Norme finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
Norme finali. 1.- Per tutte le materie e gli istituti contrattuali non disciplinati dal presente contratto integrativo, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 29/93, continuano ad applicarsi così come definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999. In data presso l’Azienda USL Ta/1 le parti procedono alla sottoscrizione del presente contratto integrativo aziendale ed allegati. Per le XX.XX. ed RSU Per l’Azienda AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/1 ORGANIZZAZIONI SINDACALI La mobilità ordinaria interna è quella che si svolge nell’ambito territoriale della Azienda USL Ta/1, che resta disciplinata dall’art.11 del DPR 384/90 ai sensi dell’art.55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 1994-1997 che recita: “per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal contratto di lavoro, per effetto dell’art.72 del D.Lgvo 29/93, continuano ad applicarsi le norme degli accordi di lavoro già recepiti con DPR 20 maggio 1987 n°270 e DPR 28 novembre 1990 n°384”. Per quanto riguarda invece la mobilità conseguente ad accertati esuberi del personale, fino a definizione dei criteri regionali per la mobilità volontaria da esperire per il personale dichiarato in esubero anche a seguito di processi di disattivazione o riconversioni per effetto della legge 23 dicembre 1994, n°724, si applicheranno le procedure già disciplinate dall’art.12, lettera B) del DPR 384/90 e ciò ai sensi dell’art.34 del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità. Al fine di poter dare seguito alle procedure di mobilità come qui di seguito indicate, le parti concordano che per sede assegnazione definitiva del personale deve intendersi quella di fatto riferita alla data del 31/12/1999 ai sensi di quanto previsto dall’art.30 della Legge Regionale n°36/94. Tutte le mobilità attuate dopo tale data saranno oggetto di verifica da parte della Commissione Paritetica sulla base del presente Accordo. La mobilità ordinaria nell’ambito della ASL Ta/1 deve avvenire:
A) a DOMANDA per la copertura di posti vacanti da attuarsi prima dell’utilizzo della graduatoria di Avvisi Pubblici, Indizioni di Pubblici Concorsi, Selezioni ai sensi della Legge n°56/87. In sede di prima applicazione, la copertura dei posti già ricoperti e resisi vacanti per situazioni impreviste e/o per urgenza, possono avvenire con copertura provvisoria mediante Avviso Pubblico Interno qualora non risultasse predisposta la graduatoria per mobilità che, comunque, va adottata entro sei mesi dalla sottoscrizione del pre...
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Norme finali. L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
Norme finali. 1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Norme finali. Norma finale n.1
Norme finali. La presente procedura è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, dai regolamenti comunali vigenti, nonché dal Decreto Legislativo 59/2010 (art. 71) e Decreto Legislativo n. 159/2011 (art. 67 – codice antimafia). La presentazione della proposta non vincola il Comune di Città Sant’Angelo, neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, il quale potrà decidere di realizzare diversamente l'intervento, come pure di non realizzarlo nel caso in cui nessuna proposta sia ritenuta adeguata. Il Comune si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi fase la procedura, senza che i candidati possano pretendere alcunché, a qualsiasi titolo. In ogni caso, trattandosi di valutazione amministrativa discrezionale, il mancato accoglimento delle proposte non potrà dare luogo nei confronti dell'Amministrazione a richieste di compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. A seguito della presentazione delle offerte, l’Amministrazione procederà con la nomina della Commissione per la valutazione degli atti depositati; L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di apportare modifiche alle proposte pervenute. Per quanto qui non espressamente previsto vale la disciplina urbanistico-ambientale vigente, l’Amministrazione effettuerà le necessarie verifiche sulla documentazione depositata, ivi incluse le dichiarazioni rese. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo al Capitolato Speciale ed agli altri documenti del bando, oltre alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, all' Ufficio Tecnico – Comune di Città Sant’Angelo tel.000 0000000 – D. D’Xxxxxx, Responsabile del Procedimento.
Norme finali. Il presente documento, inviato al Cliente, intende assolvere anche agli obblighi di informazione ai quali è tenuto il fornitore del Servizio in conformità con le disposizioni normative previste per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Codice del Consumo). Il presente Contratto è soggetto alle modifiche e/o integrazioni imposte con appositi atti e/o provvedimenti di carattere normativo e regolatorio.
Norme finali. 1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro …………………………, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.