Norme finali Clausole campione

Norme finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.
Norme finali. L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
Norme finali. 1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna) 1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato. 2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate. 3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate. 4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
Norme finali. 1. L’ATC-PS1 assegna il materiale di cui all’art. 2, comma 1 del presente Regolamento nei limiti della disponibilità dello stesso, come derivante dagli acquisti che annualmente effettua ai fini della prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico. 2. L’ATC-PS1, in qualità di soggetto proprietario del bene, si riserva in qualsiasi momento il diritto di riprendersi il materiale assegnato, qualora lo stesso non si rivelasse efficace al fine per il quale è stato destinato, ovvero per comportamenti impropri da parte del comodatario, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura. 3. La specificazione delle modalità e condizioni di assegnazione del materiale saranno indicati nel contratto di comodato da stipularsi con l’ATC-PS1, per il quale il Presidente dell’ATC è da ritenersi autorizzato alla stipula a seguito dell’avvenuta approvazione del presente Regolamento. 4. L’ATC-PS1 potrà procedere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti dichiarati al momento della richiesta, con l’avvertenza che nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà alla revoca del contratto di comodato e al recupero del materiale assegnato. 5. L’ATC-PS1 non si assume alcuna responsabilità, di natura civile, amministrativa e penale, per un utilizzo improprio del materiale assegnato o nel caso di danni a beni o persone derivanti dall’utilizzo dallo stesso bene. 6. Le presenti disposizioni trovano coerenza normativa con le seguenti disposizioni regionali: a) Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 “Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” b) DGR n. 645 del 17/05/2018 e ss.mm.ii “L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”; c) Regolamento Regionale 10 giugno 2019, n. 3 “Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”.
Norme finali. Si informa la Ditta esecutrice che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line “Amministrazione Trasparente” del sito comunale al link://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/_▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/_ marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/. Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013. La Ditta esecutrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell’impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Le parti hanno dispensato me Segretario rogante dal dare lettura degli atti richiamati, dei quali dichiarano di avere esatta conoscenza. Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, che poi ho letto alle parti stesse, le quali lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: Il Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche del Comune di Urbino, Arch. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e la Società “………….” con sede in ………. (…….), nella persona del rappresentante legale ………….., con sottoscrizione autografa acquisita digitalmente, nel rispetto delle disposizioni dell'art.25 comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82. L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente
Norme finali. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 38 del presente contratto. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrisp...
Norme finali. Norma finale n.1
Norme finali. Il presente documento, inviato al Cliente, intende assolvere anche agli obblighi di informazione ai quali è tenuto il fornitore del Servizio in conformità con le disposizioni normative previste per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Codice del Consumo). Il presente Contratto è soggetto alle modifiche e/o integrazioni imposte con appositi atti e/o provvedimenti di carattere normativo e regolatorio.