Common use of CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI Clause in Contracts

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività: a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a) b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122; b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122. Si precisa che: 1) con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 2) gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività; 3) gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso l’Esercizio).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI. Il Fornitore L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, Esercizi presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, garantita la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50n.50) e delle prescrizioni del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 3, 3 del predetto Decreto ministerialeDecreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività: a) somministrazione le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere lettere a) ), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.; b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122. Si precisa che: 1) . con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 2) . gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività; 3) . gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso l’Esercizio).

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Samples: Service Agreement

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente, vigente nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività: a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere lettere a) ), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122; b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122. Si precisa che: 1) . con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 2) . gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività; 3) . gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso l’Esercizio).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI. Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di Esercizi convenzionati. Più precisamente, il Fornitore dovrà si obbliga a mettere a disposizione degli utenti del servizio personale FonARCom una rete di EserciziEsercizi (ristoranti, trattorie, self service, bar, alimentari, supermercati, etc.), presso i quali dovrà essere garantitagarantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni generi alimentari (v. All. D, Disciplinare di prodotti alimentari pronti per il consumogara). Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è deve essere erogato, ferma la necessità del possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'eserciziodell'Esercizio, dagli esercizi Esercizi che svolgono le seguenti attività: a) somministrazione : ❖ le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi Esercizi di somministrazione di cui alle lettere lettere a) ), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122; b) ; ❖ le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi Esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122. Si precisa che: 1) con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Tali Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 2) gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività; 3) gli Esercizi convenzionati ricettività e dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono Buoni pasto presso l’Esercizio). Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire la “spendibilità” dei Buoni pasto, per l’intera durata del contratto, presso un numero non inferiore agli Esercizi convenzionati indicati a FonARCom al momento della stipula del contratto. Eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate. In nessun caso l’Appaltatore e gli Esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del Buono pasto, ne possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato Tecnico da parte degli Esercizi con esso convenzionati. A tal fine l’Operatore economico Aggiudicatario dovrà fornire l’elenco autocertificato, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, degli Esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l’indicazione della ragione/denominazione sociale dell’esercente, indirizzo, comune di appartenenza, tipologia, numero telefonico, orari di apertura e giorno di chiusura. In caso di R.T.I. gli Esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte della R.T.I.. Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la S.A. procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara. Gli accordi stipulati tra le Società di emissione dei Buoni pasto ed i titolari degli Esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall’art. 144 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta. Il Fornitore garantisce che gli Esercizi convenzionati, nell’ambito dell’espletamento del servizio, siano in regola con la normativa di riferimento per l’attività svolta con particolare riguardo a quella igienico-sanitaria. Pertanto, solleva FonARCom da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all’utilizzo dei Buoni pasto. FonARCom non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e il Fornitore si impegna a tenere il Fondo esonerato ed indenne da ogni pretesa. Il Fornitore è tenuto ad assicurare che gli Esercizi convenzionati non pongano alcun vincolo, se non quello relativo all’acquisto di generi alimentari pronti per il consumo immediato, per la spendibilità dei Buoni per un importo pari al valore nominale del Buono stesso. FonARCom, all’eventuale verificarsi della situazione di cui sopra (apposizione di vincoli su generi alimentari pronti per il consumo immediato da parte degli Esercizi convenzionati), su segnalazione degli utenti ovvero a seguito di verifiche effettuate, provvederà ad informare il fornitore che è tenuto alle opportune verifiche nonché ad intraprendere le opportune azioni consequenziali (es. revoca convenzione, etc.). FonARCom è manlevata da qualsiasi pretesa da parte dell’esercente e l’utilizzo dei Buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti del Fondo. Il Fornitore deve garantire che i Buoni pasto comportano l’obbligo da parte del titolare di regolare (in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di smart payment) l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

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Samples: Service Agreement

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pastopasto (cd. Buono pasto libero o a valore), la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50n.50) e delle prescrizioni del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 3, del predetto Decreto ministerialeDecreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività: a) somministrazione le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere lettere a) ), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.; b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122. Si precisa che: 1) . con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 2) . gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività; 3) . gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso l’Esercizio).

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