Cartelli indicatori. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione nel sito o nei siti indicati dalla direzione dei lavori entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di 1 m x 2 m, recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per adattarle ai casi specifici. Nello spazio per l'aggiornamento dei dati devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi. Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.
Cartelli indicatori. Installare ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia di lavori pubblici, entro 5 giorni dalla avvenuta concreta consegna dei lavori, apposito cartellone, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori indicante: - denominazione dell'Amministrazione concedente, del Committente e dell'Appaltatore; - l'oggetto dell'appalto; - le generalità del RUP e del Direttore dei Lavori; - le generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere - le generalità del Progettista; - i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle qualificazioni SOA possedute da ciascuna di esse o nei casi consentiti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato; - di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia. L'Appaltatore provvederà altresì all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.
Cartelli indicatori. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di 1 m x 2 m, recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per adattarle ai casi specifici. Nello spazio per l’aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi. Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno, devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto, e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una penale di euro 100,00 (cento/00). Sarà, inoltre, applicata una penale giornaliera di euro 50,00 (cinquanta/00) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
Cartelli indicatori. Installare nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposito cartellone delle dimensioni minime di metri 2,00 x 1,20, di cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione dei Lavori indicante: - la denominazione dell’Amministrazione Concedente, del Committente e dell’Appaltatore; - l’oggetto dell’appalto; - le generalità del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei Lavori; - le generalità dei Progettisti; - i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato; - di quanto altro sarò richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
Cartelli indicatori. L’installazione e il mantenimento nel sito indicato dal Committente, entro 5 giorni dalle operazioni di Inizio delle Opere, di un apposito cartellone contenente le indicazioni e delle dimensioni previste dalla vigente normativa.
Cartelli indicatori. L’Impresa dovrà installare ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 15 del Codice, all’atto dell’avvio dell’Accordo Quadro, un adeguato numero di appositi cartelli la cui bozza di riferimento dovrà essere sottoposta all’approvazione della Direzione Lavori. L’informativa e le dimensioni sono quelle previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729 del 1 giugno 1990 e indicanti di massima: - denominazione dell’Amministrazione concedente, della Committente e dell’Impresa; - oggetto dell’Accordo Quadro; - importo netto dei lavori dell’Accordo Quadro; - data di avvio dell’Accordo Quadro; - data di conclusione dell’Accordo Quadro; - le generalità del f.f. Responsabile dei Lavori; - le generalità del Coordinatore della Sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di esecuzio- ne; - le generalità del Direttore dei Lavori e dell’Assistente; - le generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere (nominativo, recapito, numero di te- lefono); - estremi delle eventuali ordinanze relative alle limitazioni o deviazioni di traffico per lavori esterni all’autostrada. - i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari ai sensi dell'art. 105, comma 15 del Codice, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi al- la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato; - di quant’altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia. L’Impresa provvederà, altresì, all’aggiornamento costante dei dati per l’informativa al pubblico dell’andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.
Cartelli indicatori. Sarà a carico dell'Appaltatore la fornitura e la manutenzione di un robusto e resistente cartello riportante le indicazioni che saranno definite dalla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, relative a: - Ente Appaltante; - Progettisti; - Progettisti c.a.; - Direzione dei Lavori; - Responsabile Lavori; - Impresa Appaltatrice; - Imprese Subappaltatrici; - Importo lavori; - Tempo esecuzione dei lavori.
Cartelli indicatori. SEZIONE II – GIARDINI E AREE DI PERTINENZA ESTERNE AI FABBRICATI
Cartelli indicatori. 1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare e mantenere, sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano, senza corresponsione di alcuna indennità o compenso e previo avviso agli interessati: − cartelli indicatori del nome di vie, piazze o altri spazi pubblici; − cartelli portanti indicazioni di pubblica utilità quali, ad esempio: cartelli relativi al transito ed alla viabilità, piastrelle e capisaldi per indicazioni di tracciamento e ed individuazione di idranti, mensole o ganci e tubi di illuminazione pubblica, lapidi e fregi decorativi aventi scopo di commemorare personalità celebri o eventi storici della vita nazionale o cittadina.
Cartelli indicatori. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione nel sito o nei siti indicati dalla direzione dei lavori entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di 1 m × 2 m, recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per adattarle ai casi specifici. Nello spazio per l'aggiornamento dei dati devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi. Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'appaltatore una penale di euro 200,00 (duecento/00). Sarà, inoltre, applicata una penale giornaliera di euro 50,00 (cinquanta/00) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.