Norme finali Clausole campione

Norme finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
Norme finali. L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
Norme finali. 1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
Norme finali. Sono due gli Accordi Collettivi in vigore all’interno dell’ordinamento giuridico del giuoco calcio, un nuovo Accordo valevole per i calciatori professionisti militanti in società di Serie A e Serie B, mentre l’altro valido per i calciatori di prima e seconda divisione. Il nuovo accordo collettivo, per i calciatori di serie A e B, è stato firmato il 4 ottobre 2005 tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti (LNP) e l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), con effetti retroattivi dal 1 luglio 2005 sino al 30 giugno 2006. Il precedente accordo, a seguito della disdetta delle parti interessate (FIGC e LNP), era scaduto nel 1992 e da allora aveva operato soltanto in regime di prorogatio76, cioè mediante un tacito rinnovo ogni tre anni. Peraltro, tra le parti firmatarie non è presente la Lega si serie C e, pertanto, ai 76 A. Xx Xxxxxxxxx, il contenzioso tra parasubordinati nella F.I.G.C., in Riv Dir. Sport, 2000, 553. calciatori tesserati con le società ad essa affiliate si continuerà ad applicare lo status normativo precedente. L’Accordo collettivo valido invece per gli altri calciatori, ossia per quelli tesserati a società affiliate alla Lega Pro (prima e seconda divisione), è ancora quello del 1992, dal momento che al sopra citato Accordo del 2005 tale lega non è intervenuta quale parte firmataria del nuovo Accordo77. L’Accordo Collettivo nella sua nuova versione ha sostanzialmente conservato l’impianto del precedente, anche se in alcuni suoi punti sono state apportate delle modifiche. Le più importanti innovazioni introdotte nel nuovo testo sottoscritto tra AIC e LNP, riguardano:
Norme finali. 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge n.146/1990.
Norme finali. 1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Norme finali. Norma finale n.1 Norma finale n. 2 Norma finale n. 3 Norma finale n. 4 Norma finale n. 5 Norma finale n. 6 Norma finale n. 7 Norma finale n. 8 Norma finale n. 9
Norme finali. La Provincia della Spezia potrà stanziare ulteriori risorse finanziarie, a valere sugli esercizi finanziari successivi, sia per il finanziamento dei progetti presentati a seguito del presente bando e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, sia per i progetti che richiedono ulteriori integrazioni non previste all’atto della presentazione della richiesta e si riserva altresì di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande. Data Prot. n. Il sottoscritto , nato a , il , in qualità di legale rappresentante del Comune di Il sottoscritto , nato a , il in qualità di legale rappresentante del Consorzio e/o SpA di ai sensi del bando emanato dalla Provincia della Spezia con DGP XX-XXXX, vista la di assegnazione di un contributo in conto capitale di € (max 90% del costo del progetto) finalizzato alla realizzazione (oppure implementazione) di un sistema di raccolta differenziata domiciliare, conforme ai requisiti di cui all’Allegato 2 alla DGP XX-XXXX del , da realizzarsi sul territorio comunale/consortile oppure su porzioni significative/rappresentative di questo); si impegna (indicare se - a realizzare il progetto secondo gli elaborati presentati in conformità al richiamato All. 2 alla DGP XX-XXXX del ; - a far fronte, con proprie risorse finanziarie, alla quota parte del costo degli interventi proposti non coperti da contributo provinciale nonché di eventuali extracosti comunque conseguenti o connessi all’attuazione del progetto medesimo non coperti da contributo provinciale così come specificato dal bando; - che il numero degli abitanti del territorio interessato (Comune/i, Consorzio, etc), residenti al , è pari a ; - che il delegato alla gestione dei rifiuti è e che il responsabile del procedimento è - che l’iniziativa di cui sopra è coerente con la programmazione prevista dal vigente Piano Provinciale Rifiuti adottato con DCP n. 23 del 03/03/2003. - che il contributo assegnato dalla Provincia sarà contabilizzato nel piano finanziario per la determinazione della tassa o tariffa. Allega alla presente la seguente documentazione: □ Copia di deliberazione di approvazione dell’iniziativa □ Progetto redatto secondo quanto previsto dal Bando di cui alla DGP XX-XXXX su supporto informatico In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
Norme finali. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all’art. 38 del presente contratto.
Norme finali. Il presente documento, inviato al Cliente, intende assolvere anche agli obblighi di informazione ai quali è tenuto il fornitore del Servizio in conformità con le disposizioni normative previste per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Codice del Consumo). Il presente Contratto è soggetto alle modifiche e/o integrazioni imposte con appositi atti e/o provvedimenti di carattere normativo e regolatorio.