Common use of BLOCKING PERIOD Clause in Contracts

BLOCKING PERIOD. 9.1 Le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- ter del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il blocking period termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabili. 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire alle Persone Rilevanti il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi: (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “E” alla presente Procedura. Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante è, in ogni caso, tenuta a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato. 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, la Persona Rilevante richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

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BLOCKING PERIOD. 9.1 Le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- ter agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano Regolamento Emittenti AIM (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il blocking period termina solo successivamente alla giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabilicontabili rappresenta il 30° giorno di blocking period. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi. 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire alle Persone Rilevanti il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad ad 1 È necessario specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi: (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “E” alla presente Procedura. Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante è, in ogni caso, tenuta a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato. 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, la Persona Rilevante richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegatodi uno degli Amministratori esecutivi della Società, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

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BLOCKING PERIOD. 9.1 Le I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- 154-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario calendario 1 In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. finanziario della Società, o comunque fissata, e . Si precisa che il blocking period termina solo successivamente alla giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabilicontabili rappresenta il 30° giorno del blocking period. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi. 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il “Soggetto Interessato”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi: (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “EF” alla presente Procedura. Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuta tenuto a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato. 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, la Persona Rilevante il Soggetto Interessato richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante del Soggetto Interessato contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

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BLOCKING PERIOD. 9.1 Le I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- 154-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e . Si precisa che il blocking period termina solo successivamente alla giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabilicontabili rappresenta il 30° giorno del blocking period. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati 1 In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi. 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il “Soggetto Interessato”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi: (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “EF” alla presente Procedura. Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuta tenuto a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato. 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, la Persona Rilevante il Soggetto Interessato richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante del Soggetto Interessato contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

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BLOCKING PERIOD. 9.1 Le I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- 154-ter del D.Lgs. 58/1998TUF, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, a rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede sede di Negoziazione negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano ammessa (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e . Si precisa che il blocking period termina solo successivamente alla giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabilicontabili rappresenta il 30° giorno del blocking period. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi. 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il “Soggetto Interessato”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi: (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “E” alla presente Procedura. Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuta tenuto a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come di seguito precisatodestinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, la Persona Rilevante richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

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BLOCKING PERIOD. 9.1 Le I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- 154-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e . Si precisa che il blocking period termina solo successivamente alla giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabilicontabili rappresenta il 30° giorno del blocking period. 1 In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi. 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il “Soggetto Interessato”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi: (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “EF” alla presente Procedura. Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuta tenuto a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato. 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, la Persona Rilevante il Soggetto Interessato richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante del Soggetto Interessato contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

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BLOCKING PERIOD. 9.1 Le I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di 1 In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. cui all’articolo 154- 154-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e . Si precisa che il blocking period termina solo successivamente alla giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabilicontabili rappresenta il 30° giorno del blocking period. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi. 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il “Soggetto Interessato”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi: (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “EF” alla presente Procedura. Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuta tenuto a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato. 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, la Persona Rilevante il Soggetto Interessato richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante del Soggetto Interessato contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

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