bolletta) o all'atto della richiesta. Per informazioni telefoniche sulle modalità e tempi d’esecuzione dei lavori richiesti, è a disposizione il servizio di assistenza della struttura tecnica aziendale. È rilevata la durata d’ogni fase del processo d’allacciamento e di modifica impianti per garantire il controllo continuo e per assumere, se necessario, provvedimenti utili a ridurre i tempi d’esecuzione. Tutti i tempi indicati non comprendono quelli necessari al rilascio, da parte di Enti e di terzi, di autorizzazioni, certificazioni e permessi, delle predisposizioni di opere edili o altri adempimenti da parte del cliente. Non si considerano inoltre i tempi dovuti a qualsiasi causa non direttamente dipendente, incluse le condizioni climatiche in grado di condizionare l'esecuzione dei lavori e i periodi di festività fatti salvi diversi accordi con il cliente. Viene sempre comunicato il tempo dell'intervento.
Richiesta di nuovi allacciamenti su rete esistente (dalla data della richiesta al sopralluogo) tempo medio 15 giorni - tempo massimo 30 giorni.
Richiesta di nuovi allacciamenti su rete esistente (dopo sopralluogo e dalla data d’accettazione del preventivo, con addebito in bolletta o pagamento, all'esecuzione dei lavori) tempo medio 30 giorni – tempo massimo 60 giorni.
Richiesta di nuova fornitura (dalla data di sottoscrizione del contratto quando già realizzate le opere d’xxxxxxxx alla rete) tempo medio 7 giorni - tempo massimo 15 giorni.
Richiesta di spostamento contatore (dalla data della richiesta al sopralluogo) tempo medio 15 giorni - tempo massimo 30 giorni.
Richiesta di modifica o rinnovi allacciamenti interrati (dalla data della richiesta al sopralluogo) tempo medio 15 giorni - tempo massimo 30 giorni.
Richiesta di spostamento contatore (dopo eventuale sopralluogo e dalla data d’accettazione con addebito in bolletta o pagamento, all'esecuzione dei lavori) tempo medio 30 giorni - tempo massimo 60 giorni.
Richiesta di modifica o rinnovi allacciamenti interrati (dopo sopralluogo e dalla data di accettazione del preventivo con addebito in bolletta o pagamento, all'esecuzione dei lavori) tempo medio 30 giorni – tempo massimo 60 giorni.
Tempestività di ripristino del servizio in caso di pericolo o di guasti - tempo d’intervento: immediato in orario di lavoro, e nei tempi tecnici necessari alla formazione della squadra operativa fuori orario (coincidente con il tempo di trasferimento sul posto e compatibilmente con altri interventi della stessa gravità eventualmente già in corso).
Riattivazione fornitura acqua a seguito guasto contatore o impianto di proprietà aziendale, tempo medio di inizio accertamento gravità del danno e valutazione provvedimenti conseguenti: entro 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto - tempo massimo di inizio accertamento gravità del danno e valutazione provvedimenti conseguenti: entro 72 ore lavorative dalla segnalazione del guasto.
Riattivazione fornitura acqua a seguito guasto tubazioni stradali, tempo medio d'inizio accertamento gravità del danno e valutazione provvedimenti conseguenti: entro 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto - tempo massimo d'inizio accertamento gravità del danno e valutazione provvedimenti conseguenti:entro 72 ore lavorative dalla segnalazione del guasto.
Correttezza nella misura dei consumi e fatturazione: è effettuata la lettura dei contatori presso i clienti almeno una volta l’anno. La fatturazione avviene sulla base della struttura tariffaria. Per ottenere informazioni e chiarimenti sulle letture e sulle fatturazioni il cliente può rivolgersi ai Servizi Commerciali. Qualora nel processo di fatturazione siano commessi errori in eccesso o in difetto, si provvede alla correzione degli stessi mediante successive verifiche seguite dall'emissione dei corrispondenti addebiti o accrediti.
L’Azienda si riserva di modificare la periodicità di lettura e di fatturazione in relazione ad esigenze tecniche, organizzative e/o gestionali. Il cliente ha la possibilità di richiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi di misura installati come previsto dalle Norme contrattuali. Il tempo d’intervento sarà concordato con il cliente. Nei casi in cui le indicazioni dei contatori fossero entro i limiti di tolleranza, le spese della verifica saranno a carico del cliente.
Facilità nella stipula o disdetta dei contratti, richiesta lavori e pagamento bollette: il cliente ha la possibilità, attraverso i Servizi Commerciali presso la sede aziendale, di inoltrare richieste per nuove forniture/contratti, variazioni di forniture su contratti esistenti, disdette contratti con recapito ultima fattura, subentri/contratti; informazioni e controlli anche tramite telefono o corrispondenza (per le richieste di verifiche sul posto occorre recapito telefonico per fissare giorno ed orario).
Ad assoluta discrezione dell’Azienda viene prevista la possibilità che il personale aziendale si rechi presso l’abitazione di quei clienti che, necessitando di operazioni non eseguibili a mezzo telefono, si trovino in particolari condizioni di difficoltà di spostamento (quali persone anziane con difficoltà motorie, portatori di handicap e pazienti sottoposti a trattamenti di dialisi o soggetti a trattamento con supporti e/o macchinari elettromeccanici) e che dichiarino d’essere privi di assistenza pubblica e/o familiare.
Rilascio del preventivo di spesa a seguito di richiesta agli sportelli, tempo medio: immediato per prestazioni standard - tempo massimo: entro 15 giorni dal sopralluogo definitivo negli altri casi (per situazioni complesse deve in ogni caso essere fornita risposta scritta entro tale data, con la precisazione, ove possibile, dei successivi tempi d’intervento).
Richiesta di disdetta del contratto (sigillazione contatore dalla data della richiesta) tempo medio 5 giorni - tempo massimo 10 giorni.
Pagamenti delle fatture: possono essere effettuati gratuitamente presso gli sportelli delle banche convenzionate, con commissione a carico dell’Utente presso gli sportelli degli Uffici Postali, tramite domiciliazione bancaria, tramite domiciliazione postale, con assegno circolare non trasferibile o vaglia postale allegandovi il tagliando B del modulo di c/c postale in cui sono riportati gli estremi del pagamento.
Pagamenti fatture-contratti, morosità, e note di credito: oltre ai modi sopraindicati, possono essere effettuati presso gli sportelli dei Servizi Commerciali dell'Azienda esclusivamente tramite bancomat o carta di credito.
PARTE TERZA - RAPPORTI CON I CLIENTI
È fornita una continua e completa informazione ai clienti circa le modalità di prestazioni dei servizi. Alla sottoscrizione di un nuovo contratto sono messe a disposizione dei clienti le Norme contrattuali del servizio idrico integrato e la presente Carta dei servizi. Il personale aziendale è munito di tesserino di riconoscimento e deve trattare i clienti con rispetto e cortesia e agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.
Durante l'orario di servizio sono disponibili tramite servizio telefonico sia le informazioni ai clienti che le segnalazioni guasti.
Sono adottati criteri di chiarezza e comprensibilità di tutto quanto è diffuso al cliente, utilizzati i mezzi di comunicazione per informare sulle attività ed eventi che è utile o necessario che i clienti conoscano con la massima tempestività, e gli spazi disponibili sulle bollette per le comunicazioni.
Sono effettuati sondaggi periodici al fine di valutare le aspettative sui servizi erogati, previste procedure e tempi più rapidi rispetto a quelli espressi negli standard per portatori di handicap, nonché anziani con difficoltà motorie e per gli altri cittadini segnalati dai servizi sociali di Enti Pubblici.
PARTE QUARTA - LA TUTELA DEI CLIENTI PROCEDURE DI RECLAMO
L’Azienda, certificata ISO 9001 e ISO 14000, assicura il rispetto della presente Carta, predisponendo le necessarie verifiche ed esercitando le conseguenti funzioni di valutazione. Sono gestiti i reclami dei clienti circa le violazioni dei principi e degli impegni previsti dalla presente Carta. Gli stessi, possono essere presentati dal cliente, direttamente, per posta, per fax, per telefono. Nella stesura del reclamo il cliente può avvalersi dell'assistenza dell’Azienda. Il servizio riferisce al cliente il risultato degli accertamenti compiuti entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, indicando i termini entro i quali si provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate. In caso di risposta sfavorevole, l’Azienda darà le indicazioni per ulteriori possibili ricorsi a disposizione del cliente.
Procedure di rimborso: Nel caso il reclamo sia relativo al mancato rispetto dei tempi massimi garantiti d’allacciamento, di modifica impianti e d’interventi per riattivazione fornitura a seguito guasti, indicati negli standard specifici della presente Carta, è previsto un rimborso fisso di € 25,82. Il rimborso è subordinato alla richiesta scritta di risarcimento che deve pervenire per posta o fax, all’Azienda, entro 30 giorni dall’accoglimento del reclamo. Fa fede la data del timbro postale o del protocollo aziendale. L'Azienda procederà al rimborso, qualora sia riconosciuto, nella prima bolletta di consumo utile o, qualora questo non sia possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso. Non sono ammesse richieste di rimborso plurime per la stessa Utenza, ove interessata da più inosservanze indicate negli standard specifici.
Riepilogo degli standard di qualità
• Frequenza analisi acqua in rete: 7 per settimana
• Controllo rete distribuzione/serbatoi: continuo
• Ricerca fughe con apparecchiature elettroniche: continuo
• Servizio di reperibilità nei giorni festivi: 24 ore su 24 ore
• Copertura servizio con risorse alternative in caso d’emergenza: 24 ore
• Nuovi allacci su rete, dalla richiesta al sopralluogo: 15/30 giorni (*)
• Nuovi allacci su rete esistente, dal sopralluogo o pagamento preventivo integrativo all'esecuzione lavori:
30/60 giorni (*)
• Nuova fornitura (quando già realizzate le opere d’allacciamento alla rete e sottoscritto il contratto-fattura):
7/15 giorni (*)
• Spostamento contatore, dalla richiesta all’eventuale sopralluogo: 15/30 giorni (*)
• Spostamento contatore, dal sopralluogo o pagamento eventuale preventivo integrativo all'esecuzione lavori: 30/60 giorni (*)
• Modifica o rinnovi allacci interrati, dalla richiesta al sopralluogo: 15/30 giorni (*)
• Modifica o rinnovi allacci interrati, dal sopralluogo o pagamento preventivo integrativo all'esecuzione lavori:
30/60 giorni (*)
• Di fronte a situazioni di pericolo: tempo d’intervento immediato in orario di lavoro, e nei tempi tecnici necessari alla formazione della squadra operativa fuori orario (coincidente con il tempo di trasferimento sul posto e compatibilmente con altri interventi della stessa gravità eventualmente già in corso)
• Guasto alle tubazioni stradali: (accertamento dalla segnalazione) tempo medio inizio 24 ore – tempo massimo inizio 72 ore
• Guasto al contatore o impianto aziendale: tempo medio inizio accertamento dal giorno della segnalazione del guasto 24 ore - tempo massimo inizio accertamento dal giorno della segnalazione 72 ore (*)
• Possibilità di verifica funzionalità contatori: garantita
• Modalità pagamento bollette (fatture commerciali): - presso gli sportelli degli Uffici Postali - presso gli sportelli bancari senza aggravio di spese: CARISPAQ, Banca Nazionale Lavoro, Banca Credito Cooperativo di Roma - richiedendo alla propria Banca o Agenzia Postale l’addebito diretto sul conto-corrente, oppure richiedendo l'addebito direttamente agli sportelli Commerciali della GSA in xxx X. Xxxxxxxxx x.0 X'Xxxxxx.
• Letture (minimo 1 volta all’anno) fatturazioni (minimo semestrali)
• Disdetta contratto dalla data della richiesta: 5 /10 giorni
• Tempi per rilascio di preventivi per prestazioni standards e altri casi (escluse situazioni complesse) dal sopralluogo: 15 giorni.
• Tempi di risposta ai reclami (senza sopralluogo): 30 giorni
(*) In caso di mancato rispetto di questo standard il cliente ha diritto al rimborso previsto facendone richiesta scritta all'Azienda entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dallo standard.
CLASSIFICAZIONE GUASTI e RELATIVI INTERVENTI (nei giorni lavorativi)
entro 2 giorni dalla richiesta
• Fughe acqua con discreta fuoriuscita, o in prossimità pareti esterne e in presenza d’interrati e/o seminterrati, o in strada con rilevante fuoriuscita, o in strada con possibilità di gelate, o in prossimità d’edifici pubblici, o dove esistono apparecchiature elettriche;
• Manca l'erogazione del servizio acqua a qualsiasi Utente;
• Servizio discontinuo ad attività produttive e pubbliche;
• Chiusura e riapertura presa, a servizio allacciamento utenza;
• Impianti danneggiati da incidenti;
• Acqua con potabilità sospetta;
• Avvallamenti improvvisi in corrispondenza servizi dell'Azienda;
• Verifica avvallamento o piccoli cedimenti del manto stradale;
• Rubinetti contatori rotti o bloccati;
• Verifica pressione;
• Controllo/verifica danni agli impianti aziendali ove non esista fuoriuscita;
• Misuratore acqua bloccato, o contatore rotto per gelo (se l'evento coinvolge una pluralità di clienti tale da non essere affrontabile dalle forze lavoro a disposizione, vi è l'impegno a farvi fronte con abnegazione).
entro 5 giorni dalla richiesta o da programmare con il cliente
• Fughe acqua da allacci in piccola quantità o fuga discreta da reti in campagna o cortili interni, o in strada con incanalamento dell'acqua in fogna o canale;
• Verifica potenzialità impianto;
• Controlli tempi d’esecuzione e qualità ripristini stradali;
• Contatore acqua sporco - controllo precisione misuratore; entro 15 giorni dalla richiesta o da programmare con il cliente
• Piccola fuga al misuratore posto all'esterno in pozzetto;
• Piccole fughe su pezzi speciali (sfiati o valvolame);
• Fuga acqua in campagna o in luogo tale da non destare pericolo che non pregiudicano il servizio sia alle reti che agli allacciamenti;
• Sistemazione chiusino o pozzetto;
• Richiesta modifiche di reti ed allacci fatti da terzi.
ANTINCENDIO - SUGGERIMENTI - CURIOSITA’ - CONSIGLI - LETTURA CONTATORE ANTINCENDIO
I corrispettivi per le concessioni delle bocche, idranti e impianti speciali sono determinati come segue:
per ogni bocca o idrante, la tariffa mensile è pari a tale importo se il diametro dell'attacco è di mm.70, e si riduce del 50 % se il diametro dell'attacco è di mm.40-45;
per gli impianti speciali, la tariffa mensile seguirà il seguente criterio: considerato che la minima pressione per alimentare il sistema splinkler è di 3 atmosfere (ate.), si è proceduto secondo la seguente tabella:
diametro in pollici | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 |
diametro in millimetri | 10 | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
portata lt./sec.3 ate. | 1,56 | 2,63 | 6,22 | 9,75 | 16 | 14,8 | 39 | 56,2 | 75,4 |
portata lt./sec.5 ate. | 2,02 | 3,38 | 8,12 | 12,6 | 20,8 | 32 | 50,3 | 75,32 | 98,5 |
Il diametro utilizzato normalmente per gli attacchi splinkler corrisponde a 1/2 pollice, pertanto la fuoriuscita d’acqua nebulizzata può essere raffrontata con quelle di bocche da 70 e da 40-45 alla stessa pressione, con il seguente criterio:
per bocche da: 70 ( 76,40 : 2,63 = 29,04 a 3 ate. ) ( 98,50 : 3,38 = 29,14 a 5 ate.) da cui si deduce che l'equiparazione tra splinkler e bocca da 70 risulta essere 1=30 (1 bocca da 70 =30 splinkler);
per bocche da: 40 ( 24,80 : 2,63 = 9,4 a 3 ate. ) ( 2,00 : 3,38 = 9,4 a 5 ate. ) da cui si deduce che l'equiparazione tra splinkler e bocca da 40-45 risulta essere 1=10 (1 bocca da 45=10 splinkler).
Per i naspi si procede in modo analogo facendo riferimento alla formula Q = A/V dove Q è la portata in litri/secondo, A è la superficie della sezione del tubo, V è la velocità del fluido, pertanto il numero dei naspi necessari per applicare la tariffa di 1 bocca da 40-45 o da 70 è data dal rapporto: superficie sezione n.1 bocca 45/superficie sezione n.1 naspo - superficie sezione n.1 bocca 70/superficie sezione n.1 naspo.
Suggerimenti
Si possono evitare perdite di tempo per pagare le bollette richiedendo alla propria banca o agenzia postale l’addebito diretto sul conto/corrente. Il servizio per tutti i titolari di conto/corrente è semplice: basterà presentare l’ultima bolletta pagata e firmare la delega di addebito. L’istituto di credito o l’agenzia postale provvederanno ad addebitare le fatture e i pagamenti avvenuti verranno riportati con data e importo sull’estratto conto. Per verificare prima e di persona gli importi, la bolletta arriverà ugualmente a casa del correntista prima della scadenza. Evidenti i vantaggi: risparmio di tempo negli spostamenti e code agli sportelli, oltre alla sicurezza di un pagamento regolare e automatico.
Curiosità
Ad una persona, per un buon livello di salute e di qualità della vita, occorrono in media 100 litri d’acqua al giorno, per bere, mangiare e lavarsi. La media italiana è di 350 litri al giorno, ma c’è anche chi d’estate resta senza acqua. Ogni volta che apriamo un rubinetto tendiamo a consumare più acqua di quanto ne servirebbe. Dobbiamo tutti riflettere sulle nostre abitudini e modificarle, risparmiando nell’uso e nei costi. Quando si pagano le bollette, il calcolo degli importi è riferito ai metri cubi e 1 metro cubo equivale a 1.000 litri.
Consigli
Controllate eventuali perdite d’acqua nelle tubazioni domestiche, attraverso la lettura del contatore, naturalmente dopo aver chiuso tutti i rubinetti. Se il contatore si muove ugualmente, vuol dire che ci sono delle perdite nella rete domestica (ad esempio nelle chiusure a galleggiante). A quel punto occorre localizzare e riparare subito il guasto.
Riparate prontamente ogni rubinetto che perde: una goccia che cade è in grado di riempire una tazzina di caffè ogni 10 minuti, per una dispersione totale di 11.000 litri all’anno.
Programmate l’uso di lavatrice (da 60 a 90 litri) e lavastoviglie (da 60 a 90 litri), avviandole solo a pieno carico.
Chiudete la doccia mentre vi insaponate. Inoltre fra vasca (da 100 a 200 litri) e doccia (da 20 a 80 litri), è senz’altro più economica la doccia.
Xxxxxxxx il rubinetto mentre vi lavate i denti e mentre vi radete la barba.
Installate diffusori a flusso ridotto in docce e rubinetti: costano poche migliaia di lire e consentono di dimezzare i consumi di acqua di una famiglia.
Installate un serbatoio a due portate per il WC, in modo da usare solo l’acqua necessaria. In commercio esistono poi speciali dispositivi che applicati allo sciacquone fanno risparmiare fino a 22.500 litri di acqua all’anno ad una famiglia di 3 persone.
Lavate l’auto una volta di meno. Lavarla troppo di frequente è un lusso inutile per la grande quantità di acqua che viene usata, in ogni caso, usate secchio e spugna.
Raccogliete l’acqua piovana per innaffiare piante e fiori. D’estate è bene innaffiare all’alba e al tramonto, non quando il sole è forte.
D’estate, per avere sempre acqua fresca è meglio tenere una bottiglia in frigorifero piuttosto che lasciare scorrere a lungo l’acqua dal rubinetto.
Controllate periodicamente il perfetto funzionamento del contatore dandone, in caso di anomalie, immediata segnalazione all’Azienda.
Adottate ogni misura atta a proteggere dal freddo il contatore e i tubi, nel caso questi non abbiano un’opportuna coibentazione.
LETTURA DEL CONTATORE
La Gran Sasso Acqua SpA non distribuisce le cartoline di autolettura. Il cliente nella fattura commerciale (bolletta) troverà indicato il periodo in cui potrà comunicare telefonicamente la lettura del contatore tramite il numero verde ℡ GSATEL 800 049 363 seguendo le istruzioni che verranno date telefonicamente:
- digitazione sulla tastiera del codice di servizio dell’Utente;
- digitazione dei numeri di lettura del contatore;
- conferma dell’acquisizione dei dati.
Quando non è disponibile la lettura, le fatture sono emesse sulla base dei consumi storici (media dei consumi abituali) e/o nell’ambito degli impegni negli usi diversi.
La comunicazione telefonica tramite GSATEL (nel periodo indicato) permette di rettificare il consumo (modificatosi per diverse ragioni), o di comunicare la lettura riferita all’unità immobiliare non stabilmente occupata.
Il controllo e la verifica del contatore, da parte del personale aziendale (effettuati periodicamente), deve essere sempre consentito ovvero l’accesso al contatore reso accessibile a semplice richiesta, essendo una condizione essenziale del contratto di fornitura
COME LEGGERE IL CONTATORE
Il contatore o misuratore è lo strumento con cui si misura la fornitura dell’acqua che l’Utente consuma. L’Azienda fattura le forniture in metricubi: 1 metrocubo (m3) equivale a 1.000 litri.
Imparare a leggere correttamente il contatore è sempre utile per controllare i propri consumi. Saper rilevare i consumi effettuati serve anche a comunicare telefonicamente
all’Azienda la lettura.
Se il contatore è simile a quello disegnato, comunichiamo solo i numeri neri della finestra
evidenziata.
Se sul contatore sono presenti solo degli orologi, controlliamo la posizione delle lancette di quelli neri (vedi esempio).
Attenzione! Esistono vari model li di contatore
Solo in cifre Se sul contatore compaiono solo cifre, la lettura è semplice. Comunichiamo i numeri neri (che possono essere composti di 4, 5 o raramente anche di più cifre) che troviamo prima della virgola.
Sia in cifre che a lancette Qualora sul contatore, oltre ai numeri in cifre, compaiono anche gli orologi con lancette, questi ultimi non vanno considerati. Comunichiamo solo i numeri neri.
Solo a lancette Nel caso in cui il contatore ha solo orologi a lancette, vanno segnalati solo i numeri indicati dalle lancette nere, mentre quelli delle lancette rosse non vanno presi in considerazione. Gli orologi neri possono essere 3, 4, o 5 (x10000).
Come si leggono in cifre i numeri indicati dalle lancette?
Per i numeri indicati dalle lancette, prima di tutto ricordiamoci di cominciare a leggere l’orologio delle migliaia (se presente sul contatore)
indicato dalla sigla x1000
poi leggiamo le centinaia x100
le decine x10
e le unità x1.
Se la lancetta è tra due numeri, il numero da riportare è quello più basso. Nell’esempio la lettura è 6813.
Se l’orologio che stiamo leggendo ha la lancetta precisamente su un numero (prendiamo
ad esempio quello delle migliaia che è sul 2), segnaliamo questo numero solo se la
lancetta dell’orologio che leggeremo dopo ha superato di poco lo zero, altrimenti è
valido quello più basso come si vede nell’esempio per l’orologio delle decine. Nell’esempio la lettura è 2138.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Premessa
A seguito della disciplina dettata dal X.Xxx. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito definito “Codice”) forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente Società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Xxx/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità:
attivazione procedura di sopralluogo per allaccio idrico e/o fognario; stipula ed esecuzione di contratto fornitura d’acqua potabile e/o presa antincendio; eventuale attivazione procedura di voltura/subentro, di variazione di recapito o di altri dati contrattuali; emissione delle bollette di consumo;
provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della nostra Società e in particolare per: esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto; adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad ogni atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.
Natura della raccolta
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali si rende necessaria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di perfezionare il rapporto contrattuale. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a:
Società aggiudicatarie di gare indette dalla Gran Sasso Acqua Spa per fornitura di beni/servizi;
Società od enti bancari e postali incaricati della gestione dei servizi di incasso bollette;
Società per lo svolgimento di attività economiche (commerciali, di elaborazione dati e gestione dei sistemi informativi, assicurative, di intermediazione bancaria o non bancaria, di factoring, di gestione della spedizione e invio corrispondenza, di gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati, altri titolari di interessi giuridicamente rilevanti).
Stato, Forze dell'Ordine, enti pubblici territoriali in genere ed enti di controllo in ottemperanza di norme di legge cogenti. I dati non saranno diffusi.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Clienti presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato in
calce).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Società Gran Sasso Acqua S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 X'Xxxxxx.
Art. 7 D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. lgs 30.06.2003 n. 196 sulla c.d. “privacy”.
Luogo e data
firma del dichiarante
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Premessa
A seguito della disciplina dettata dal X.Xxx. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito definito “Codice”) forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente Società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Xxx/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità:
attivazione procedura di sopralluogo per allaccio idrico e/o fognario; stipula ed esecuzione di contratto fornitura d’acqua potabile e/o presa antincendio; eventuale attivazione procedura di voltura/subentro, di variazione di recapito o di altri dati contrattuali; emissione delle bollette di consumo;
provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della nostra Società e in particolare per: esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto; adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad ogni atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.
Natura della raccolta
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali si rende necessaria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di perfezionare il rapporto contrattuale. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a:
Società aggiudicatarie di gare indette dalla Gran Sasso Acqua Spa per fornitura di beni/servizi;
Società od enti bancari e postali incaricati della gestione dei servizi di incasso bollette;
Società per lo svolgimento di attività economiche (commerciali, di elaborazione dati e gestione dei sistemi informativi, assicurative, di intermediazione bancaria o non bancaria, di factoring, di gestione della spedizione e invio corrispondenza, di gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati, altri titolari di interessi giuridicamente rilevanti).
Stato, Forze dell'Ordine, enti pubblici territoriali in genere ed enti di controllo in ottemperanza di norme di legge cogenti. I dati non saranno diffusi.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Clienti presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato in
calce).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Società Gran Sasso Acqua S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 X'Xxxxxx.
Art. 7 D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. lgs 30.06.2003 n. 196 sulla c.d. “privacy”.
Luogo e data
firma del dichiarante
FIRMA PER RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA NORME CONTRATTUALI E CARTA DEI SERVIZI.
Luogo e data
firma