BLOCKING PERIOD Clausole campione

BLOCKING PERIOD. 9.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- ter del TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all’approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del blocking period. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi. 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, a seconda del caso, (il “Soggetto Interessato”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi: 1 Il Modello di Notifica è inviato alla Consob via posta elettronica certificata all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. 2 Il Modello di Notifica è diffuso mediante il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate. (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; o (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni in ...
BLOCKING PERIOD. I Soggetti Rilevanti MAR non effettuano operazioni relative agli Strumenti Finanziari dell’Emittente, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di ▇▇▇▇▇▇▇- rio precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che l’Emittente è tenuto a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo: (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (c.d. blocking period).
BLOCKING PERIOD. 9.1 Le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui agli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti AIM (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti